GiurisprudenzaPenale

L’imminente prescrizione non letittima di per sè il rigetto della richiesta di rinvio per impedimento del difensore – Cass. Pen. Sentenza 36539/2010

Allorché venga presentata istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l’impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell’istanza e da riferire alla particolare natura dell’attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all’impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell’art. 102 cod. proc. pen.
La considerazione che il reato è prossimo alla prescrizione  non legittima il rigetto dell’istanza, tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione che, a norma dell’art. 159 comma 1 n. 3 c.p., consegue al rinvio del dibattimento disposto per legittimo impedimento dell’imputato o del suo difensore.

Cassazione Penale, Sezione Sesta, Sentenza n. 36539 del 12/10/2010

 FATTO
 
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza in data 25-1-2008, con la quale il Tribunale di Enna ha dichiarato [OMISSIS] colpevole del reato di maltrattamenti nei confronti del coniuge [OMISSIS] e lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, liquidati in euro 4.000,00.
 
Con ricorso proposto personalmente il [OMISSIS] eccepisce in primo luogo la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa, avendo la Corte di Appello illegittimamente rigettato, con ordinanza dibattimentale del 12-1-2010, l’istanza di rinvio dell’udienza per documentato ed assoluto impedimento dell’unico difensore di fiducia dell’imputato.
 
Con un secondo motivo il ricorrente denuncia il vizio di omessa pronuncia sulle istanze proposte in via subordinata con l’atto di appello, di concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, di riduzione della pena inflitta e di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
 
DIRITTO
 
Il primo motivo di ricorso, di carattere assorbente, è fondato.
 
Allorché venga presentata istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l’impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell’istanza e da riferire alla particolare natura dell’attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all’impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell’art. 102 cod. proc. pen. (Sez. Un. 25-6-2008 n. 29529).
 
Nel caso in esame, come emerge dalla lettura dell’ordinanza pronunciata all’udienza del 12-1-2010, la Corte di Appello di Caltanissetta ha del tutto omesso di esaminare le evidenziate circostanze, in quanto, a fronte della tempestiva e documentata istanza di rinvio dell’udienza del 12-2-2010 per concomitante impegno professionale, presentata dal difensore dell’imputato, si è limitata a rilevare che già in precedenza vi era stata una analoga richiesta e che il reato era prossimo alla prescrizione. Trattasi, all’evidenza, di ragioni che di per sé non legittimavano il rigetto dell’istanza, tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione che, a norma dell’art. 159 comma 1 n. 3 c.p., consegue al rinvio del dibattimento disposto per legittimo impedimento dell’imputato o del suo difensore.
 
S’impone, di conseguenza, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta per nuovo giudizio,
 
P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta.

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