GiurisprudenzaPenale

Lecita la nuova contestazione da parte del Pubblico ministero nel corso dell’udienza – Cassazione Penale, Sentenza 35577/2010

Effettuare una nuova contestazione è un potere esclusivo del pubblico ministero, inerente all’esercizio dell’azione penale, la cui obbligatorietà è prescritta dall’art. 112 Cost. Inoltre, nell’ipotesi di fatto diverso (art. 516 cod.proc.pen.) o di reato concorrente connesso a norma dell’art. 12. comma 1, lett. a), cod.proc.pen, (art. 517), non è richiesto né il consenso dell’imputato né l’autorizzazione del giudice.
Pertanto la decisione del giudice del dibattimento che, arrogandosi un potere che nessuna norma gli riconosce, nega al pubblico ministero il compimento di un atto imperativo, insindacabile e obbligatorio quale è la contestazione del fatto diverso o del reato connesso e dispone l’indebita regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, si pone al di fuori dell’ordinamento processuale così da integrare un’ipotesi di atto abnorme in senso funzionale.

Cassazione Penale, Sezione Sesta, Sentenza n. 35577 del 21/10/2010

 FATTO E DIRITTO

1. Nel giudizio contro [OMISSIS] imputato del delitto previsto dall’art. 388, comma 2. cod.pen. (per avere eluso la sentenza che prescriveva misure cautelari a difesa del possesso di una fascia di terreno appartenente a [OMISSIS] chiudendone l’accesso), il giudice, interrotta l’istruzione dibattimentale, ritenuto che era emerso un “fatto diverso” da quello contestato (ossia un fatto inquadrabile nella fattispecie prevista dall’art. 610 cod.pen.), negata la facoltà al pubblico ministero di udienza – che ne faceva esplicita richiesta – di modificare il capo d’imputazione, disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.

Avverso detta ordinanza ricorre il procuratore della Repubblica denunciandone l’abnormità, per avere il giudice, in violazione dell’art. 516 cod.proc.pen., precluso al pubblico ministero l’esercizio del potere-dovere di integrare o modificare l’imputazione in corso di udienza, disponendo l’illegittima regressione del processo alla fase delle indagini preliminari.

2. Il ricorso è fondato.

L’art. 516 e seguenti del codice di rito, inseriti sotto la rubrica “Nuove contestazioni”, disciplinano l’esercizio dell’azione penale nel corso del dibattimento, mirando a salvaguardare il principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza. Il pubblico ministero interviene sull’imputazione enunciata nell’atto che instaura il giudizio, per adeguarla a quanto emerge dalle prove raccolte, in modo che il dibattimento possa proseguire e la decisione conformarsi alla fattispecie concreta corretta e/o ampliata. Infatti sarebbe di scarsa utilità regredire alle indagini preliminari, dato che la retrocessione del procedimento si ridurrebbe a una mera formalità con il solo scopo di riproporre l’accusa debitamente corretta, restando comunque irretrattabile l’azione esercitata.

Sarebbe inoltre scarsamente utile anche per la difesa, che, nel corso del dibattimento, può avvalersi del diritto di far ammettere le prove a discarico.

Orbene effettuare una nuova contestazione è un potere esclusivo del pubblico ministero, inerente all’esercizio dell’azione penale, la cui obbligatorietà è prescritta dall’art. 112 Cost. Inoltre, nell’ipotesi ricorrente nella fattispecie in esame – di fatto diverso (art. 516 cod.proc.pen.) o di reato concorrente connesso a norma dell’art. 12. comma 1, lett. a), cod.proc.pen, (art. 517), non è richiesto né il consenso dell’imputato né l’autorizzazione del giudice.

Pertanto la decisione del giudice del dibattimento che, arrogandosi un potere che nessuna norma gli riconosce, nega al pubblico ministero il compimento di un atto imperativo, insindacabile e obbligatorio quale è la contestazione del fatto diverso o del reato connesso e dispone l’indebita regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, si pone al di fuori dell’ordinamento processuale così da integrare un’ipotesi di atto abnorme in senso funzionale. Tale infatti è l’atto che “pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite, e determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo, potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della c. d. regressione anomala del procedimento ad una fine anteriore (Sez.Unite.20.l 2.20007 n, 5307, Battistella, CED 238240).

Per concludere è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice, nelle ipotesi previste dagli artt. 516 e 517 cod.proc.pen., ossia quando nel corso dell’istruzione dibattimentale il fatto risulti diverso o emerga un reato connesso, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero inibendogli l’esercizio dell’azione penale mediante la modificazione o l’integrazione dell’imputazione (v. Cass., Sez. 1,2.6.1999 n. 2673, Ravelli, CED 213970).

Il provvedimento impugnato, palesandosi incompatibile con le linee fondanti del sistema e avendo sconvolto l’ordo processus, deve dunque essere annullato per abnormità, con trasmissione degli atti al tribunale, avanti al quale il pubblico ministero, una volta riaperto il dibattimento, potrà esercitare la facoltà di modificare o integrare l’imputazione in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 516 e 517 cod.proc.pen.

P.Q.M

La Corte di cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso per l’ulteriore corso.

Depositata in Cancelleria il 21.10.2010

 

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