La richiesta partita Iva non limita il diritto a detrazione – Corte di giustizia europea Sentenza 21/10/2010
È la conclusione degli eurogiudici su una questione che coinvolge la normativa fiscale della Lituania
La controversia vede contrapposti da una parte una società di diritto lituano e, dall’altra, l’Amministrazione finanziaria della Repubblica di Lituania. L’oggetto del ricorso è rivendicare la possibilità di detrarre l’Iva versata, relativa all’acquisto di beni poi esportati in Paesi non comunitari, in un momento antecedente a quello della attribuzione del numero di partita Iva.
La direttiva 2006/112
Il contesto normativo comunitario è costituito essenzialmente dalle disposizioni contenute nella direttiva 2006/112 in materia di Iva. L’articolo 9, punto 1, definisce non solo la nozione di soggetto passivo ma anche quella di attività economica. Passando agli articoli 167 e 168 questi ultimi sanciscono rispettivamente il momento in cui sorge la detraibilità dell’Iva e il diritto ad effettuare la detrazione da parte del soggetto passivo. Importante è anche, l’articolo 178, che prevede ai fini della detraibilità di cui all’articolo 168, lettera a), l’emissione di una fattura. Gli articoli 213 e 214, infine, stabiliscono il requisito della identificazione come soggetto passivo cui gli Stati membri sono chiamati a regolamentare l’applicazione nel loro territorio.
La normativa nazionale
Diversamente da quanto visto in ambito delle disposizioni comunitarie, in ambito nazionale si deve fare riferimento alla legge sull’Iva, alla legge sull’amministrazione tributaria ed infine ad un regolamento interno. Cerchiamo di dare un quadro delle principali disposizioni contenute nella normativa nazionale afferente al caso di specie. In primo luogo l’articolo 2, punto 28, della legge sull’Iva sancisce il possesso di un numero di identificazione quale elemento fondamentale al fine della soggettività passiva Iva. Il successivo articolo 41 stabilisce in quali circostanze è prevista l’applicazione di un aliquota Iva dello 0% come nel caso di esportazione in Paesi terzi. Gli articoli 57 e 58, invece, sanciscono ambito soggettivo e oggettivo ai fini della detraibilità dell’Iva. Nella vicenda in esame molto importante, inoltre, è il disposto di cui all’articolo 63, che consente la detrazione dell’Iva assolta a monte o all’importazione di beni e servizi acquistati o importati prima dell’ottenimento della soggettività passiva ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. La legge sull’amministrazione tributaria ha, invece, rilevanza in quanto attribuisce le controversie tributarie di competenza oltre che alla amministrazione tributaria centrale, ad una commissione tributaria ed all’organo giurisdizionale. L’articolo 148, della legge sull’amministrazione tributaria stabilisce composizione e funzionamento della suddetta commissione tributaria. L’articolo 151, stabilisce le competenze della commissione. Quanto agli articoli 158 e 159, invece, stabiliscono rispettivamente il carattere vincolante delle decisioni dell’amministrazione tributaria centrale trascorso il termine ultimo per la contestazione ed il diritto di impugnare le suddette decisioni dinnanzi all’autorità giudiziaria. Il citato regolamento interno, infine, rileva in quanto contiene norme di funzionamento interno della commissione tributaria centrale.
La questione controversa
La questione di cui alla causa principale concerne il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto. Imposta versata sull’acquisto di prodotti agricoli commercializzati prima della attribuzione della soggettività passiva ed esportati in Stati terzi. Pertanto la detrazione veniva effettuata ad opera di una società di bandiera lituana soltanto successivamente all’ottenimento della personalità giuridica nonché soggettività passiva. Un altro punto importante della questione è che i beni sono stati venduti prima dell’ottenimento della soggettività passiva e, come sostenuto dall’ufficio delle imposte lituano, in modo tale da non rientrare nel novero delle operazioni compiute nell’ambito dell’attività commerciale. Ma come si evince da altra giurisprudenza della Corte stessa, il requisito di cui all’articolo 214 della direttiva 2006/112 e cioè l’identificazione ai fini fiscali costituisce una mera formalità necessaria esclusivamente ai fini dell’espletamento dei dovuti controlli. Ed è per tale motivo che la mancanza del requisito formale è punibile con una sanzione amministrativa.
Il rinvio alla Corte europea
Riepilogando brevemente l’accaduto nei primi mesi dell’anno 2008 la società lituana effettuava l’acquisto di prodotti agricoli nella Repubblica di Lituania esportando successivamente, gli stessi, in Paesi non membri dell’Unione europea. In conformità alle disposizioni di cui all’articolo 49 della legge lituana sull’imposta sul valore aggiunto non veniva applicata Iva. Pochi mesi dopo la società ricorrente otteneva la registrazione qualificandosi soggetto passivo ai fini Iva. Alla richiesta di detrazione dell’Iva in oggetto l’amministrazione finanziaria negava tale possibilità argomentando che i beni, sui quali l’iva è riferita, sono stati venduti prima dell’ottenimento della soggettività fiscale della società. Ecco che allora la società proponeva ricorso giurisdizionale con esito a favore dell’amministrazione finanziaria lituana. Successivamente veniva presentato ricorso al giudice del rinvio facendo valere il fatto che la società, secondo la normativa nazionale, non era tenuta a registrarsi in quanto soggetto passivo estero la cui attività era esclusivamente di esportazione verso Stati terzi. Di conseguenza l’operazione doveva essere assoggettata ad una aliquota dello 0%. Pertanto, il giudice del rinvio, nel rivolgersi alla Corte europea, chiede di appurare se la normativa nazionale che prevede per il diritto alla detrazione, tra le altre condizioni, l’essere registrati come soggetto passivo, sia conforme alle disposizioni comunitarie ed, in particolare, alle norme di cui alla direttiva 2006/112 oltre che ai principi generali dell’imposta sul valore aggiunto.
L’esame della Corte
Lo spirito con il quale i giudici europei esaminano la questione è quello di fornire al giudice nazionale un indirizzo per una corretta lettura del diritto comunitario ai fini della compatibilità con il diritto nazionale. Ai sensi della direttiva 2006/112 ogni Stato membro può limitare il diritto alla detrazione dell’Iva se si rientra nella casistica espressamente prevista. In linea di principio, la stessa Corte tiene a precisare come il rispetto degli obblighi sostanziali da parte di un soggetto è condizione sufficiente a che l’amministrazione finanziaria riesca ad identificare il destinatario della prestazione e, di conseguenza, il soggetto passivo Iva. In base all’articolo 168, lett. a), della direttiva 2006/112 la società ricorrente ha diritto a detrarsi l’Iva di cui alla causa principale. Per di più l’articolo 167, precisa che il diritto a detrazione sorge nel momento in cui la stessa imposta detraibile diventa esigibile.
La pronuncia degli eurogiudici
I togati europei si sono pronunciati a favore del riconoscimento del diritto alla detrazione come richiesto dalla società ricorrente. Tuttavia, alla stregua della stessa normativa in materia di imposta sul valore aggiunto, il mancato rispetto del requisito formale della registrazione per la soggettività passiva costituisce una violazione che come tale è sanzionabile. Volendo esprimere in altri termini la decisione dei giudici europei, questi ultimi ribadiscono come la direttiva 2006/112 non ammette che una normativa nazionale non consenta la detrazione di cui alla causa principale basando il diniego esclusivamente sul mancato possesso del requisito formale, seppur in presenza del requisito sostanziale alla detrazione. Per concludere, in ultimo, si sottolinea come la normativa lituana sull’Iva non obbliga, da una parte, ai fini della detrazione, al possesso della soggettività passiva come si evince dalla lettura dell’articolo 71, n. 3 della legge sull’Iva e questo mentre il disposto di cui all’articolo 63, n. 1, propenda per una posizione opposta e contraria.
(sentenza Corte di giustizia europea del 21 ottobre 2010, procedimento C-385/09)
Andrea De Angelis
fonte: fiscooggi.it