GiurisprudenzaPenale

Guida in stato di ebbrezza. Sussiste rapporto di autonomia tra le ipotesi previste dall’art. 186 C.d.s. – Cassazione Penale, Sentenza 14559/2010

Sussiste un’autonomia tra le ipotesi incriminatici, previste rispettivamente dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), b) e c), sebbene queste si riferiscano ad un’unica condotta (guida in stato di ebbrezza): siffatta autonomia emerge dall’applicazione di pene diversificate (per altro inasprite poi dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella L. n. 125 del 2008) in ragione della diversità del tasso alcolimetrico accertato. E’ proprio questo dato che, aggiungendo un elemento caratterizzante alla stessa condotta, rende figure autonome di reato le singole ipotesi descritte nell’art. 186 C.d.S., comma 2.

Cassazione Penale, Sezione Quarta, Sentenza n. 14559/2010

 

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe il GIP presso il Tribunale di [OMISSIS] ha applicato a XXXX. – su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. – con le attenuanti generiche ritenute “equivalenti all’aggravante contestata” la pena di Euro 600,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., commi 1 e 2, lett. b), del codice della strada.

Il Giudice è pervenuto a tale decisione ritenendo che l’ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), non rivestirebbe natura di figura autonoma di reato bensì di aggravante, e ponendosi sul punto in consapevole dissenso rispetto all’orientamento delineatosi in materia nella giurisprudenza di questa Corte.

Propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di [OMISSIS] denunciando violazione di legge, ed argomentando che l’assunto motivazionale del GUP sarebbe palesemente errato, posto che nulla autorizzerebbe l’interpretazione secondo cui quella prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) sarebbe l’ipotesi base di reato.

Il ricorso è fondato.

Le argomentazioni in diritto formulate dal ricorrente sono pienamente aderenti al dato normativo.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare, e ripetutamente ribadire, che sussiste un’autonomia tra le ipotesi incriminatici, previste rispettivamente dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), b) e c), sebbene queste si riferiscano ad un’unica condotta (guida in stato di ebbrezza): siffatta autonomia emerge dall’applicazione di pene diversificate (per altro inasprite poi dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella L. n. 125 del 2008) in ragione della diversità del tasso alcolimetrico accertato. E’ proprio questo dato che, aggiungendo un elemento caratterizzante alla stessa condotta, rende figure autonome di reato le singole ipotesi descritte nell’art. 186 C.d.S., comma 2.

Nella giurisprudenza di legittimità è stato, dunque, affermato che tra le ipotesi in argomento non ricorre alcun rapporto di specialità: esse – disposte in ordine crescente di gravità modellata sul tasso alcolemico accertato – sono, invero, caratterizzate da reciproca alternatività, e, quindi, da un rapporto di incompatibilità (“ex plurimis”, Sez. 4, n. 7305 del 29/01/2009 Ud. – dep. 19/02/2009 – Rv. 242869; conf: N. 28547 del 2008, Rv. 240380; N. 45122 del 2008, Rv. 241763; Cass. 4^ 16 settembre 2008, V., non massimata; Cass. 4^ 11 aprile 2008, P.G. in proc. S., non massimata).

Ne deriva l’annullamento dell’impugnata sentenza, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di [OMISSIS] per quanto di competenza.

Appare opportuno sottolineare che l’annullamento va disposto senza rinvio in quanto il Collegio, in adesione ad un principio ripetutamente affermato da questa Corte, ritiene che il patto intervenuto tra le parti in ordine ad una pena determinata illegittimamente, non possa sopravvivere alla declaratoria di nullità.

P.Q.M.

la Corte Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di [OMISSIS].

 

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