Informazioni commerciali: al via i lavori del codice
Con un provvedimento, di cui è stato relatore Francesco Pizzetti, il Garante per la protezione dei dati personali ha invitato le associazioni di categoria interessate (operatori del settore, imprenditori, consumatori) a fornire il loro contributo in vista dell’adozione del codice che disciplinerà un ambito informativo di particolare rilievo per il sistema economico. I dati registrati dalle imprese che operano nel settore delle informazioni commerciali, infatti, possono riguardare aspetti organizzativi, finanziari o patrimoniali dell’attività svolta dagli operatori economici, ma possono anche fare riferimento a persone fisiche che svolgono ruoli di particolare responsabilità nelle società.
Il Codice di deontologia e buona condotta dovrà, in particolare, fissare le regole per la raccolta, l’elaborazione e la conservazione di tali informazioni, individuando anche idonei meccanismi per favorire la qualità e l’esattezza dei dati utilizzati.
Tutti i soggetti appartenenti alle categorie interessate e che ritengano di avere titolo a sottoscrivere il codice, sono dunque chiamati a comunicare la loro adesione o a confermarla se già espressa a seguito dell’invito formulato a suo tempo dall’Autorità.
Ai fini dell’ammissione ai lavori che porteranno all’adozione del Codice deontologico, il Garante, oltre a valutare la effettiva appartenenza alle categorie interessate alla sottoscrizione del codice, verificherà l’organizzazione e l’articolazione sul territorio dei soggetti che si ritengono rappresentativi, le attività da loro svolte in concreto anche con riferimento alla protezione dei dati personali, il numero dei soggetti effettivamente rappresentati in rapporto alla categoria.
Comunicazioni e documentazione potranno essere inoltrate, entro il 5 novembre 2010, al Garante per la protezione dei dati personali anche mediante e-mail: codiceinfocommerciali@garanteprivacy.it.
Ripresa dei lavori preparatori relativi al codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale – 16 settembre 2010
(G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2010)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
VISTA la deliberazione del 10 aprile 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 maggio 2002, n. 106, con la quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di alcuni codici di deontologia e di buona condotta in conformità alla legge n. 675/1996 (art. 31, comma 1, lettera h)) e al d.lg. n. 467/2001 (art. 20, comma 1);
RILEVATO che tra tali codici figurava anche quello relativo al trattamento di dati personali svolto a fini di informazione commerciale (prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall’art. 10, comma 4, della legge n. 675/1996, modalità semplificate per l’informativa all’interessato e idonei meccanismi per favorire la qualità e l’esattezza dei dati raccolti e comunicati);
RILEVATO che alcuni soggetti hanno aderito all’invito formulato pubblicamente dal Garante comunicando a questa Autorità la volontà di partecipare all’adozione di tale codice di deontologia e di buona condotta;
RILEVATO che è successivamente entrato in vigore il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) secondo il quale il Garante promuove la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall’art. 13, comma 5, modalità semplificate per l’informativa all’interessato e idonei meccanismi per favorire la qualità e l’esattezza dei dati raccolti e comunicati. (art. 118);
RILEVATO che con provvedimento del 14 maggio 2009 di “Esonero dall’informativa per l’Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (ANCIC)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2009, n. 129, il Garante ha individuato modalità semplificate per rendere l’informativa all’interessato;
VISTO l’art. 12 del Codice, in base al quale spetta al Garante: a) promuovere nell’ambito delle categorie interessate la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, nell’osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento di dati personali; b) verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati; c) contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
VISTO l’art. 27 della direttiva n. 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, ai sensi del quale gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l’elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, adottate dagli Stati membri;
RILEVATA la necessità di promuovere la ripresa dei lavori preparatori relativi al codice di deontologia e di buona condotta di cui al citato art. 118, dopo l’interruzione che si è registrata nel periodo antecedente e successivo all’entrata in vigore del Codice; ciò anche in ragione dei numerosi ricorsi, reclami, segnalazioni e richieste di parere sopravvenuti in riferimento a tale ambito di trattamento;
RILEVATA l’esigenza, nel quadro della ripresa dei predetti lavori preparatori, di invitare i soggetti pubblici e privati interessati al medesimo codice di deontologia e di buona condotta a darne comunicazione all’Autorità, entro il 5 novembre 2010; l’interesse a partecipare ai lavori potrà essere manifestato sia confermando l’originaria adesione inviata in occasione della deliberazione del 10 aprile 2002, rendendo note eventuali nuove circostanze che possano rilevare ai fini della valutazione della rappresentatività (in particolare, per effetto della formazione di nuovi soggetti rappresentativi, del mutamento di denominazione o configurazione di alcuni di essi), sia facendo pervenire nuove adesioni;
RITENUTA l’opportunità di dare ampia pubblicità a tale nuovo invito, anche attraverso la pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, oltre che sul sito web dell’Autorità: www.garanteprivacy.it;
RISERVATA ogni valutazione in ordine al rispetto del principio di rappresentatività, ai sensi del predetto art. 12 del Codice;
RILEVATA la necessità di indicare nel seguente dispositivo i criteri generali in base ai quali l’Autorità verificherà nel caso di specie il rispetto del principio di rappresentatività (art. 2, comma 2, regolamento n. 2/2006 del Garante sulle procedure per la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta, approvato con deliberazione del 20 luglio 2006, n. 31-bis, in Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2006, n. 183);
RILEVATO in particolare, in relazione ai medesimi criteri, che è opportuno: (a) prestare attenzione, al fine di valutare l’esponenzialità della rappresentanza, tanto alla struttura organizzativa quanto al rapporto con il territorio, da considerare con specifico riferimento alle caratteristiche dei soggetti rappresentati; (b) prendere in considerazione le attività svolte in termini generali dai soggetti rappresentativi, come pure le specifiche iniziative eventualmente assunte con riferimento al trattamento dei dati personali, ivi compresa l’eventuale previsione di norme interne di autodisciplina; (c) tener conto di ogni informazione adeguatamente descrittiva della realtà economica e sociale che si intende rappresentata, con particolare riferimento al numero e all’ampiezza dei soggetti effettivamente rappresentati in rapporto alla categoria;
VISTI gli atti d’ufficio;
VISTE le proposte e le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15, comma 1 del regolamento n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
nel quadro della ripresa dei lavori preparatori relativi al codice di deontologia e di buona condotta previsto dall’art. 118 del Codice:
a) invita i soggetti pubblici e privati appartenenti alle categorie interessate e che ritengano di avere titolo a sottoscrivere il codice in base al principio di rappresentatività: (i) a dare conferma a questa Autorità della comunicazione di adesione all’invito formulato con la deliberazione del Garante del 10 aprile 2002, già in precedenza inviata; (ii) a dare comunicazione circa eventuali mutamenti intervenuti nel loro ambito -o altre circostanze utili- rilevanti ai fini della rappresentatività medesima e a fornire informazioni e documentazione idonee a comprovare, in particolare, la rappresentatività stessa (art. 2, comma 2, regolamento n. 2/2006 cit.); (iii) a far pervenire eventuali nuove comunicazioni di adesione al fine della sottoscrizione del predetto codice di deontologia e di buona condotta;
b) indica che per verificare nel caso di specie il rispetto del principio di rappresentatività, accertata l’effettiva appartenenza dei soggetti alle categorie interessate al codice di deontologia e di buona condotta, da individuarsi anche mediante esame di atti costitutivi, statuti e altre discipline interne, l’Autorità valuterà, in particolare:
1. l’organizzazione e l’articolazione territoriale dei soggetti che si ritengono rappresentativi, in rapporto al territorio nazionale o allo specifico contesto territoriale in cui operano le realtà rappresentate, nonché ai compiti svolti;
2. le attività svolte in concreto dai soggetti che si ritengono rappresentativi, anche in eventuale riferimento alla protezione dei dati personali;
3. il numero e l’ampiezza dei soggetti effettivamente rappresentati in rapporto alla categoria;
c) invita altri soggetti che si ritengano interessati ai sensi dell’art. 12 del Codice a darne comunicazione all’Autorità e a fornire informazioni e documentazione idonee a comprovare, in particolare, il proprio interesse qualificato nella materia (art. 2, comma 3, regolamento n. 2/2006, cit.).
Le comunicazioni dovranno essere inoltrate al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, entro il 5 novembre 2010 (n. fax 06.696773785; e-mail: codiceinfocommerciali@garanteprivacy.it).
d) dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Ministero della giustizia – Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e resa disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.garanteprivacy.it.
Roma, 16 settembre 2010
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti