GiurisprudenzaPenale

Chi è agli arresti domiciliari non può utilizzare Facebook – Cassazione Penale, Sentenza 37151/2010

Chi è agli arresti domiciliari non può comunicare con ‘Facebook’ ma solo limitarsi ad usare Internet a scopo conoscitivo senza entrare in contatto con altre persone. Lo sottolinea la Cassazione nella sentenza 37151 con la quale ha accolto il ricorso del pm di Caltagirone che chiedeva la custodia in carcere per un indagato che, ai domiciliari, comunicava su ‘Facebook’ nonostante avesse la prescrizione di limitarsi ai contatti con i soli familiari conviventi.

 “La moderna tecnologia – spiega la Cassazione – consente oggi un agevole scambio di informazioni anche con mezzi diversi dalla parola, tramite Web e anche tale trasmissione di informazioni deve ritenersi ricompresa nel concetto di ‘comunicazione’, pur se non espressamente vietata dal giudice, dovendo ritenersi previsto nel generico ‘divieto di comunicare’ il divieto non solo di parlare direttamente, ma anche di comunicare attraverso altri strumenti, compresi quelli informatici, sia in forma
verbale che scritta o con qualsiasi altra modalità che ponga incontatto l’indagato con terzi (’pizzini’, gesti, comunicazioni televisive anche mediate, ecc.)”.

Per quanto riguarda la violazione del divieto di comunicare, i supremi giudici aggiungono che “deve essere provata dall’accusa e non può ritenersi presunta dall’uso dello strumento informatico”. In proposito la Cassazione rileva che “l’uso di Internet non può essere vietato ‘tout court’ se non si
risolve in una comunicazione con terzi, comunque attuata, ma abbia solamente funzione conoscitiva o di ricerca, senza entrare in contatto, tramite Web, con altre persone”.

Cassazione Penale, Sezione Seconda, Sentenza n. 37151 del 18/10/2010

Fatto

Il G.I.P. del Tribunale di Caltagirone, con ordinanza in data 10 maggio 2010, rigettava la richiesta del PM di sostituzione, nei confronti di [OMISSIS] e [OMISSIS] della misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere per avere gli stessi violato la prescrizione loro imposta di non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi, comunicando via Internet, sul sito “Facebook’, con altre persone.
Proponeva ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone ritenendo integrata la violazione della prescrizione di non comunicare con altre persone, imposte in sede di concessione della misura cautelare, stante i contatti intrattenuti con altre persone dagli imputati attraverso la rete.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.
La generica prescrizione di “non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi” prevista dall’articolo 276, comma uno, c.p.p., va intesa nella accezione di divieto non solo di parlare con persone non della famiglia e non conviventi, ma anche di entrare in contatto con altri soggetti, dovendosi ritenere estesa, pur in assenza di prescrizioni dettagliate e specifiche, anche alle comunicazioni, sia vocali che scritte attraverso Internet.
L’uso di Internet non può essere vietato tout court ove non si risolva in una comunicazione con terzi, comunque, attuata, ma abbia solamente funzione conoscitiva o di ricerca, senza di entrare in contatto, tramite il web, con altre persone.
La moderna tecnologia consente oggi un agevole scambio di informazioni anche con mezzi diversi dalla parola, tramite Web, e anche tale trasmissione di informazioni deve ritenersi ricompresa nel concetto di “comunicazione”, pur se non espressamente vietata dal giudice, dovendo ritenersi previsto nel generico “divieto di comunicare”, il divieto non solo di parlare direttamente, ma anche di comunicare, attraverso altri strumenti, compresi quelli informatici, sia in forma verbale che scritta o con qualsiasi altra modalità che ponga in contatto l’indagato con terzi (”pizzini”, gesti,
comunicazioni televisive anche mediate, etc
L’eventuale violazione di tale divieto va, comunque, provata dall’accusa e non può ritenersi presunta, nella fattispecie, dall’uso dello strumento informatico.
Non risulta, nella specie, alcuna motivazione da parte del GIP, in ordine all’eventuale comunicazione con terzi, posta in essere dall’indagato attraverso Facebook.
Va, quindi, annullato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Caltagirone per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Caltagirone per nuovo esame.

Depositata in Cancelleria il 18.10.2010

Un pensiero su “Chi è agli arresti domiciliari non può utilizzare Facebook – Cassazione Penale, Sentenza 37151/2010

  • zekirja abdulji

    i co un fratelo in carcere di frosinone lui a 3 ani definitivi volevo sapere se le partiene a fare aresto domiciliare

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