Tassazione proventi sostitutivi di redditi e spese processuali – Risoluzione Agenzia Entrate 106/E
L’Agenzia Entrate, con risoluzione n. 106 del 13/10/2010, interviene a chiarire la tassazione dei proventi sostitutivi di redditi e spese processuali dei professionisti. Sono sottoposte a ritenuta d’acconto le somme liquidate dai giudici in sentenza quali danni da inadempimento contrattuale. Corrispondentemente le spese processuali sostenute saranno deducibili in quanto spese inerenti alla attività professionale.
Risoluzione Agenzia Entrate 106/E
Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 -Tassazione proventi sostitutivi di redditi e spese processuali – Art. 6, comma 2, TUIR e art. 25 DPR n. 600 del 1973
QUESITO
XXXX, nella qualità di sostituto d’imposta, ha applicato nel gennaio 2010 la ritenuta a titolo di acconto IRPEF, ai sensi dell’articolo 25 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, sull’importo liquidato in sentenza dal giudice civile a favore del professionista suo cliente (notaio) che aveva agito per danni da inadempimento contrattuale e ne era risultato vittorioso.
Poiché il professionista le ha ingiunto con atto di precetto di aprile 2010 il pagamento delle ritenute subite, ha chiesto se il prelievo alla fonte sia possibile, in via di principio, a fronte di somme liquidate dal giudice a carico del sostituto d’imposta e, nel merito, se la ritenuta debba riguardare l’intera somma stabilita in sentenza pari a euro 15.570, di cui euro 9.000 per mancati guadagni professionali (oltre gli interessi legali), ed euro 6.570 a rifusione delle spese processuali (oltre accessori), di cui euro 770,00 per spese, euro 2.300 per diritti ed euro 3.500 per onorari.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’interpellante ritiene che, in presenza di sentenze di condanna al pagamento di somme di danaro determinate nel loro ammontare, non venga meno l’obbligo per il sostituto d’imposta di operare le ritenute di legge, derivante, nella fattispecie, dal combinato disposto degli articoli 6, comma 2, del TUIR e 25 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
E’ inoltre dell’avviso, sulla base di un precedente parere reso alla stessa società istante con nota n. … del … 2005 e della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 356 del 7 dicembre 2007, che l’intera somma liquidata dal giudice abbia natura di reddito di lavoro autonomo soggetto alla ritenuta IRPEF di cui all’articolo 25 del DPR n. 600 del 1973, in quanto reddito della stessa categoria di quello sostituito o perduto in capo al professionista suo cliente, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il parere dell’interpellante è condivisibile.
Si rileva, preliminarmente, che in ordine all’obbligatorietà in capo al sostituto d’imposta di operare le ritenute di legge su somme aventi natura di reddito, anche se corrisposte a seguito di provvedimento giudiziale, si è affermato un indirizzo amministrativo risalente alla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 10/927 del 25.7.1974, il quale, oramai, può dirsi consolidato avendo trovato conferma nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, parte della quale è stata richiamata dall’istante (cfr. circ. Min. Fin.ze n. 203 del 6.12.1994; ris. n. 106/E del 19.9.2006), e nella giurisprudenza (Cass. civ. SS.UU. n. 9332 del 25.10.1996).
La decurtazione delle somme liquidate dal giudice, per effetto delle ritenute, non configura un comportamento elusivo del provvedimento giudiziale trattandosi di prelievo imposto al sostituto d’imposta, in via generale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 64 e 23 e ss. del DPR n. 600 del 1973.
La prima delle citate norme prevede, infatti, che “Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa (effettuando la ritenuta) se non è diversamente stabilito in modo espresso”.
A tal fine, le disposizioni contenute nell’articolo 23 e ss. del richiamato DPR stabiliscono che i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, del TUIR (sostituti d’imposta), tra i quali rientra l’interpellante, hanno l’obbligo di effettuare le ritenute quando erogano i redditi ivi previsti, tra cui quelli di lavoro autonomo (art. 25).
Riguardo all’applicabilità della ritenuta nell’ipotesi in esame, si evidenzia che la stessa si applica se le somme erogate costituiscono un provento sostitutivo di reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 6 del TUIR.
In base agli articoli 53 e 54 del TUIR, concorrono alla determinazione di tale tipologia di reddito: a) i compensi; b) gli altri componenti rilevanti sotto forma di costi deducibili.
Pertanto, costituiscono reddito di lavoro autonomo, soggetto a ritenuta ai sensi dell’articolo 25 del DPR n. 600 del 1973, non solo gli emolumenti sostitutivi di compensi ma anche il rimborso di costi che hanno concorso alla formazione del reddito, in quanto deducibili.
Nella fattispecie, costituiscono reddito di lavoro autonomo, da assoggettare a ritenuta, le somme dovute al professionista a carico dell’interpellante (convenuto soccombente), pari ad euro 9.000 (oltre interessi legali), in quanto erogate a compensazione di mancati introiti professionali dell’attore vittorioso nella causa per danni (cfr., in tal senso, anche Cass. n. 9893 del 11.10.1997 e n. 10972 del 13.5.2009) .
Per quanto riguarda le spese processuali, comprese quelle per onorari, sostenute per ottenere in giudizio un risarcimento danni a fronte di mancati guadagni professionali, si assume che le stesse siano inerenti all’attività professionale e, pertanto, deducibili dal reddito.
Per ragioni di simmetria impositiva, pertanto, il rimborso delle predette spese, che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi deducibili, deve ugualmente essere assoggettato ad imposizione e a ritenuta ai sensi del combinato disposto dei predetti articoli 6 del TUIR e 25 del DPR n. 600 del 1973.
Resta fermo che il professionista che non abbia dedotto le spese processuali nel periodo d’imposta in cui le ha sostenute può recuperare la maggiore imposta versata presentando dichiarazione integrativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, o istanza di rimborso, ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati con la presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
IL DIRETTORE CENTRALE