Concessione edilizia. L’annullamento non necessita specifica motivazione sul pubblico interesse – Consiglio di St. Sentenza n. 7342/2010
L’annullamento di una concessione edilizia non necessita di una espressa e specifica motivazione sul pubblico interesse, configurandosi questo nell’interesse della collettività al rispetto della disciplina urbanistica (cfr. Sez. IV, 31.5.2007 n. 2805, cui adde Sez. V, 19.6.2009 n. 4053)
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza n. 7342 del 06/10//2010
FATTO e DIRITTO
I.- Il Comune di Afragola impugna la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 11308 del 2004 emessa in forma semplificata, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal signor XXXX avverso il provvedimento 28 aprile 2004 n. 8154, di annullamento delle concessioni edilizie nn. 23/2000 e 155/2001 al medesimo rilasciate.
La pronuncia di accoglimento è basata sull’assunto che l’annullamento d’ufficio di una concessione edilizia richiede la valutazione dell’esistenza di un interesse pubblico concreto alla rimozione dell’atto, non identificabile nel mero ripristino della legalità violata, e la sua comparazione con gli interessi privati sacrificati ove, per effetto del provvedimento ritenuto illegittimo, siano sorte posizioni giuridiche consolidate nel tempo: il che non risulterebbe avvenuto nel caso che ne occupa; rileva inoltre il giudice di primo grado che, nel caso di specie, sono trascorsi circa quattro anni dal rilascio della prima concessione e, per quanto risulta dal ricorso, le opere sono state realizzate.
L’appellante Comune oppone la violazione degli artt. 2697 Cod. civ. e 115 Cod. proc. civ., contestando in punto di fatto le conclusioni contenute nella sentenza impugnata e la mancata dimostrazione dell’avvenuto completamento delle opere; sostiene altresì, anche in memoria difensiva, la legittimità del provvedimento adottato.
L’appellato XXXX non si è costituito in giudizio.
II.- Il ricorso del Comune appare manifestamente fondato.
Va invero richiamato l’arresto giurisprudenziale – anche di questa Sezione – da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, che condivisibilmente ritiene che l’annullamento di una concessione edilizia non necessita di una espressa e specifica motivazione sul pubblico interesse, configurandosi questo nell’interesse della collettività al rispetto della disciplina urbanistica (cfr. Sez. IV, 31.5.2007 n. 2805, cui adde Sez. V, 19.6.2009 n. 4053).
Il controverso provvedimento di annullamento risulta correttamente – anche se sinteticamente – motivato con specifico riferimento alla “tutela di interessi collettivi”; neppure risulta violato l’affidamento della parte, in ragione del ritenuto (in sentenza) consolidamento della relativa posizione giuridica, ove si ponga mente alla circostanza che la concessione in variante per la realizzazione del tetto termico, che per sua natura consente la realizzazione dell’opera, risale al 6 giugno 2001 e che già con provvedimento del 30 ottobre 2003 (emesso poco più di due anni dopo, e non quattro) veniva ordinata la sospensione dei lavori e veniva data comunicazione dell’avvio del procedimento per l’annullamento delle precitate concessioni edilizie.
Né, a tutto concedere, la parte appellata, non costituitasi, ha fornito prova dell’avvenuto completamento delle opere all’epoca dell’adozione del provvedimento (il primo giudice si limita a fare riferimento, per tale dato, a “quanto risulta dal ricorso”).
III.- Per quanto esposto, il ricorso in appello del Comune di Afragola deve essere accolto.
Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Gaetano Trotta, Presidente
Anna Leoni, Consigliere
Bruno Mollica, Consigliere, Estensore
Salvatore Cacace, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 06/10/2010