La laurea va annullata se il diploma di maturità era falso – Consiglio di Stato, Sentenza 7299/2010
Dichiarata i sede penale la falsità dei diplomi e dei certificati sostitutivi di diploma utilizzati dallo studente per la iscrizione ai corsi universitari, ben a ragione l’Università degli studi procede alla revoca del diploma di laurea a suo tempo conferita. Ciò quale naturale provvedimento conseguenziale dell’accertamento dei titoli e dei presupposti legali per il conseguimento del relativo titolo universitario.
Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 7299 del 05/10/2010
FATTO e DIRITTO
Vista la sentenza interlocutoria n. 1756 del 2010, che opportunamente qui si richiama e nella quale si dà puntuale conto della controversia tra il sig. XXXX. e l’Università degli studi di Milano, che si incentra sulla autenticità o meno del titolo di studio di scuola superiore secondaria (diploma di maturità tecnica) ai fini dell’immatricolazione all’Università e all’esame finale di laurea in filosofia;
Ritenuto che il certificato sostitutivo del diploma di maturità sarebbe risultato non autentico nel corso degli accertamenti avviati dall’Università, la quale ha poi provveduto all’annullamento del diploma di laurea nel frattempo conseguito;
Considerato che con la predetta decisione interlocutoria è stato disposto un incombente istruttorio, al quale hanno provveduto entrambe le parti rispettivamente;
che dalla documentazione depositata risulta che “nei confronti del sig. M. non è mai stato adottato alcun provvedimento di ammissione con riserva all’esame di laurea” (nota del 3.5.2010 dell’Università di Milano alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, a rettifica di una precedente comunicazione del 1996);
che il predetto Tribunale di Napoli con la sentenza n. 266 del 2006 (depositata dall’appellante in data 19.4.2010) ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del sig. M. (insieme ad altri numerosi imputati) per prescrizione del reato di formazione di 200 copie false di diplomi di maturità tecnico commerciale e magistrale asseritamente rilasciati da alcuni istituti, tra i quali quello denominato Pianma Fejevi di Frattamaggiore (NA) presso il quale l’interessato sostiene di aver conseguito il prescritto titolo di studio per l’immatricolazione all’Università;
che con la stessa sentenza il giudice penale ha premesso che “non emerge una prova evidente per pronunciare nei confronti degli imputati una formula di assoluzione nel merito”:
che contestualmente il giudice penale dichiara “la falsità dei diplomi e dei certificati sostitutivi di diploma in sequestro e ne dispone la confisca”;
che a seguito del deposito documentale l’appellante non ha fornito nessun elemento a sostegno delle sue tesi difensive, che vengono disattese dal contenuto di quella documentazione nonché dalla stessa motivazione della sentenza penale di cui si è detto;
che in definitiva appare esente da censure il comportamento dell’Università che ha provveduto all’annullamento del diploma di laurea nel frattempo conseguito, a seguito dell’accertamento della non autenticità del diploma di maturità presentato dall’interessato;
che tale non autenticità è confermata dalla sentenza penale che, seppure applica la prescrizione, dichiara la falsità dei diplomi e dei certificati sostitutivi in questione;
che, quanto al provvedimento impugnato, non si tratta di un’illegittima revoca della laurea, come sostenuto dall’appellante, bensì di un provvedimento adottato a seguito del normale procedimento di accertamento dei titoli e dei presupposti legali per l’ammissione all’esame di laurea e per il conseguimento del relativo titolo universitario;
che ai suddetti fini è del tutto pleonastica l’osservazione dell’appellante, secondo cui la caducazione del diploma di laurea non poteva prescindere dal previo annullamento dell’immatricolazione, perché trattasi di un mero formalismo privo di autentica rilevanza, dovendosi ritenere che nel provvedimento finale lesivo è compreso il provvedimento ad esso presupposto;
che in definitiva nessuna posizione tutelabile può sorgere sulla base di una documentazione che si è dimostrata falsa.
In conclusione, richiamate anche le considerazioni espresse nella precedente sentenza interlocutoria n. 1756 del 2010, l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sesta sezione, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge; spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Depositata in cancelleria il 05 ottobre 2010