Il cambio di dimora dei minori va sempre comunicato al coniuge non affidatario – Cassazione Penale, Sentenza n. 33719/2010
Assume rilevanza penale la condotta del genitore affidatario che ometta di informare circa il luogo di propria dimora quello non affidatario, impedendo cosi a costui di intrattenere un qualsiasi libero e sereno rapporto con i propri figli. Nè può farsi carico al soggetto passivo di non essersi attivato, pur avendone l’astratta possibilità, per individuare, di volta in volta, il luogo di residenza della moglie separata, gravando su quest’ultima l’obbligo di comunicare i suoi spostamenti al padre dei suoi figli minori, onde porlo nella condizione più agevole per esercitare le sue prerogative genitonali
Cassazione Penale, Sezione VI, Sentenza n. 33719 del 16/09/2010
FATTO E DIRITTO
1- La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza 29/5/2009, confermava la decisione 3/10/2006 del locale Tribunale, che aveva dichiarato XXXX colpevole del reato di cui all’art. 388 c.p., comma 2 – perchè, cambiando continuamente luogo di dimora senza darne preavviso al marito separato e padre dei figli minori a lei affidati, YYYY., aveva di fatto impedito a costui l’esercizio del diritto di visita e di frequentazione dei figli, eludendo così l’esecuzione del corrispondente provvedimento 20/11/2000 del giudice civile – e l’aveva condannata, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 600,00 di multa (con i benefici di legge), nonchè al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
Il Giudice distrettuale, dopo avere disatteso l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per asserita illeggibilità e incompletezza dei verbali d’udienza, riteneva che l’imputata, contravvenendo all’obbligo di comunicare al coniuge separato l’indirizzo della propria dimora e il numero telefonico, aveva finito con l’eludere il provvedimento del giudice civile in tema di affidamento dei figli minori: il padre, infatti, dal (OMISSIS) e per tutto l’anno (OMISSIS), proprio a causa dei continui spostamenti della XXXX., non aveva potuto incontrare i bambini nei giorni stabiliti, nè era stato posto nella condizione di poterli – quanto meno – contattare direttamente a mezzo del telefono.
2- Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputata, deducendo: 1) violazione di legge, con riferimento all’art. 134 c.p.p. e ss., per illeggibilità dei verbali d’udienza del giudizio di primo grado; 2) vizio di motivazione sul formulato giudizio di responsabilità, in quanto non si era considerato che al M. non era stato mai impedito di fare visita ai figli e di intrattenere con gli stessi contatti telefonici, e ciò a prescindere dal dato formale della mancata informazione circa i cambi di domicilio della moglie: in realtà, era stato il M. a disinteressarsi completamente dei figli, sottraendosi anche all’obbligo di contribuire economicamente al loro mantenimento. la difesa dell’imputata ha depositato, in data 27/4/2010, memoria con la quale, ribadendo le ragioni poste a base del ricorso, ha insistito per il suo accoglimento.
3 – Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
La doglianza in rito circa l’asserita illeggibilità dei verbali relativi all’istruttoria dibattimentale espletata in primo grado è contrastata, in concreto, dal rilievo che l’imputata e la sua difesa ne hanno compreso a pieno il contenuto, tanto che sulla base dello stesso hanno articolato l’atto d’appello, sviluppando motivi di merito molto diffusi e dettagliati. La difficoltà di lettura dei citati verbali, pertanto, non ha impedito l’effettiva conoscenza delle emergenze processuali e non ha, conseguentemente, pregiudicato l’esercizio del diritto di difesa da parte dell’imputata, sicchè deve escludersi la dedotta nullità del giudizio di primo grado e dell’attività processuale successiva.
Quanto al merito della vicenda, osserva la Corte che la sentenza impugnata, facendo buon governo della legge penale, riposa su un apparato argomentativo che da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene.
In punto di fatto, sono pacifici e incontestati i seguenti dati di fatto: a) in sede di separazione dei coniugi XXXX – YYYY., i figli minori erano stati affidati alla madre, con facoltà per il padre di incontrarli settimanalmente; b) la C., dopo avere instaurato un rapporto di convivenza con altra persona, aveva ripetutamente cambiato residenza, senza darne comunicazione al padre dei suoi figli, che non aveva potuto perciò esercitare il suo diritto di visita o coltivare comunque, anche a mezzo di telefono, un tranquillo e significativo rapporto con i minori.
Ciò posto, è indubbio che la condotta tenuta dalla XXXX si è sostanzialmente risolta nella elusione dell’esecuzione del provvedimento giudiziale concernente l’affidamento dei figli minori e, in particolare, il diritto èi visita da parte del genitore non affidatario. L’elusione, in questo specifico settore, può sostanziarsi in un qualsiasi comportamento da cui derivi la frustrazione delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo, posto che deve esaltarsi la polarizzazione della tutela attorno all’interesse all’osservanza del provvedimento (cfr. Cass. sez. 6, 10/6/2004 a 37118; sez. 6, 11/6/2009 n. 32846). Assume rilevanza penale, quindi, la condotta del genitore affidatario che ometta di informare circa il luogo di propria dimora quello non affidatario, impedendo cosi a costui di intrattenere un qualsiasi libero e sereno rapporto con i propri figli. Nè può farsi carico al soggetto passivo di non essersi attivato, pur avendone l’astratta possibilità, per individuare, di volta in volta, il luogo di residenza della moglie separata, gravando su quest’ultima l’obbligo di comunicare i suoi spostamenti al padre dei suoi figli minori, onde porto nella condizione più agevole per esercitare le sue prerogative genitoriali. La condotta dell’imputata non è, infine, scriminata dall’asserita circostanza che il M. si sarebbe sottratto al suo obbligo di contribuire economicamente al mantenimento dei figli minori, non sussistendo un rapporto di sinagmallaticità tra il diritto di visita del genitore non affidatario e il dovere del medesimo di fornire i necessari mezzi di sussistenza.
4 – Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle ulteriori spese sostenute in questo grado dalla parte civile e liquidate nella misura in dispositivo precisata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, altresì, la ricorrente a rimborsare alla parte civile M.A. le spese di questo grado, che liquida in Euro 2.300,00, di cui Euro 150,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A..