Cassazione. La mancanza di affetto per i figli costituisce violazione degli obblighi di assistenza
Multa al genitore che fa mancare l’affetto ai figli.
Lo sancisce la Cassazione secondo la quale il “disinteresse morale” manifestato dal genitore separato nei confronti della prole va sanzionato in base all’art. 570 c.p. che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare. In questo modo, la Sesta sezione penale ha convalidato una multa di cento euro, oltre a 20 giorni di reclusione, nei confronti di un papa’ residente in provincia di Genova, R.R., accusato di avere fatto mancare gli alimenti alle due figlie minorenni, cosi’ come stabilito dal giudice civile in sede di separazione e di avere tenuto “una condotta contraria alla morale delle famiglie, disinteressandosi affettivamente” dei figli.
R. R. era gia’ stato condannato con sentenza irrevocabile dal Tribunale di Acqui Terme a 500 euro di multa e a due mesi di liberta’ controllata. Inutilmente l’uomo ha tentato di alleggerire la propria posizione, sostenendo che illegittimamente i giudici hanno ritenuto di sanzionare il “semplice disinteresse di esclusiva natura sociale o morale verso il nucleo di origine”, ritenendo invece insussistente l’omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza poiche’ “nel breve periodo della contestazione la madre affidataria delle bambine aveva provveduto con i proventi del proprio lavoro ai bisogni primari”.
Piazza Cavour ha respinto la tesi difensiva e ha rilevato che “la contestazione mossa all’imputato e’ stata articolata in rapporto alla duplice tipizzazione delle condotte criminose sanzionate dall’art. 570 c.p.” in maniera del tutto legittima vista “l’attuazione di una condotta contraria alla morale e all’ordine della famiglia” consistita nel fare mancare l’affetto necessario alle figlie, “sia omissiva degli oneri contributivi finanziari determinati dal giudice civile”.