Overruling. Cosa fare quando le regole cambiano durante la partita?
di Marco Martini
La sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 19246 del 9 settembre 2010, segnalata ieri sul nostro portale, è destinata a produrre effetti sconvolgenti dal momento che la naturale applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite comporta la dichiarazione di improcedibilità di tutte le opposizioni a decreto ingiuntivo che non siano state iscritte a ruolo entro i cinque giorni successivi alla notifica dell’atto di opposizione.
Le sezioni unite, infatti, per esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, hanno affermato che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Una volta proposta l’opposizione a decreto ingiuntivo – che i termini siano abbreviati o meno – bisogna, dunque, sempre iscrivere a ruolo la causa entro 5 giorni dalla notifica dell’atto di opposizione, sotto pena della improcedibilità del giudizio di opposizione.
Innanzitutto voglio segnalare che è la prima volta che mi capita di leggere una ordinanza di rimessione dall’affare alle Sezioni Unite non già per risolvere un contrasto interpretativo circa diversi orientamenti espressi da precenti decisioni delle Sezioni semplici ma, con buona pace della funzione monofilattica del Supremo Collegio, perchè “il consolidato orientamento della Corte presenta aspetti problematici”. In sostanza la Cassazione ha candidamente confessato che il il suo “consolidato orientamento” in materia di abbreviazione dei termini nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve, all’improvviso, sgretolarsi in mille scheggie, le quali sono destinate a ricadere, avuto riguardo agli effetti dirompenti, sui poveri cittadini.
E’ così, la Cassazione può cambiare le regole del gioco anche quando la partita non solo è iniziata, ma, spesso, sta anche per concludersi definitivamente!
E’ il classico esempio di “overruling” – le regole che si modificano, con efficacia retroattiva, dopo che atti giudiziari e termini decadenziali siano stati valutati dai difensori in base ad una consolidata prassi ritenuta pienamente legittima.
Ed allora, che fare? Per fortuna ci soccorre in aiuto la stessa Cassazione con una importante decisione che già avevamo segnalato prima della pausa estiva sulla nostra rivista telematica. Mi rifersico all’Ordinanza della II Sezione Civile della Cassazione n. 15811 del 2 luglio 2010.
In questo provvedimento la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto:
“alla luce del principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l’errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell’impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell’atto di impugnazione, discenda dall’overrullng.”
Ma l’Ordinanza va oltre e offre anche lo strumento giuridico per porre rimedio ad ipotesi del genere, sicuramente applicabile anche a tutte le eccezioni di improcedibilità che fioccheranno nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove la parte non si sia costituita in giudizio entro i 5 giorni.
Il mezzo tecnico per ovviare all’errore oggettivamente scusabile, spiega la Cassazione, è dato richiesta di rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis c.p.c., (ratione temporis applicabile).
Nelle ipotesi che ci riguardano, quindi, è sicuramente applicabile il principio dell’errore scusabile e della rimessione in termini, dal momento che, relativamente ai termini abbreviati, si è fatto affidamento proprio sulle indicazioni in rito provenienti dalla Cassazione, ex post rivelatesi non più attendibili per effetto dell’intervenuto drastico cambiamento di orientamento.
Una siffatta interpretazione mi sembra quella più coerente ed utile ad evitare che migliaia di cause – con tutti i diritti patroniali ad esse connessi – vengano cancellate con un colpo di spugna.
Avv. Marco Martini
mi chiedevo cosa accade nel caso in cui l’opposizione riguardi un decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, ove non c’è l’obbligo di iscrizione della causa a ruolo nel termine dei dieci giorni successivi alla notifica dell’opposizione, ma la si può iscrivere fino al giorno dell’udienza fissata?
Credo che non accada nulla. C’è sicuramente la possibilità di dare all’opposto dei termini inferiori rispetto ai 45 gg. ordinari per la comparizione in giudizio, ma quello è sempre stato così. Per l’opponente sarà sufficiente iscrivere la csua entro la data indicata in citazione.