Avvocati: allarma pronuncia Cassazione su opposizione a decreto ingiuntivo
Con una recentissima sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (9 settembre 2010 n.19246) si e’ affermato il principio che, in caso di decreto ingiuntivo, “non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla meta’ in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico e’ conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a meta’”. Inoltre, la tardiva costituzione dell’opponente (oltre il termine di cinque giorni) viene equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilita’ dell’opposizione.
Per tali ragioni si e’ registrata una reazione di sconcerto e preoccupazione dell’Avvocatura e il Consiglio Nazionale Forense ha chiesto “una leggina urgente che impedisca le dichiarazioni in massa di improcedibilità delle opposizioni ai decreti ingiuntivi nelle quali l’opponente non si sia costituito nel termine di cinque giorni”. Per il CNF, allora, occorrerebbe chiarire urgentemente e in via normativa la portata dell’articolo 645 cpc, secondo comma, specificando che l’abbreviazione dei termini di costituzione dell’opponente non sia automatica ma discenda dalla sua scelta di avvalersi della facoltà di ridurre all’opposto il termine a comparire.
“Io non so se – e soprattutto in quanto tempo – potra’ mai esservi intervento normativo al riguardo – commenta per l’Osservatorio l’avv. Siniscalchi, civilista del foro di Milano – Quel che mi sentirei di suggerire in questo momento a chiunque venisse penalizzato (dovrebbero essere moltissimi, considerato che le opposizioni a decreto ingiuntivo sono largamente diffuse) da tale autorevole orientamento a sorpresa (modificativo del diverso precedente orientamento della stessa Corte di Cassazione) e’ quanto segue: Con riferimento ai procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti – qualora dovessero maturare decadenze, a seguito di tale innovativo intervento delle Sez. Un. rispetto al precedente indirizzo giurisprudenziale – potrebbero, a mio giudizio, esservi i presupposti per invocare il recente orientamento della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 14627/2010, ha affermato il principio importante della possibilità di rimessione in termini in presenza di un mutamento della giurisprudenza di legittimità sulle regole processuali”.
Con l’ultima sentenza citata, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che, alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per Cassazione facendo affidamento su un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, incorre in errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini (cioe’ alla prosecuzione del procedimento nonostante la decadenza) anche in assenza dell’istanza di parte, se, esclusivamente a causa del mutamento di orientamento interpretativo, si sia determinato un vizio d’inammissibilità od improcedibilità dell’impugnazione dovuta alla diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base del nuovo orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso.
fonte: www.osservatoriosullalegalita.org
Sul punto vedi anche:
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Overruling. Cosa fare quando le regole cambiano durante la partita – Articolo di Marco Martini