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Concessione Edilizia per realizzazione discarica – Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 7243/2010

DINIEGO CONCESSIONE EDILIZIA PER REALIZZAZIONE DISCARICA. – Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 7243 del 01/10/2010

FATTO E DIRITTO

Con atto notificato il 22 gennaio 1999 e depositato il 15 febbraio seguente la XXXX s.r.l., richiedente con istanza del 4 agosto 1993 la concessione edilizia per la realizzazione di una discarica controllata di rifiuti solidi urbani nel Comune di Pasiano di Pordenone, frazione S. Andrea, ha appellato la sentenza 13 dicembre 1997 n. 1011 del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, con la quale è stato respinto il suo ricorso diretto all’annullamento del provvedimento 18 novembre 1993 n. 12404, di rigetto della predetta istanza.

 A sostegno dell’appello ha lamentato come il ricorso sia stato erroneamente respinto in adesione alla tesi comunale secondo cui, avendo l’Ente individuato un’area da destinarsi a discarica, non poteva essere autorizzata la realizzazione in zona agricola della discarica proposta da XXXX, nonché siano stati del pari erroneamente dichiarati assorbiti tutti gli altri, denunciati profili di illegittimità del diniego. Ha perciò richiamato i motivi di primo grado ed articolato le seguenti deduzioni:

1.- Violazione di legge. Eccesso di potere per difetto di motivazione (primo motivo del ricorso in primo grado).

Nel provvedimento impugnato non sono indicate le norme di legge o delle disposizioni urbanistiche che osterebbero al rilascio della concessione; l’unico richiamo alla disciplina urbanistica contenuto nel provvedimento consiste nel primo rilevo, secondo cui “l’intervento necessita di variante urbanistica”, mentre i rilievi di cui ai punti da 2 a 6 non attengono a ragioni urbanistiche e non sono perciò idonei ad integrare motivazione. Ma a tal fine non è idoneo neppure il detto primo rilievo, mancando l’indicazione delle norme di legge o del P.R.G. comunale che ostino all’intervento stesso.

2.- Eccesso di potere per sviamento di potere e/o per falso presupposto. Violazione di legge (secondo motivo del ricorso in primo grado).

Nel caso in cui le motivazioni del provvedimento fossero ritenute astrattamente idonee, va considerato che tali ragioni sono assolutamente estranee ad interessi di natura urbanistica ed insufficienti; così è per l’inidoneità dell’attuale viabilità (n. 2), l’avvenuta individuazione di un’area per una discarica intercomunale (n. 3), la mancata precisazione nella relazione della destinazione del materiale di scavo (n. 4), il contrasto del “rilevato” di 3,00 ml con la morfologia del sito (n. 5) e la previsione della pubblicità dell’opera da parte della L.R. n. 43/90 (n. 6), quest’ultimo rilievo essendo inoltre criptico e comunque, ove inteso alla necessità di VIA, erroneo in quanto la stessa legge regionale esonera dalla VIA gli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

3.- Violazione di legge. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Quanto alla motivazione della sentenza appellata, la giurisprudenza ha affermato che l’impianto di discarica può essere realizzato in zona agricola; né può sostenersi che ciò sia consentito solo se il P.R.G. non preveda apposite localizzazioni, essendosi invece precisato che tanto vale quando il P.R.G. contenga una specifica disciplina generale in tema di localizzazione di discariche (nella specie mancante), altrimenti ben potendo una discarica realizzarsi in zona agricola. In ogni caso, l’approvazione del progetto ai sensi dell’art. 3 bis della legge n. 441 del 1987, applicabile anche nella Regione Friuli Venezia Giulia, costituisce variante allo strumento urbanistico, legittimando così il rilascio della concessione edilizia. Infine, inconferente è la previsione di diversa discarica (pubblica), giacché in questa sede rilevano soltanto profili urbanistici e l’adottata variante riguarda non l’individuazione di zona genericamente dedicata a discariche, ma la localizzazione della discarica comunale, peraltro al solo scopo di impedire che l’impianto venisse realizzato da privati tanto che il relativo appalto è stato deliberato solo nel 1996.

Il Comune di Pasiano di Pordenone si è costituito in giudizio in data 29 marzo 1999.

Con istanza del 20 novembre 2009, sottoscritta anche dalla parte, è stata nuovamente chiesta la fissazione dell’udienza di discussione.

Con memoria del 24 maggio 2010 l’Ente appellato ha svolto controdeduzioni; ha altresì rappresentato che con istanza del maggio 1999 la XXXX ha chiesto il riesame della pratica edilizia e che con provvedimento 6 luglio 1999 n. 11084, non impugnato, il rilascio della concessione edilizia è stato nuovamente negato anche sulla base della considerazione che il progetto in questione non aveva seguito la procedura prevista dall’art. 3 bis della legge n. 441 del 1987, bensì la procedura prevista dalla L.R. n. 30 del 1987 e lo stesso progetto mai è stato approvato dalla Regione, come prescritto dallo stesso art. 3 bis. Ha perciò concluso per il rigetto dell’appello, il quale è stato introitato in decisione all’odierna udienza pubblica.

Ciò posto, dal momento che lo stesso appello è chiaramente infondato nel merito, può prescindersi dal trarre ovvie conseguenze sulla procedibilità dell’azione in esame dalla sopravvenienza dell’accennato nuovo provvedimento, non meramente confermativo del diniego del 1993, di cui qui si discute, in quanto adottato sulla base del riesame della situazione e con rinnovata e più ampia motivazione.

Quanto al lamentato difetto di motivazione del detto diniego originario, l’espressione “l’intervento necessita di una variante urbanistica” è sintetico, ma chiaro ed esaustivo nel lasciarne comprendere la ragione essenziale, idonea di per sé sola a sorreggere l’atto, consistente nella incompatibilità dell’intervento con l’attuale destinazione di zona, da cui discende la necessità che con un’eventuale variante urbanistica il medesimo intervento sia ricondotto a conformità.

Peraltro, si sosteneva nel ricorso di primo grado e qui si ribadisce che la destinazione a zona agricola permetterebbe comunque l’insediamento della discarica, essendo in tal zona consentiti “di regola interventi edilizi di vario genere”. Siffatta censura di primo grado era tuttavia generica, non basata sulla disciplina urbanistica specifica del Comune di Pasiano di Pordenone; disciplina che, invero, come si evince dalla variante n. 32 al piano regolatore generale approvata con decreto 13 aprile 1992 n. 283 del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, già al momento di presentazione dell’istanza di concessione edilizia da parte della XXXX è stata individuata – in via generale (dettandosene la peculiare normativa per l’edificazione mediante l’introduzione dell’art. 56 bis delle N.T.A. al P.R.G., e non quale mera localizzazione di opera pubblica – una zona in località “Parussa” destinata ad “impianti tecnologici” e, in particolare, a discarica di rifiuti solidi urbani, restando ovviamente irrilevante ai fini urbanistici che si tratti di discarica comunale, anche destinata a servire gli altri Comuni all’uopo consorziati con quello di Pasiano in attesa dell’attuazione di un programma di realizzazione di una discarica in ciascun Comune. Ciò tanto più che la variante n. 32 è con altre confluita nella variante generale al P.R.G. approvata con decreto 26 ottobre 1993 n. 440 del Presidente della stessa Giunta regionale, anteriore al diniego impugnato; varianti, queste, che entrambe non risultano essere oggetto di impugnazione.

Dunque, il fatto che lo strumento urbanistico preveda l’anzidetta, apposita zona per la realizzazione di discarica comprova che tanto non poteva ritenersi semplicemente consentito in un’area compresa in zona agricola, come quella in via Nuova Mantova proposta dalla ricorrente.

Nel contempo, lo stesso decreto autorizzativo 26 novembre 1992 n. 79 del Presidente della Provincia di Pordenone, ottenuto dalla XXXX, subordina l’efficacia dell’autorizzazione alla “acquisizione degli ulteriori visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di altri Enti e Organi, nonché alla variante allo strumento urbanistico del Comune di Pasiano, eventualmente necessari”, quest’ultimo inciso essendo evidentemente relativo genericamente agli “ulteriori visti, pareri, autorizzazioni e concessioni”, stante la specificità del riferimento alla variante urbanistica. Ciò esclude, inoltre, che il menzionato provvedimento provinciale abbia valore di approvazione di variante urbanistica.

Oltretutto, tale atto è stato emesso espressamente “ai soli fini di cui al D.P.R. n. 915/82 e L.R. n. 30/87 e successive modificazioni ed integrazioni”, vale a dire nell’ambito delle competenze provinciali in tema di controllo dello smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 7 del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 315 (ora abrogato) ed al fine della rimozione dell’ostacolo previsto dal successivo art. 10, co. 1, ossia della necessità che ogni discarica sia autorizzata, essendone altrimenti vietata la realizzazione e gestione, nonché di cui all’art. 23, co. 1, lett. d) ed e), della L.R. 7 settembre 1987 n. 30 ss.mm.ii. (poi parzialmente abrogata), non già ai sensi dell’art. 3 bis del decreto legge 31 agosto 1987 n. 362 (conv. con mod. in l. 29 ottobre 1987 n. 441, anch’esso oggi abrogato), cioè quale approvazione da parte della giunta regionale del progetto di nuovi impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti urbani nell’ambito di ben altra procedura culminante in apposita conferenza di servizi (co. 1); approvazione, quest’ultima soltanto, sostituiva “ad ogni effetto” di “visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali” nonché costituente “ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale …” (co. 2).

In definitiva, l’appello non può che essere respinto.

Come di regola, le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune appellato, delle spese del grado che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2010 con l’intervento dei Signori:

 

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente FF

Filoreto D’Agostino, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/10/2010

 

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