DELITTI CONTRO LA PERSONA – ATTI PERSECUTORI – CONDOTTA TIPICA – MOLESTIE – FATTISPECIE – Cassazione Penale, Sentenza n. 32404/2010
La Corte ha affermato che le molestie caratterizzanti la condotta tipica del delitto di atti persecutori possono essere integrate attraverso il reiterato invio alla persona offesa di sms e di messaggi di posta elettronica o postati sui c.d. “social network” (ad esempio “facebook”), nonchè con la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali avuti con la medesima.
Sentenza n. 32404 del 16 luglio 2010 – depositata il 30 agosto 2010
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore G. Colla)