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Licenziamento disciplinare. Termine e decorrenza delle controdeduzioni – Cassazione Lavoro, Sentenza n. 19361/2010

Ove, nell’ambito della procedura per l’irrogazione di sanzioni disciplinari, il lavoratore chieda di essere sentito personalmente ed abbia quindi luogo un incontro a tal fine, il termine assegnato per presentare le controdeduzioni non è quello originario, ma coincide con il giorno in cui le giustificazioni stesse vengono completate. Ed infatti, la richiesta del lavoratore di essere ascoltato personalmente paralizza il potere di provvedere all’irrogazione del provvedimento disciplinare e si risolve in una proroga del termine per le controdeduzioni.

 Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 19361/2010 del 10/09/2010

Svolgimento del processo

 Con ricorso depositato in data 27.5.1998, G. P. impugnava dinanzi al Tribunale di Siracusa il licenziamento intimatogli dalla X srl. il 4.4.1997 per motivi disciplinari.
Esponeva l’attore che l’11.3.1997 aveva ricevuto una lettera di contestazione di addebito, consistente nell’essere stato colto in stato di ebbrezza sul luogo di lavoro. Il 13 successivo egli forniva le giustificazioni scritte e chiedeva di essere ascoltato. Il 22.3.1997 veniva convocato per telegramma per il 27.3.1997 ed in tale data avveniva l’incontro, nel corso del quale precisava di essere in cura presso un neuropsichiatra. Il 2.4.1997 la società spediva un ulteriore telegramma, col quale comunicava di voler prorogare il termine per decidere sulla sanzione disciplinare, ma il 4.4.1997 gli veniva recapitata la lettera di licenziamento.

 Tale provvedimento doveva considerarsi illegittimo perché intimato oltre 15 giorni dopo la scadenza del termine assegnato al lavoratore per fornire le giustificazioni. In ogni caso non sussisteva giusta causa.

 Si costituiva la società ed eccepiva che il licenziamento era tempestivo e sorretto da giusta causa, anche alla luce dei numerosi precedenti disciplinari del G..

 Il Tribunale dichiarava illegittimo il licenziamento, adottando le conseguenti pronunce.
Proponeva appello la X. Si costituiva il G.. La Corte di Appello di Catania riformava la sentenza di primo grado, dichiarava legittimo il licenziamento e respingeva la domanda attrice.

Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:
– è fondato il primo motivo dell’appello, perché il lavoratore ha chiesto di essere sentito personalmente ed a tanto si è provveduto il 27.3.1997; pertanto il termine di quindici giorni per adottare il provvedimento decorre da tale ultima data ed è stato rispettato, a’ sensi dell’art. 153 del CCNL di categoria;
– in data 28.3.1997 l’azienda ha inviato un telegramma per avvalersi della proroga di giorni 30 per adottare il provvedimento, ex art. 153 comma 2 del citato CCNL: l’azienda non è però decaduta dal potere di adottare il provvedimento, anche se il telegramma è pervenuto al G. il 2.4.1997, valendo al riguardo la data di spedizione e non quella di ricezione;
– nel merito, il licenziamento è assistito da giusta causa, in relazione alla gravità della condotta ed alla luce dei 12 precedenti disciplinari esistenti a carico del G..

 Ha proposto ricorso per Cassazione G. P., deducendo un motivo. Resiste con controricorso la Y spa già X, la quale propone ricorso incidentale affidato ad un motivo. Il ricorrente ha proposto controricorso al ricorso incidentale. Le parti hanno presentato memorie integrative. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, essendo stati proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti.
Motivi della decisione

 Con l’unico motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a’ sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, degli artt. 151 e 153 del CCNL delle Aziende Terziario Distribuzione, 1362 e 1363 Codice Civile, 112, 113, 115, 116, 416 Codice di Procedura Civile, 2697 Codice Civile, 3 e 5 della Legge n. 604.1966, 2119, 1375, 1334, 1335 Codice Civile, nonché omessa pronuncia sulla richiesta di prove circa l’inesistenza della giusta causa. Secondo il ricorrente, l’azienda ha 15 giorni di tempo per comunicare la sanzione, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per fornire le giustificazioni scritte. Pertanto il licenziamento è intempestivo ed a nulla rileva che l’azienda abbia convocato il G. per l’audizione personale per il ‘lontano’ 27.3.1997. Il telegramma di proroga non è efficace, perché esso è pervenuto al lavoratore quando il termine di 15 giorni era scaduto.

 Il ricorso è infondato. L’art. 153 del CCNL di categoria, nel testo vigente ratione temporis recita: “L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.
Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l’azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato”.

 L’interpretazione dell’articolo suddetto fatta propria dalla Corte di Appello è nel senso che ove il lavoratore chieda di essere sentito personalmente ed abbia quindi luogo un incontro a tal fine, il “termine assegnato per presentare le controdeduzioni” non è quello originario, ma coincide con il giorno in cui le giustificazioni stesse vengono completate.
Tale interpretazione appare condivisibile a questa Corte, tenuto conto che la richiesta del lavoratore di essere ascoltato personalmente paralizza il potere di provvedere all’irrogazione del provvedimento disciplinare e si risolve in una proroga del termine per le controdeduzioni.

 Diviene a questo punto irrilevante accertare se il datore di lavoro abbia tempestivamente esercitato la facoltà di prorogare il termine per irrogare la sanzione, posto che in ogni caso il provvedimento disciplinare è tempestivo rispetto alla data in cui il lavoratore ha avuto modo di giustificarsi.

 Nel merito, il licenziamento è stato ritenuto assistito da giusta causa, in relazione alla gravità del fatto contestato anche in relazione alla recidiva. L’apprezzamento della gravità del fatto in rapporto alle previsioni contrattuali e normative costituisce, come da giurisprudenza costante, un apprezzamento incensurabile in Cassazione, ove adeguatamente motivato; il che si è verificato puntualmente nella fattispecie.

 Con l’unico motivo del ricorso incidentale la Y deduce omessa statuizione circa l’istanza di restituzione della somma di Euro 18.000, che il G. avrebbe incassato in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado. La parte deduce che vi sono in atti: un provvedimento di parziale inibitoria della Corte del Riesame, una assegnazione di somma all’attore, una “quietanza del Tribunale di Siracusa” in data 12.6.2002 attestante l’avvenuta assegnazione ed il pagamento ed un verbale di udienza 30.10.2003 nel quale si fa riferimento a “somme già corrisposte”.

 Il ricorso incidentale deve essere disatteso. La Y non indica in quali atti del processo ed in quale sede abbia debitamente introdotto l’istanza dinanzi alla Corte di Appello, in violazione del principio di autosufficienza. In atti si rinvengono un verbale di pignoramento, un deposito giudiziario ed un provvedimento del Giudice dell’esecuzione che trasmette gli atti alla Corte di Appello, tutti in fotocopia non autenticata. Esiste, sempre in fotocopia non autentica, un mandato di cancelleria quietanzato per Euro 18.000, ma non è dato conoscere se la quietanza si riferisca al ricevimento del mandato o della somma. La richiesta di restituzione deve quindi essere ritenuta inammissibile.

 Le spese del grado seguono la soccombenza sostanziale e quindi vanno poste a carico del ricorrente principale; esse vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna G. P. a rifondere alla Y spa le spese del grado, che liquida in Euro 56,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, più spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge.
 
Depositata in Cancelleria il 10 Settembre 2010

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