Se il ladro è recidivo non ha diritto al gratuito patrocinio – Cassazione Penale, Sentenza 34643/2010
Se un ladro fa di furti e rapine la sua fonte di guadagno stabile, non può pretendere che lo Stato gli paghi eventuali spese processuali come “non abbiente”. Non ha diritto al gratuito patrocinio, infatti, secondo la Cassazione, una persona che ha “eletto il crimine a sistema di vita e fonte del proprio sostentamento”.
Il caso riguarda un delinquente finito davanti al tribunale di Mola di Bari che nel febbraio 2009 gli ha negato l’ammissione al patrocinio dello Stato per le spese legali da affrontare in un processo. Secondo i giudici di merito, risultava dal casellario giudiziale che l’imputato era stato già condannato “per numerosi delitti di rapina e furto” reati secondo la Corte “in grado di garantire consistenti profitti ad un soggetto che aveva evidentemente eletto il crimine a sistema di vita e fonte del proprio sostentamento” tanto che non si poteva considerare un nullatenente non in grado di pagarsi un avvocato.
Contro la disposizione la difesa del 38enne pugliese ha fatto ricorso invano anche in Cassazione sostenendo che era stato violato un principio costituzionale di “garanzia della difesa” perchè i giudici avevano usato come fonte di prova per negare l’assistenza legale solo il casellario giudiziale. La IV sezione penale della Cassazione ha respinto il ricorso. “Nella valutazione del possesso dei requisiti reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato – è scritto nella sentenza n.34643 – deve tenersi conto di tutti i redditi non solo leciti, ma anche illeciti percepiti dal richiedente” inoltre scrivono i supremi giudici “tra gli strumenti idonei” a provare l’esistenza di redditi “ulteriori rispetto a quelli denunciati” è una fonte corretta usare anche solo il certificato del casellario giudiziale.