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P3: la Cassazione esprime dubbi su utilizzabilita’ intercettazioni

Il tribunale del Riesame di Roma dovra’ tornare a verificare l’utilizzabilita’ o meno delle intercettazioni telefoniche tra Flavio Carboni e Pasquale Lombardi e alcuni parlamentari, in carcere nell’ambito dell’inchiesta P3. Questa la motivazione con la quale la Corte di Cassazione, due settimane fa, ha annullato con rinvio il provvedimento di conferma della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di Carboni e Lombardi, entrambi tuttora detenuti con l’accusa di far parte di una associazione segreta che avrebbe influenzato vertici dello Stato. Secondo i  Supremi giudici, infatti, ci sono dubbi sull’utilizzabilita’ delle intercettazioni presenti nell’inchiesta. 
 Secondo i giudici della Sezione feriale penale, infatti, esiste nel provvedimento del tribunale del Riesame un ”vizio di motivazione sulla natura ‘casuale’ o meno degli esiti delle intercettazioni telefoniche” alla luce dei contenuti di una memoria presentata in udienza dalla difesa di Flavio Carboni della quale i giudici di merito non hanno tenuto conto per la loro valutazione. Il tribunale del Riesame, scrivono i supremi giudici, ”ha fondato il giudizio circa la natura casuale delle intercettazioni prescindendo totalmente dall’analisi delle censure mosse dalla difesa di Carboni e contrapponendo alle considerazioni avanzate dalla stessa sulla base degli elementi investigativi acquisiti, affermazioni generiche”. Pertanto nel nuovo esame i giudici di merito dovranno analizzare la memoria difensiva e verificare se le intercettazioni delle conversazioni di Carboni erano chiaramente rivolte a intercettare anche parlamentari (nel qual caso doveva essere chiesta un’autorizzazione parlamentare per la loro utilizzabilita’ nell’inchiesta) o se le conversazioni con parlamentari sono state invece, come sostiene l’accusa, del tutto casuali e quindi utilizzabili nel procedimento. Nelle motivazioni depositate oggi – sentenza n. 34244 – i supremi giudici hanno inoltre ricordato come per ”qualificare come ‘casuali’ le intercettazioni di comunicazioni del membro del Parlamento su una determinata utenza nella disponibilita’ di terzi non sia sufficiente l’originaria assenza dell’intento di captarne le conversazioni”. Per questo, la ”verifica dell’occasionalita’ delle intercettazioni – scrivono i supremi giudici – deve essere particolarmente stringente soprattutto qualora dall’attivita’ di intercettazione emergano non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reita’ nei confronti di quest’ultimo, non potendosi escludere, in questo caso, un mutamento di obiettivi da parte dell’autorita’ giudiziaria”. I giudici del Tribunale del Riesame dovranno pertanto tener conto di questi principi, secondo la Corte, per escludere o meno l’utilizzabilita’ delle intercettazioni.

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