Va retribuito il tempo necessario per indossare la tuta da lavoro – Cassazione Sentenza 19358/2010
Il tempo quello impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro, il cosiddetto ‘tempo tuta’, deve essere regolarmente retribuito dal datore di lavoro. Lo ribadisce la Cassazione, che ha respinto il ricorso di un’azienda contro una sentenza della Corte d’appello di Roma, la quale aveva riconosciuto tale diritto ai dipendenti. La societa’ datrice di lavoro, nel suo ricorso, aveva sostenuto che il “tempo della vestizione non richiede applicazione assidua e continuativa ed e’ equiparabile ad un riposo intermedio ovvero al tempo necessario per recarsi al lavoro”.
Il lavoratore, rilevava l’azienda, “non e’ a disposizione del datore di lavoro e non e’ nell’esercizio delle sue attivita’”. La sezione lavoro della Suprema Corte, con la sentenza n.19358, ha rigettato il ricorso spiegando che “nel rapporto di lavoro deve distinguersi una fase finale, che soddisfa direttamente l’interesse del datore di lavoro, ed una fase preparatoria, relativa a prestazioni od attivita’ accessorie e strumentali da eseguire nell’ambito della disciplina dell’impresa ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale, ad esempio, puo’ rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria. Di conseguenza – concludono gi ‘ermellini’ – al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro, tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale, deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva”. – Cassazione Civile, Serzione Lavoro, Sentenza n. 19358/2010