Corte Ue: ecotassa non conforme alla disciplina sugli aiuti di Stato – Sentenza 09/09/2010
I giudici comunitari hanno annullato una decisione della Commissione europea, (7 maggio 2004 C-2004) che riteneva compatibile con il sistema di aiuti comunitari ex art. 87, n. 3, CE, le modifiche all’esenzione dalla tassa ambientale concessa all’Irlanda del Nord. Il Tribunale ha dato ragione alla richiesta di annullamento proposta da tre società, con sede in Inghilterra ed Irlanda, operanti nel settore della produzione di aggregati.
L’origine della controversia è il ricorso presentato da tre società contro la decisione della Commissione europea del 7 maggio 2004 che riteneva l’esenzione da una tassa ambientale concessa all’Irlanda del Nord, compatibile con le condizioni poste dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato in favore della tutela ambientale.
La normativa in materia di tassa ambientale
La normativa di riferimento sulla tassa ambientale in Inghilterra è stata introdotta con la legge finanziaria per l’anno 2001 e attraverso un passaggio per fasi. Dal 1° aprile 2002 entrava in vigore la normativa sulla tassa ambientale, successivamente modificata, prevedendo un periodo transitorio per l’applicazione della tassa nell’Irlanda del Nord. In altri termini, la tassa ambientale, può essere definita come una ecotassa il cui scopo è ridurre e razionalizzare l’estrazione dei minerali, favorendo il riciclaggio di materiale esistente. L’obiettivo è la salvaguardia della tutela ambientale. Per contro, con legge finanziaria per l’anno 2001, l’Irlanda del Nord istituiva un regime di esenzione a carattere decrescente ripartito in cinque anni. il costo del provvedimento, in termini di gettito fiscale, era stimato in una significativa perdita di entrate pari a svariati milioni. Tale costo, però, per il Regno Unito consentiva di evitare il rischio di perdita di competitività internazionale per le imprese del settore operanti in Irlanda del Nord. Proprio a difesa della competitività, le autorità del Regno Unito, decidevano di sostituire l’originario regime progressivo della tassa con un nuovo regime di esenzione.
La decisione impugnata
Nel gennaio 2004 il Regno Unito notificava alla Commissione un nuovo regime di esenzione dalla tassa ambientale in Irlanda del Nord. Contemporaneamente una delle società ricorrenti chiedeva alla Commissione UE di avviare un procedimento di indagine formale sul nuovo regime di esenzione. La Commissione, però, si pronunciava con la decisione impugnata davanti al Tribunale. Nella decisione del 7 maggio 2004 la Commissione si esprimeva ritenendo il regime di esenzione compatibile con le disposizioni del mercato comune, in particolare con quanto sancito all’articolo 87, n.3, lett. c), CE. Pertanto la Commissione ha ritenuto di non sollevare alcuna obiezione al regime di esenzione.
Fondamentalmente le ricorrenti ritengono che, a seguito dell’adozione del nuovo regime di esenzione, si verifica una vera e propria discriminazione fiscale. In particolare le parti ricorrenti ravvisano la violazione degli articoli 23 e 25 CE nonché dell’articolo 90 CE, che tutelano la libera concorrenza nel mercato comune. Ecco che allora la tassa ambientale può essere considerata alla stregua dei dazi doganali, vietati dalle disposizioni Trattato UE, con evidente trattamento discriminatorio tra prodotti nazionali e prodotti importati. La Commissione, ribadisce innanzitutto che non è stato chiaramente delineata la base giuridica del ricorso. Infatti, l’articolo 90 Ce, diversamente dagli articoli 23 e 25, concerne la discriminazione di carattere fiscale negli scambi comunitari. Inoltre la tassa ambientale deve essere considerata come un onere fiscale applicato all’intero settore e non un onere pecuniario a carico esclusivamente dei prodotti importati.
La pronuncia del Tribunale
Nell’agosto 2004 le parti interessate proponevano ricorso contro la decisione della Commissione del 7 maggio 2004 chiedendone l’annullamento. Nel ricorso presentato tre sono i motivi di annullamento. Nel primo la violazione degli articoli 23, 25 e 90 CE; nel secondo la violazione degli obblighi procedurali di cui all’articolo 88, n. 2, CE. Nel terzo e ultimo motivo, correlato alla violazione dell’articolo 88, n. 2, l’autorizzazione del regime di aiuti sulla sola base di un esame preliminare. Esame ammesso soltanto nel caso in cui sia possibile stabilire a un primo esame la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune.
Gli eurogiudici si sono pronunciati accogliendo la richiesta delle ricorrenti e annullando la decisione impugnata della Commissione. Infatti la Commissione, non prendendo in esame il problema della discriminazione fiscale tra prodotti nazionali ed importati, non sollevando obiezioni nella sua decisione contravveniva alle disposizioni comunitarie (articolo 4, n. 3 del regolamento n. 659/1999). Pertanto la tassa ambientale, come da modifica notificata dal Regno Unito, è da ritenersi non conforme alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.
Andrea De Angelis
Fonte: www.fiscooggi.it