Trattamento di dati relativi a donne che lasciano il lavoro per maternità
La Consigliera di Parità della Regione Lombardia potrà ricevere dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Direzione Provinciale del Lavoro di Milano le informazioni relative alle lavoratrici madri che si sono dimesse nel periodo 2005-2008. Il Garante ha infatti dato via libera allo scambio di dati tra i due enti ai fini della realizzazione del progetto di ricerca “Maternità e occupazione” finanziato dalla Regione.
Il progetto ha come obiettivo l’analisi delle motivazioni che spingono le neomamme a lasciare il lavoro e la creazione di uno sportello telematico che offra servizi informativi e interattivi dedicati. E’ previsto che le donne siano contattate telefonicamente e informate circa la modalità di raccolta e trattamento delle loro informazioni personali e lo scopo dell’iniziativa.
Per realizzare questa finalità la Consigliera di parità deve poter acquisire dal Ministero una serie di dati: nome, data di nascita, numero telefonico, anno inizio lavoro, anno dimissioni e azienda delle lavoratrici madri. Una tale comunicazione di dati tra enti è però ammessa, in base al Codice privacy, quando sia prevista da una norma di legge oppure quando sia comunque necessaria per assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali dei soggetti pubblici interessati. Mancando la previsione normativa, il Ministero del Lavoro, intendendo favorire la nascita del progetto, ha dunque rappresentato al Garante la necessità che la Consigliera di Parità acquisisca queste informazioni.
L’Autorità ha riconosciuto, pur in assenza di una espressa norma di legge o di regolamento, che per la realizzazione del progetto “Maternità e Occupazione”, rientrante nell’ambito delle funzioni istituzionali della Consigliera, tale flusso di dati è comunque necessario. E ha quindi consentito la trasmissione delle informazioni da parte della Direzione Provinciale del Lavoro.
L’Autorità ha prescritto che le informazioni possano essere trattate unicamente per tale scopo e quindi conservate presso la Consigliera di Parità non oltre il termine della durata della progetto. Ha inoltre disposto, in caso di pubblicazione dei dati, la diffusione in forma aggregata o secondo modalità che non rendano comunque identificabili i soggetti.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del Prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”);
VISTA la comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale – Direzione Provinciale del Lavoro di Milano (nota prot. n. 33172 dell’8 giugno 2010);
VISTO l’art. 17 del regolamento n. 1/2007 del 14 dicembre 2007, concernente le procedure interne all’Autorità aventi rilevanza esterna, disponibile sul sito Internet istituzionale www.garanteprivacy.it, doc web n. 1477480, e pubblicato in G.U. n. 7 del 9 gennaio 2008;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, disponibile sul sito Internet istituzionale del Garante sopra richiamato, doc. web 47083;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro di Milano (di seguito Direzione Provinciale) ha rappresentato che “la Consigliera di Parità della Regione Lombardia ha chiesto alla (…) Direzione l’attivazione di una collaborazione istituzionale nell’ambito del progetto di ricerca “Maternità e occupazione”, finalizzata all’acquisizione dei (…) dati relativi alle dimissioni presentate dalle lavoratrici madri negli anni 2005, 2006, 2007, 2008″ in possesso della Direzione medesima.
La Direzione Provinciale ha specificato che “la richiesta è motivata dal fatto che le lavoratrici dimissionarie, per motivi di inconciliabilità con la loro vita familiare, necessitano di supporti specifici per poter rientrare al lavoro (…). Il progetto ha come obbiettivo quello di analizzare i motivi delle mamme che arrivano a compiere la scelta di lasciare il lavoro retribuito e di realizzare uno “sportello telematico” per offrire servizi informativi e interattivi rivolti in particolare alle donne che si sono dimesse”.
La Direzione Provinciale ha, inoltre, evidenziato che “le competenze istituzionali delle consigliere e dei consiglieri di parità sono disciplinate, tra l’altro, dal d.lg. 23 maggio 2000, n. 196, il cui art. 3, comma 4, dispone che: su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parità, le direzioni provinciali e regionali del lavoro territorialmente competenti acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta”.
La Direzione Provinciale, in considerazione della natura del progetto e delle illustrate funzioni istituzionali della Consigliera di Parità della Regione Lombardia, ha evidenziato che la Consigliera di Parità della Regione Lombardia vorrebbe acquisire i seguenti dati relativi alle lavoratrici madri che hanno presentato le dimissioni negli anni 2005, 2006, 2007, 2008:
• nome e cognome;
• giorno, mese, anno di nascita;
• numero telefonico;
• anno inizio lavoro;
• anno decorrenza dimissioni;
• azienda.
Nell’illustrare il progetto, la Direzione Provinciale ha precisato che le donne interessate verranno contattate telefonicamente e verranno informate oralmente circa la finalità e la modalità del trattamento cui sono destinati i relativi dati, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Codice, anche per nome e per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione Provinciale del Lavoro di Milano, evidenziando la volontarietà dell’adesione dell’interessata al progetto. “La consigliera di Parità Regionale provvederà a nominare per iscritto gli incaricati al trattamento dei dati suindicati, notiziando per iscritto la scrivente Direzione”.
La Direzione Provinciale ha, infine, garantito che “in ogni caso, il trattamento dei suddetti dati (…) avverrà con previa adozione di tutte le misure di tutela e sicurezza necessarie a garantirne la protezione, conformemente a quanto disposto dall’Allegato B del d.lg. 196/2003”.
La Direzione Provinciale ha, quindi, comunicato al Garante – ai sensi degli artt. 19, comma 2 e 39, comma 1, lett. a) del Codice-, l’intenzione di voler consentire, alle condizioni sopra descritte, l’acquisizione da parte della Consigliera di Parità della Regione Lombardia dei suddetti dati personali contenuti nella documentazione cartacea detenuta da quest’Ufficio e relativa alla conferma delle dimissioni dal lavoro da parte delle lavoratrici madri durante il periodo di tutela della maternità, (…) per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali”.
Secondo la Direzione Provinciale, pertanto, al fine di poter realizzare, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, il progetto “Maternità e occupazione”, è necessario per la Consigliera di Parità della Regione Lombardia acquisire i dati sopra richiamati.
OSSERVA
La comunicazione che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro di Milano ha inviato al Garante ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 39 comma 2, del Codice è volta a consentire l’acquisizione da parte della Consigliera di Parità della Regione Lombardia delle informazioni (nome e cognome, giorno, mese, anno di nascita; numero telefonico; anno inizio lavoro; anno decorrenza dimissioni; azienda) relative alle lavoratrici madri che hanno presentato le dimissioni negli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e contenute nella documentazione cartacea detenuta dalla suddetta Direzione Provinciale del Lavoro.
La comunicazione tra soggetti pubblici di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, è ammessa se espressamente prevista da norma di legge o di regolamento oppure, in mancanza di tale norma, qualora risulti, comunque, necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali; in quest’ultimo caso, il titolare deve effettuare una preventiva comunicazione al Garante (artt. 19, comma 2, e 39 comma 2 del Codice).
Dall’analisi della normativa di settore applicabile relativa all’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità risulta, in particolare, che:
“le consigliere ed i consiglieri di parità intraprendono ogni utile iniziativa, nell’ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici svolgendo in particolare i seguenti compiti (…):
a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (36);
b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l’individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo” (art. 15, commi 1, lett. a) e b), d.lg. 11 aprile 2006 n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246” che, all’art. 57, comma 1, abroga il d.lg. 23 maggio 2000, n. 196);
“su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parità, le Direzioni regionali e provinciali del lavoro territorialmente competenti acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta” (art. 15, comma 4, d.lg. n. 198/2006).
Nel caso in esame, la comunicazione dei dati personali sopra individuati e detenuti dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano, pur in assenza di un’espressa previsione di legge o di regolamento che la preveda espressamente, è necessaria per consentire la realizzazione del progetto “Maternità e occupazione”, rientrante nelle richiamate funzioni istituzionali della Consigliera di Parità della Regione Lombardia.
Al riguardo, sono state considerate, in primo luogo, le condizioni individuate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano per la realizzazione del progetto “Maternità e occupazione” da parte della Consigliera di Parità della Regione Lombardia, in base alle quali la Direzione stessa ha previsto che:
alle interessate sia resa -anche oralmente e per il tramite della Consigliera di Parità della Regione Lombardia- un’idonea informativa sul trattamento dei dati personali in questione, ai sensi dell’art. 13 del Codice, evidenziando, in particolare, la volontarietà della partecipazione delle interessate all’intervista;
la Consigliera di Parità della Regione Lombardia assicuri il rispetto delle misure minime di sicurezza previste agli articoli 31, 33 e ss. del Codice ed all’Allegato B al medesimo Codice.
Alla luce della documentazione esaminata e in relazione al quadro normativo di settore allo stato vigente, risulta, pertanto, necessaria l’acquisizione da parte della predetta Consigliera di Parità delle richiamate informazioni personali, che possono essere trattate unicamente per la realizzazione del predetto progetto di ricerca, nell’ambito delle funzioni istituzionali della Consigliera medesima
In tale quadro, si ritiene necessario che i dati personali in questione siano conservati presso la Consigliera di Parità della Regione Lombardia non oltre il termine di durata del progetto “Maternità e occupazione” e nel caso ne sia prevista la diffusione, anche mediante pubblicazioni, essa avvenga soltanto in forma aggregata ovvero secondo modalità che non rendano identificabili gli interessati neppure tramite dati identificativi indiretti.
TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE:
ai sensi degli artt. 39, comma 2, e 154, comma 1, lett. c) del Codice, determina che la Consigliera di Parità della Regione Lombardia possa acquisire, alle condizioni sopra richiamate, i dati personali -contenuti nella documentazione detenuta dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano- relativi alle lavoratrici madri che hanno presentato le dimissioni negli anni 2005, 2006, 2007, 2008, limitatamente a nome e cognome, giorno, mese, anno di nascita; numero telefonico; anno inizio lavoro, anno decorrenza dimissioni, azienda, ritenendo che, pur in assenza di un’espressa previsione di legge o di regolamento che lo preveda espressamente, tale flusso di dati sia necessario al fine della realizzazione del progetto “Maternità e occupazione”, che verrà svolto a cura della suddetta Consigliera di Parità; a tal fine, prescrive che:
i dati personali sopra elencati possono essere conservati presso la Consigliera di Parità della Regione Lombardia non oltre il termine di durata del progetto “Maternità e occupazione” e nel caso ne sia prevista la diffusione, anche mediante pubblicazioni, essa avvenga soltanto in forma aggregata ovvero secondo modalità che non rendano identificabili gli interessati neppure tramite dati identificativi indiretti.
Roma, 1° luglio 2010
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli