No alle sofferenze aggiuntive per i detenuti – Cassazione Penale, Sentenza 30511/2010
Piu’ umanita’ nei confronti dei detenuti. Il richiamo arriva dalla Prima Sezione Penale della Cassazione che nella sentenza 30511/2010 invita a non infliggere sofferenze aggiuntive ai detenuti, soprattutto a quelli che si trovano in condizioni di salute non perfette. Un richiamo giustificato dal fatto che la sofferenza aggiuntiva e’ comunque inevitabile ogni qualvolta la pena debba essere eseguita nei confronti di soggetto in non perfette condizioni di salute, di tal che essa puo’ assumere rilievo solo quando si appalesi presumibilmente di entita’ tale da superare i limiti della umana tollerabilita.
Applicando questo principio, la suprema Corte ha accolto il ricorso di un detenuto 53enne, recluso nel carcere di Potenza, dove deve scontare una pena di 5 anni di reclusione. Il detenuto, ricostruisce la sentenza 30511, si era visto negare il differimento della pena richiesto in vista di un delicato intervento chirurgico per l’asportazione di un cancro al cervello. Secondo il Tribunale di sorveglianza di Potenza che, nel dicembre 2009, aveva detto no ai domiciliari, il regime di detenzione non era incompatibile con la patologia e il reato in espiazione impediva l’uscita dal carcere del detenuto. Ma in Cassazione la difesa del detenuto ha ha rivendicato con successo il diritto alla salute costituzionalmente garantito e un trattamento detentivo “piu’ umano.
Afferma la Cassazione che il giudice investito della delibazione della domanda per l’applicazione dell’art. 147 c.p. deve tener conto, indipendentemnte dalla compatibilita’ o meno dell’infermita’ con la possibilita’ di assistenza e cura offerte dal sistema carcerario, anche dell’esigenza di non ledere comunque il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso dell’umanita’” previsti dagli articoli 32 e 27 della Costituzione.
E i trattamenti contrari al senso dell’umanita’, elenca la Cassazione, ricorrono ad esempio quando “nonostante la fruibilita’ di adeguate cure anche in stato di detenzione le condizioni di salute accertate diano luogo ad una sofferenza aggiuntiva derivante proprio dalla privazione dello stato di liberta’ in se e per se considerata in conseguenza della quale l’esecuzione della pena risulti incompatibile con i principi costituzionali”. Quanto al caso in questione, la suprema Corte ricorda che negare il differimento della pena a questo detenuto potrebbe creare una “sofferenza aggiuntiva indotta dalla carcerazione capace di spingersi ai limiti della ragionevole tollerabilita’”. (Cassazione Penale, Sezione Prima, Sentenza n. 30511/2010)