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Figli negati? Il coniuge va risarcito – Cassazione Penale, Sentenza 32562/2010

Il coniuge cui vengono rese difficili le visite al figlio va risarcito per il mancato affetto. E’ quanto ha stabilito la Cassazione nell’accordare 3mila euro di risarcimento ad un ravennate, A. T., la cui ex moglie aveva “pretestuosamente negato l’esercizio del diritto di visita” della figlia 14enne. Secondo piazza Cavour, il coniuge cui viene negato questo diritto deve avere il risarcimento del danno morale per il “rapporto difficoltoso” con la prole.

Nel dicembre del 2007 la Corte d’Appello di Bologna aveva condannato la moglie del ravennate, E.S., a quattro mesi di reclusione per la mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice e a risarcire l’ex marito con tremila euro per avere reso difficili i rapporti con la figlia. La donna ha fatto ricorso in Cassazione per farsi annullare il risarcimento del danno che, dal suo punto di vista, avrebbe dovuto essere stabilito in sede civile.

La Sesta sezione penale con la sentenza 32562 ha bocciato il ricorso della donna, che fra l’altro sosteneva che non era stato provato “il danno effettivo”. I giudici hanno sottolineato che è legittimo il risarcimento del danno visto che era stato “reso difficoltoso il rapporto” tra padre e figlio. E. S., oltre a risarcire l’ex marito, dovrà anche pagare 2mila per le spese processuali da lui sostenute per il procedimento in Cassazione. (Cassazione Penale, Sezione VI, Sentenza n 32562/2010)

Un pensiero su “Figli negati? Il coniuge va risarcito – Cassazione Penale, Sentenza 32562/2010

  • Giusta sentenza, un figlio ha il diritto di ricevere affetto da entrambi i genitori, quel che mi domandavo però é se si può risarcire del danno morale anche un figlio del mancato affetto di un genitore quando questi lo abbandoni dall’età di 6 età senza farsi carico dei più elementari bisogni affettivi e non? come può sentirsi un figlio se il proprio padre oltre a non occuparsi della sua educazione ed istruzione non gli garantische quel sostentamento economico necessario non tanto a soddisfare bisogni ancorchè minimi ma a non farlo sentire completemante abbandonato? anche e soprattutto in considerazione dello stato di benessere di quest’ultimo. Esiste la possibilità di un risarcimento per il danno esistenziale provocato?

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