La Corte Conti accusa la Protezione Civile: lavori urgenti per dubbie emergenze
Non è una calamità naturale né un grande evento eppure per l’area archeologica di Pompei è stato dichiarato lo scorso anno lo stato di emergenza. Il che ha fatto sì che sia stato possibile per la Protezione Civile emettere delle ordinanze senza il preventivo controllo della Corte dei Conti. La magistratura contabile è intervenuta oggi con una delibera nella quale ribadisce i propri dubbi sulla considerazione di quegli atti come attinente ad una calamità o a un grande evento e sulla loro conseguente esclusione dal controllo.
Il governo ha sempre difeso invece la scelta di sottoporre gli scavi alle delibere della Protezione Civile, che possono derogare alle leggi ordinarie, chiamando in causa addirittura la pericolosità del Vesuvio, “vulcano ancora attivo”. La Corte dei Conti già in passato era intervenuta più volte per contestare la decisione di escludere dalle normali procedure di controllo eventi che poco hanno a che fare con le grandi calamità. Fu il caso per esempio della Vuitton Cup, considerata grande evento e per questo esclusa dai controlli preventivi. Anche sulla storia degli scavi di Pompei la Corte torna a ribadire che “il Dipartimento della Protezione civile può svolgere non qualsiasi attività” ma “l’attività finalizzata alla tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinano situazioni di grave rischio”.
In molti casi, afferma la Corte dei Conti, le delibere della Protezione Civile non rispondono a quei criteri di “grave danno o rischio” che possano giustificare la deroga alla normativa vigente. La Corte contesta, per esempio, l’esclusione dai controlli delle decisioni che riguardano “le opere di manutenzione straordinaria per consentire la piena fruizione dei beni archeologici” o “il piano per garantire l’ordinato svolgimento delle attività commerciali” o “l’organizzazione dei servizi di guida ai turisti” o le modalità di sponsorizzazione. Tutte cose che, infatti, non sembrano rispondere a quei requisiti di pericolosità o emergenza.
In ogni caso “non può ignorarsi – si legge nella deliberazione – che, di fatto, tutti i provvedimenti di cui è stata chiesta (inutilmente) la trasmissione al controllo preventivo di legittimità hanno già compiutamente esaurita la propria operatività, sicché occorre domandarsi se in tali circostanze abbia ancora senso sottoporre in via postuma quegli atti ad un controllo che, per definizione, dovrebbe essere preventivo”.