Circolazione stradale. Alterazione psicofisica per uso di stupefacenti – Cassazione Penale, Sentenza 21975/2010
L’accertamento del reato di cui all’art. 187 del C.d.S. – Guida sotto l’influenza dell’alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti – deve essere effettuato nei modi previsti dalla normativa vigente, escludendo la possibilità che tale stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece è ammesso per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza.
E’ quanto afferma la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza qui leggibile in versione integrale.
CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, Sentenza n. 21975/2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 20 febbraio 2009 il Giudice di pace di (OMISSIS) condannava M. P. a pena ritenuta di giustizia per imputazione di cui all’art. 187 C.d.S., commi 1 e 2; lo assolveva dalla imputazione di cui all’ottavo comma della stessa norma incriminatrice perchè il fatto non era previsto dalla legge come reato. Alla statuizione di condanna il giudice perveniva ritenendo che dagli indici sintomatici rappresentati dai militi operanti doveva ritenersi che l’imputato – il quale “aveva dichiarato che non si sarebbe sottoposto al test in quanto si era detto certo che sarebbe risultato positivo” – aveva condotto l’autovettura in questione in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, per mezzo del difensore di ufficio nominato nella sede di merito, denunziando vizi di violazione di legge e di motivazione.
Deduce che illegittimamente il suo stato di alterazione psicofisica era stato desunto solo da indici sintomatici, in assenza di esami ed accertamenti tecnici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
E’, difatti, consolidato principio, reiteramente espresso da questa Suprema Corte, che, ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, è necessario che lo stato di alterazione del conducente del mezzo venga accertato nei modi previsti dall’art. 187 C.d.S., comma 2, richiedendo l’accertamento conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione e quantificazione delle sostanze: deve, perciò, escludersi la possibilità che tale stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece è ammesso per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza (ex ceteris, Sez. 4, 15 gennaio 2003, n. 7339; Sez. 4, 20 ottobre 2005, n. 1152/2006; Sez. 4, 28 aprile 2006, n. 20247; Sez. 4, 21 settembre 2007, n. 38520).
4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, limitatamente alla imputazione di cui all’art. 187 C.d.S., commi 1 e 2, perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 187 C.d.S., commi 1 e 2, perchè il fatto non sussiste.