ERRORE DI FATTO – LEGITTIMAZIONE DELL’IMPUTATO CONDANNATO SOLO AGLI EFFETTI CIVILI – SUSSISTENZA – Cassazione Penale, Sentenza n. 26485/2010
RICORSO STRAORDINARIO PER ERRORE DI FATTO – LEGITTIMAZIONE DELL’IMPUTATO CONDANNATO SOLO AGLI EFFETTI CIVILI – SUSSISTENZA
E’ legittimato alla proposizione del ricorso straordinario, ex art. 625-bis cod. proc. pen., anche l’imputato (o il responsabile civile a norma dell’art. 83 cod. proc. pen.) che risulti condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per errore di fatto prodottosi nella decisione della Corte di Cassazione. (In motivazione, la S.C. ha osservato che se il disposto dell’art. 625-bis fosse riferibile solo all’errore di fatto incidente su una statuizione di condanna sul capo penale, sarebbe irragionevolmente preclusa al soccombente, rispetto all’azione risarcitoria esercitata dal danneggiato in sede penale, qualsiasi possibilità di far valere l’errore di fatto che si annidi in una pronuncia della Corte di Cassazione).
Sentenza n. 26485 del 27 aprile 2010 – depositata il 9 luglio 2010
(Sezione Sesta Penale, Presidente A. S. Agrò, Relatore G. Conti)