SOSTITUZIONE PENA DETENTIVA CON PENA PECUNIARIA – PERSONA IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE – Cassazione Pen, Sezioni Unite, Sentenza n. 24476/2010
PENA – SOSTITUZIONE DELLA PENA DETENTIVA CON PENA PECUNIARIA – APPLICABILITA’ NEI CONFRONTI DI PERSONA IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE – POSSIBILITA’ – SUSSISTENZA
La Sezioni unite hanno affermato che la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la presunzione di inadempimento, ostativa in forza dell’art. 58, secondo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni (semidetenzione o libertà controllata), e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione.
Sentenza n. 24476 del 22 aprile 2010 – depositata il 30 giugno 2010
(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore S. L. Carmenini)