Equa riparazione – Competenza territoriale del giudizio presupposto dinanzi alla Corte di Cassazione. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 6306/2010
Per individuare la competenza territoriale nei processi di equa riparazione, le Sezioni Unite, andando in contrario avviso rispetto alle precedenti statuizioni della I sezione, hanno ritenuto che anche nei casi in cui il procedimento per il quale si richiede la riparazione sia pendente o definito in Cassazione, bisogna far riferimento alla sede del giudice di merito davanti al quale il giudizio è iniziato ed, in base al luogo così individuato, attivare il criterio di collegamento della competenza, individuando in tal modo il giudice competente secondo il criterio stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 3 della l. n. 289 del 2001.
(Cassazione Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore P. Vittoria)
– Sentenza n. 6306 del 16 marzo 2010
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