CivileGiurisprudenza

SANZIONI AMMINISTRATIVE – ORDINANZA INGIUNZIONE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – MANCATA AUDIZIONE DELL’INTERESSATO. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 1786/2010

In materia di sindacato del giudice dell’opposizione sull’ordinanza ingiunzione, il difetto di motivazione di questa in riferimento alle deduzioni difensive dell’interessato in sede amministrativa non comportano la nullità dell’ordinanza ingiunzione. Inoltre, la Corte, nell’ambito della portata centrale attribuita al giudizio di opposizione come giudizio sul rapporto e non sull’atto, ha affermato, mutando un precedente consolidato indirizzo delle sezioni semplici, che la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità dell’ordinanza ingiunzione

 

 

(Cassazione Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore U. Goldoni)

Sentenza n. 1786 del 28 gennaio 2010

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *