Penale

Obbligo di soccorso, anche se nessuno si e’ fatto male – Cass. Penale Sentenza 21414/2010

Nella sentanza Sentenza del  07/06/2010, n. 21414 la VI Sezione penale ha precisato che l’obbligo imposto all’utente della strada dall’art. 189 C.S., in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, è di fermarsi e prestare l’assistenza occorrente a coloro che eventualmente abbiano subito danno alla persona, indipendentemente dal fatto che tale danno si sia verificato e che vi siano persone da assistere; anche sotto il profilo letterale le espressioni eventualmente, riferita al danno, e ove necessaria, riferita all’assistenza, escludono che nella fattispecie criminosa sia richiesta a qualsiasi titolo per la sussistenza dell’illecito l’effettiva verificazione del danno alla persona e l’effettiva necessità dell’assistenza, qualificandosi il reato come omissivo proprio, commissibile mediante la mera condotta omissiva dell’obbligo di fermarsi sul posto del sinistro per constatare se qualcuno abbia subito danno alla persona e prestargli assistenza, ove necessaria (Cass. sez 2, 17 novembre 1975 n. 3998; v. anche, Cass., Sez. 4, 24 gennaio 1991 n. 4840 e Cass., Sez. 4, 31 ottobre 1997 n. 327). Il caso di specie, peraltro, è alquanto singolare e merita una sintetica descrizione.

 

Un automobilista quale era stato fermato, ad Oristano, dai Carabinieri che gli contestavano una serie di violazioni al Codice della strada. Questi reagiva, però, in malo modo, con minacce e violenza: sottraeva la patente all’appuntato accertatore, accartocciava e gettava via il verbale e poi avviava repentinamente la sua auto dirigendola verso i due militari – urtandone uno al fianco sinistro e provocando la caduta dell’altro – e, alla fine, si dava alla fuga.

L’automobilista facinoroso era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Oristano ad un anno di reclusione, alla sospensione della patente per tre mesi ed alla confisca dell’auto; in secondo grado, la Corte di Appello di Cagliari aveva confermato la sentenza del Tribunale disponendo la sola revoca della confisca.

La difesa dell’automobilista si era incentrata sul fatto che questi non fosse obbligato al soccorso sia perché non si era di fatto accorto di aver urtato il carabiniere (sosteneva di aver urtato il gradino della rotatoria), sia perché gli stessi militari si erano pressoché subito rialzati e ricomposti, riassettandosi la divisa, ed erano saliti sulla loro vettura per inseguire l’imputato. Tale argomentazione è stata giudicata inammissibile dalla Cassazione.

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