Impugnazione e notifica agli eredi a seguito di morte della parte – Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 26279/2009
L’atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dalla eventuale ignoranza dell’evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; ove l’impugnazione sia proposta invece nei confronti del defunto, non vi è luogo all’applicazione dell’art. 291 c.p.c
(Cassazione Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore E. Bucciante)