Vietato monitorare i dipendenti con software spia – Cassazione 4375/2010
Arriva dalla Corte di Cassazione lo stop alla diffusa prassi aziendale di istallare appositi software spia per monitorare la navigazione sul web, durante l’orario di lavoro, dei propri dipendenti. Lo stabilisce la sentenza n. 4375/2010 della Sezione Lavoro secondo la quale i lavoratori potranno utilizzare internet per scopi personali, senza farne troppo abuso, anche durante l’attività lavorativa.
Secondo i Supremi giudici, per impiantare un qualsiasi sistema di controllo sui lavoratori è necessario il preventivo consenso delle Associazioni sindacali ed espressamente richiama le norme dello Statuto dei Lavoratori che prevedono – tra l’altro – che la vigilanza sul lavoro, ancorché necessaria nell’organizzazione produttiva, va mantenuta in una dimensione umana e cioè non esasperata dall’uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro.
Applicando i principi sopra enunciati, La Cassazione ha confermato l’annullamento di un licenziamento operato dall’azienda per aver il dipendente utilizzato internet per ragioni del tutto personali, violando così il regolamento interno. L’attività in rete era stata controllata da un software istallato segretamente sul pc utilizzato dai dipendenti, registrando gli accessi al web non solo durante l’orario lavorativo, ma anche durante la pausa pranzo.
In passato, la Cassazione si è pronunciata più volte sulla illegittimità dei dispositivi – non solo software – di controllo a distanza dei lavoratori utilizzati in assenza di accordo sindacale (Cass. 8250/2000, Cass. 15892/2007, Cass. 437/2010)
Avv. Marco Martini