L’indennità di maternità spetta anche se il figlio adottivo ha 6 anni – Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 6341/2010
Alla mamma spetta i sempre l’indennità erogata dell’Inps anche se il bambino ha superato sei anni di età. E’ quanto stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza sentenza numero 6341 del 16 marzo 2010, con la quale ha ritenuto pienamente applicabile la riforma attuata con la legge 476 del 1998. Secondo gli ermellini ciò sarebbe dimostrato anche dalla copertura finanziaria prevista in quell’anno proprio per far fronte alle indennità di maternità per i figli adottivi.
In particolare, sottolinea la Corte di Cassazione, i giudici di merito hanno spiegato che il genitore adottivo di minore che abbia superato il sesto anno di età ha diritto alla corresponsione dell’indennità di maternità a partire dalla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1998 n.476. Tale disposizione infatti, nella parte in cui ha modificato il testo precedente autorizzando l’astensione anche in caso di adozione di minore che avesse superato il sesto anno di età, non concreta una disposizione di attuazione della Convenzione, ma introduce immediatamente un diversa regola sostanziale, e la sua efficacia non si estende dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, bensí dalla scadenza del periodo di “vacatio legis” susseguente alla pubblicazione della legge che la prevede nella Gazzetta Ufficiale”.