Gli autovelox non sono strumenti per far cassa – Cassazione Penale, Sezione IV, Sentenza 10620/2010
Gli autovelox non sono uno strumento “repressivo” volto a far cassa. Lo sottolinea la Cassazione che ricorda come le apparecchiature di rilevamento della velocita’ abbiano esclusivamente una “finalita’ preventiva e non repressiva o di finanziamento pubblico o lucro privato”. Inoltre ricorda la VI Sezione penale, che queste apparecchiature devono essere “gestite direttamente dagli organi di polizia stradale”. La Cassazione ha messo in chiaro questi principi occupandosi di un ricorso scaturito da un’indagine avvenuta in due comuni campani, Pastorano e Pignataro Maggiore, relativa agli appalti per l’installazione e l’uso di apparecchi autovelox nei due comuni il cui valore era stato determinato con una percentuale sugli incassi delle future infrazioni rilevate.
Gia’ il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ottobre 2009, aveva stabilito il sequestro degli autovelox di proprieta’ della ditta Soes e in uso, a seguito di aggiudicazione di gara d’appalto, ai due comuni campani. Inutilmente la ditta che si era vista sequestrare gli autovelox ha fatto ricorso in Cassazione denunciando “la violazione della legge sulla mancata predeterminazione del valore dell’appalto”. Secondo la difesa, nel caso dei due comuni i bandi di gara avrebbero in realta’ risposto alle esigenze della disciplina in materia di appalto. Piazza Cavour (sentenza 10620) ha respinto il ricorso e, ricordando che gli autovelox devono essere gestiti dagli organi di polizia, ha ammonito sul fatto che queste apparecchiature non sono uno strumento in mano ai comuni per rimpinguare le casse ma devono essere utilizzati con la sola “finalita’ preventiva”.