Civile

Lecita la pubblicazione di intercettazioni false ma ritenute vere – Cassazione Civile Sentenza 5081/2010

Un giornalista non ha colpe se pubblica trascrizioni di intercettazioni che in seguito si rivelano false. Lo si evince da una sentenza con cui la terza sezione civile della Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ex pm Francesco Misiani, morto nello scorso dicembre, contro i giornalisti di Repubblica, per la pubblicazione di alcune trascrizioni di intercettazioni che lo riguardavano e che si erano in seguito rivelate false, inerenti un suo colloquio, avvenuto al bar Mandara, con l’allora presidente della sezione gip del tribunale di Roma Renato Squillante.


In primo grado, i giudici avevano stabilito che i giornalisti del gruppo l’Espresso dovessero risarcire per diffamazione, l’ex pm con 100 milioni di vecchie lire, mentre in appello, la domanda di risarcimento danni avanzata da Misiani era stata rigettata.
Anche la Suprema Corte ha ritenuto che i giornalisti non fossero tenuti a pagare alcun risarcimento: la Corte d’appello, si legge nella sentenza n.5081, ha affermato “per quanto riguarda la trascrizione delle intercettazioni, successivamente rivelatasi false, che il giornale ben poteva ritenerle vere perche’ proprio in base ad esse il Misiani venne rinviato a giudizio, anche se poi assolto, per il reato di favoreggiamento”. Nel momento in cui le intercettazioni furono pubblicate, dunque, “i giornalisti – sottolinea la Cassazione – avevano motivo di ritenerle vere anche se il successivo svolgimento dei fatti le ha smentite”.
Gli ‘ermellini’, dunque, ricordano che “il giornalista va esente da responsabilita’ non in virtu’ della mera verosimiglianza dei fatti narrati, ma solo a seguito dell’avvenuta dimostrazione dell’involontarieta’ dell’errore, dell’avvenuto controllo – con ogni cura professionale, da rapportare alla gravita’ della notizia e all’urgenza di informare il pubblico – della fonte e della attendibilita’ di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verita’ dei fatti narrati”.

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