Norme & Prassi

LEGGE 22 febbraio 2010, n. 24

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalita’ del sistema giudiziario.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010)

con testo coordinato del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193

 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga  la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalita’ del sistema giudiziario, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2009, N. 193

All’articolo 1: 

il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

«2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato e’ scaduto il 31 dicembre 2009 e per i quali non e’ consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’articolo 42-quinquies, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche’ i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 e per i quali non e’ consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2010, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010»;

e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: 

«2-bis. Il secondo comma dell’articolo 50 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per i giudici onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilita’ di conferma».

All’articolo 3:

al comma 1, il terzo periodo e’ soppresso e, al quarto periodo, le parole: «all’interno di altri distretti della stessa regione» sono soppresse;

al comma 5, dopo le parole: «Napoli e Palermo;» sono inserite le seguenti: «per il distretto di Palermo si considera limitrofo il distretto di Cagliari;», dopo le parole: «Messina e Catania» sono inserite le seguenti: «; per il distretto di Catania si considera limitrofo il distretto di Reggio Calabria» e le parole: «per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria» sono sostituite dalle seguenti: «per la Sicilia si considerano limitrofe le regioni Calabria e Sardegna»;

al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di trasferimento d’ufficio in una sede disagiata che dista meno di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio, l’indennita’ di cui all’articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, e’ ridotta della meta’ di quanto previsto dal medesimo articolo. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Dopo l’articolo 3 sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. – (Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni e di assegnazione di sedi ai magistrati al termine del tirocinio). – 1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati nominati con il decreto ministeriale 2 ottobre 2009 sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, come da ultimo modificato dal presente decreto, puo’ attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni requirenti al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalita’.

2. Fino al conseguimento della prima valutazione di professionalita’, l’esercizio dell’azione penale in relazione a reati per i quali e’ prevista l’udienza preliminare da parte dei magistrati requirenti di chi al comma 1 deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.
 
3. Il procuratore della Repubblica puo’ disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l’assenso scritto di cui al comma 2 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell’imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio.

4. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) nel capo I, dopo l’articolo 9 e’ aggiunto il seguente:  “Art. 9-bis. – (Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio). – 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneita’ ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, a una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi.
 
2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalita’, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche in deroga all’articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma 1 agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura”;

b) all’articolo 13, comma 1, le parole: “e l’assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione” sono soppresse.
 
5. Il comma 31 dell’articolo 2 della legge 25 luglio 2005, n. 150, si interpreta nel senso che non trova applicazione ai magistrati destinati agli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, il divieto contemplato dall’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.

Art. 3-ter. – (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240). – 1. All’articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “1-bis. Il magistrato capo dell’ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l’informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l’organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l’uniformita’ delle procedure di gestione nonche’ le attivita’ di monitoraggio e di verifica della qualita’ e dell’efficienza del servizio.
 
1-ter. Il magistrato capo dell’ufficio giudiziario e’ tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all’andamento dell’organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttivita’ dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica nel sito internet del Ministero della giustizia”.
 
Art. 3-quater. – (Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, concernenti la formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari). – 1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:

“d-bis) all’organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado”;

b) nel titolo III, dopo il capo II e’ inserito il seguente:

“CAPO II-bis

CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI  INCARICHI DIRETTIVI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO

Art. 26-bis. – (Oggetto). – 1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonche’ all’acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l’applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonche’ di ogni altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacita’ organizzative.

3. Gli elementi di valutazione sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell’incarico direttivo.

4. Gli elementi di valutazione conservano validita’ per cinque anni.

5. Possono concorrere all’attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione”.

2. All’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: “sul servizio giudiziario” sono inserite le seguenti: “o sui servizi organizzativi e informatici”.

3. All’attuazione del presente articolo si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3-quinquies. – (Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160). – 1. All’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: “, esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture,” sono soppresse;

b) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: “Il Ministro della giustizia, ai fini del concerto di cui al terzo comma del presente articolo e al comma 1 dell’articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacita’ organizzative dei servizi”. 

2. All’articolo 45, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, dopo le parole: “il magistrato puo’ essere confermato” sono inserite le seguenti: “, previo concerto con il Ministro della giustizia”».

All’articolo 4:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «fino all’adozione dei decreti» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di entrata in vigore dei decreti»;
 
al comma 2, al primo periodo, le parole: «, nei casi consentiti,» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «Fino all’adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 contenente le regole tecniche in materia di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le stesse sono effettuale» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate»;

al comma 3:

alla lettera a), capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: Allo stesso modo si procede» sono inserite le seguenti: “per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e”;

la lettera b) e’ soppressa;

dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:

«3-bis. Il secondo comma dell’articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, introdotto dal comma 5 dell’articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ sostituito dal seguente:

“Nell’albo e’ indicato, oltre al codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”»;

al comma 5, al primo periodo, le parole: «all’Allegato n. 6» sono sostituite dalle seguenti: «agli Allegati n. 6 e n. 7» e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali e’ possibile calcolare le pagine memorizzate»;

al comma 6, dopo le parole: «e’ versato all’entrata del bilancio» sono inserite le seguenti: «dello Stato»;

al comma 7, secondo periodo, le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze ai fini dell’esercizio dei diritti dell’azionista, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le disposizioni del presente comma si applicano subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea, previa notifica da parte del Ministero della giustizia»;

al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:  «d-bis) all’articolo 530 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:  “Il giudice dell’esecuzione puo’ stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l’incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonche’ il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita’ telematiche.
 
In ogni caso il giudice dell’esecuzione puo’ disporre che sia effettuata la pubblicita’ prevista dall’articolo 490, secondo comma;

almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto”;

d-ter) all’articolo 533, primo comma, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “Il commissionario assicura agli interessati la possibilita’ di esaminare, anche con modalita’ telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l’esperimento di vendita e non puo’ consegnare la cosa all’acquirente prima del pagamento integrale del prezzo”;

d-quater) il primo comma dell’articolo 540 e’ abrogato;

d-quinquies) all’articolo 569, dopo il terzo comma e’ inserito il seguente: “Con la stessa ordinanza, il giudice puo’ stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonche’ il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita’ telematiche”;

d-sexies) all’articolo 591-bis, primo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si applica l’articolo 569, quarto comma”»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:  «8-bis. Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) dopo l’articolo 161-bis e’ inserito il seguente: “Art. 161-ter. – (Vendite con modalita’ telematiche). – Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitivita’, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarita’ delle procedure telematiche.

Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all’evoluzione scientifica e tecnologica”;

b) nel titolo IV, capo II, dopo l’articolo 169-ter sono aggiunti i seguenti:

“Art. 169-quater. – (Ulteriori modalita’ del pagamento del prezzo di acquisto). – Il prezzo di acquisto puo’ essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.

Art. 169-quinquies. – (Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite). – I soggetti nominati commissionari a norma dell’articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a nonna dell’articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell’esecuzione, al presidente del tribunale e all’ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell’articolo 518 del codice, della stima effettuata dall’esperto nominato e del prezzo di vendita”;
 
c) l’articolo 173-quinquies e’ sostituito dal seguente:

“Art. 173-quinquies. – (Ulteriori modalita’ di presentazione delle offerte d’acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo). – Il giudice, con l’ordinanza di vendita di cui all’articolo 569, terzo comma, del codice, puo’ disporre che la presentazione dell’offerta d’acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi.

Il versamento del prezzo puo’ essere effettuato con le stesse modalita’ di cui al primo comma”.

8-ter. Il decreto del Ministro della giustizia che stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle vendite con modalita’ telematiche, previsto dall’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal comma 8-bis, lettera a), del presente articolo, e’ adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; 

al comma 9:

al primo periodo, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;

al terzo periodo, le parole: «senza ulteriori» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori»;

e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono che gli oneri derivanti dall’allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati»;

al comma 11, le parole: «ai sensi dell’articolo 20, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Dopo l’articolo 4 e’ inserito il seguente:

«Art. 4-bis. – (Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244). – 1. All’articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: “per gli anni 2008, 2009 e 2010” sono sostituite dalle
seguenti: “fino al 31 dicembre 2012″».
 

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Testo coordinato del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2010)

 (Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono riportate con caratteri corsivi)

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51

1. Al comma 1 dell’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2010».
 
2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato e’ scaduto il 31 dicembre 2009 e per i quali non e’ consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’articolo 42-quinquies, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche’ i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 e per i quali non e’ consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1º gennaio 2010, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

2-bis. Il secondo comma dell’articolo 50 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per i giudici onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilita’ di conferma.

– Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1988, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dalla presente legge:
 
«Art. 245. – 1. Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente decreto, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sara’ attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell’art. 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.».

– Si riporta il testo dell’art. 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario): 
«Art. 42-quinquies (Durata dell’ufficio). – La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare puo’ essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell’incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell’incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio gia’ decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall’incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro.

Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall’art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneita’ alla continuazione dell’esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l’esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneita’ costituisce requisito necessario per la conferma.

La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all’art. 42-ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo alla nomina.».

– Si riporta il testo dell’art. 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace): 
«Art. 7 (Durata dell’ufficio e conferma del giudice di pace). – In attesa della complessiva riforma dell’ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e puo’ essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell’art. 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di quattro anni, salva comunque la cessazione dall’esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di eta’.».

– Si riporta il testo dell’art. 50 del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12:

«Art. 50 (Composizione del tribunale per i minorenni). – Il tribunale per i minorenni e’ composto da un magistrato di corte di appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due esperti, un uomo e una donna, aventi i requisiti richiesti dalla legge, ai quali e’ conferito il titolo di giudice onorario del Tribunale per i minorenni. Possono anche essere nominati due o piu’ supplenti.  Gli esperti del Tribunale per i minorenni sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, per un triennio, e possono essere confermati.».

Art. 2

Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1:

1) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta.»;

2) al comma 4, primo periodo, le parole: «in numero non superiore a cento unita’» sono sostituite dalle seguenti: «in numero non superiore a centocinquanta unita’»;

b) l’articolo 1-bis e’ abrogato;

c) all’articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-bis» sono soppresse;

d) all’articolo 2, comma 3, le parole: «e 1-bis» sono soppresse; 

e) all’articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-bis» sono soppresse.

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e’ autorizzata la spesa complessiva di euro 2.934.953 per l’anno 2010 e di euro 2.574.329 a decorrere dall’anno 2011, cui si provvede:

a) quanto a euro 2.934.953 per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 

b) quanto a euro 2.574.329 a decorrere dall’anno 2011, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 4.

– Si riporta il testo dell’art. 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133 (Modalita’ e criteri per lo scambio di insegnanti con altri Paesi, in attuazione del secondo comma dell’art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 (Trasferimento d’ufficio). – 1.-2. (omissis). 3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta.

4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d’ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalita’, in numero non superiore a centocinquanta unita’. Il termine previsto dall’art. 194 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2.

5. (omissis).».

– L’art. 1-bis della citata legge 4 maggio 1998, n. 133, abrogato dalla presente legge, recava: «Trasferimento d’ufficio nelle sedi a copertura immediata».

– Si riporta il testo dell’art. 2, commi 1 e 3, della citata legge 4 maggio 1998, n. 133, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 (Indennita’ in caso di trasferimento d’ufficio). – 1. Al magistrato trasferito d’ufficio ai sensi dell’art. 1 e’ attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un’indennita’ mensile determinata in misura pari all’importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianita’.

L’effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.».
 
2. (omissis);

3. Al magistrato trasferito d’ufficio ai sensi dell’art. 1 l’aumento previsto dal secondo comma dell’art. 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte l’ammontare della indennita’ integrativa speciale in godimento.».

– Si riporta il testo dell’art. 5, comma 1, della citata legge 4 maggio 1998, n. 133 , come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d’ufficio). – 1. Per i magistrati trasferiti d’ufficio a sedi disagiate ai sensi dell’art. 1 l’anzianita’ di servizio e’ calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza. L’effettivo servizio e’ computato ai sensi del comma 1 dell’art. 2.

2.-3. (omissis).».

– Si riporta il testo dell’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:

«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). – 1.-4. (omissis).

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito un apposito “Fondo per interventi strutturali di politica economica”, alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l’anno 2005, derivanti dal comma 1.».

Art. 3

Copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto  di magistrati richiedenti

1. Fino al 31 dicembre 2014, per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell’articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilita’ o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, nei limiti previsti dall’articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, con il trasferimento d’ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di professionalita’, con esclusione di coloro che abbiano conseguito valutazioni superiori alle predette. Il trasferimento d’ufficio di cui al presente comma puo’ essere altresi’ disposto nei confronti dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell’ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all’interno dell’ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma puo’ essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. 

2. Non possono essere trasferiti d’ufficio ai sensi del presente articolo:

a) magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell’organico;

b) magistrati in servizio presso altre sedi disagiate;

c) magistrati che sono stati assegnati o trasferiti nella sede ove prestano servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, o dell’articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) magistrati che sono genitori di prole di eta’ inferiore a tre anni.

3. La percentuale di cui al comma 2, lettera a), e’ calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale e’ pari allo 0,5 l’arrotondamento avviene per difetto.

4. Le condizioni per il trasferimento d’ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

5. Il trasferimento d’ufficio e’ disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se cio’ non e’ possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni limitrofe. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo per il distretto di Palermo si considera limitrofo il distretto di Cagliari, per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania; per il distretto di Catania si considera limitrofo il distretto di Reggio Calabria.

Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia;  per la Sicilia si considerano limitrofe le regioni Calabria e Sardegna e per la Calabria anche la regione Sicilia.

6. Nel caso di pluralita’ di distretti limitrofi o di regioni limitrofe viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria e, se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.

7. Nell’ambito del distretto, l’ufficio da cui operare i trasferimenti e’ individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell’organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento e’ operato dall’ufficio con organico piu’ ampio.

Nell’ambito dell’ufficio e’ trasferito il magistrato con minore anzianita’ nel ruolo.

8. Ai magistrati trasferiti ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 2, 3 e 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133. Nel caso di trasferimento d’ufficio in una sede disagiata che dista meno di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio, l’indennita’ di cui all’articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, e’ ridotta della meta’ di quanto previsto dal medesimo articolo. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

– Si riporta il testo dell’art. 1 della citata legge 4 maggio 1998, n. 133:

«Art. 1 (Trasferimento d’ufficio). – 1. Ai fini della presente legge, per trasferimento d’ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorche’ egli abbia manifestato il consenso o la disponibilita’, e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all’art. 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive
modificazioni, e ai trasferimenti di cui all’art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109. 

2. Per sede disagiata si intende l’ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell’ultima pubblicazione;

b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell’organico.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta.
 
4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d’ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalita’, in numero non superiore a centocinquanta unita’. Il termine previsto dall’art. 194 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2.

5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilita’ dei magistrati, delibera con priorita’ in ordine al trasferimento d’ufficio nelle sedi disagiate.».
 
– Si riporta il testo dell’art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonche’ in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), come modificato dalla presente legge:

«Art. 13 (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa). – 1. L’assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalita’.

3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non e’ consentito all’interno dello stesso distretto, ne’ all’interno di altri distretti della stessa regione, ne’ con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma puo’ essere richiesto dall’interessato, per non piu’ di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed e’ disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneita’ allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneita’ il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneita’. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimita’ alle funzioni requirenti di legittimita’, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonche’ sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non puo’ essere destinato, neppure in qualita’ di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni.

Nel secondo caso il magistrato non puo’ essere destinato, neppure in qualita’ di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni puo’ realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado puo’ avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia  esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.

5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianita’ di servizio e’ valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalita’ periodiche.
 
6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimita’ di cui all’art. 10, commi 15 e 16, nonche’, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimita’ di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.

7.».
 
– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100 (Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare): 

«Art. 1. – 1.-4. (omissis).

5. Il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all’atto del trasferimento o dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede piu’ vicina.».

– Si riporta il testo dell’art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):
 
«Art. 33 (Agevolazioni). – 1.-4. (omissis).

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuita’ un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu’ vicina al proprio domicilio e non puo’ essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6.-7. (omissis).».

Art. 3 bis

Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni e di assegnazione di sedi ai magistrati al termine del tirocinio

1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati nominati con il decreto ministeriale 2 ottobre 2009 sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, come da ultimo modificato dal presente decreto, puo’ attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni requirenti al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalita’.

2. Fino al conseguimento della prima valutazione di professionalita’, l’esercizio dell’azione penale in relazione a reati per i quali e’ prevista l’udienza preliminare da parte dei magistrati requirenti di cui al comma 1 deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106. 

3. Il procuratore della Repubblica puo’ disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che assenso scritto di cui al comma 2 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell’imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio.
 
4. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) nel capo I, dopo l’articolo 9 e’ aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis (Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio). – 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneita’ ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, a una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi.

2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalita’ con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura,previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche in deroga all’articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma 1 agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura»;
 
b) all’articolo 13, comma 1, le parole: «e l’assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione» sono soppresse.

5. Il comma 31 dell’articolo 2 della legge 25 luglio 2005, n. 150, si interpreta nel senso che non trova applicazione ai magistrati destinati agli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, il divieto contemplato dall’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.

– Si riporta il testo dell’art. 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti d’ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali):

«Art. 1 (Trasferimento d’ufficio). – 1. Ai fini della presente legge, per trasferimento d’ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorche’ egli abbia manifestato il consenso o la disponibilita’, e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all’art. 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all’art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

2. Per sede disagiata si intende l’ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell’ultima pubblicazione;

b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell’organico.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta.

4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d’ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalita’, in numero non superiore a centocinquanta  unita’. Il termine previsto dall’art. 194 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2.

5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilita’ dei magistrati, delibera con priorita’ in ordine al trasferimento d’ufficio nelle sedi disagiate.».
 
– Per il testo dell’art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 si veda nei riferimenti normativi all’art. 3.

– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 (Disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150):

«Art. 1 (Attribuzioni del procuratore della Repubblica). – 1.-3. (omissis).

4. Il procuratore della Repubblica puo’ delegare ad uno o piu’ procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o piu’ magistrati addetti all’ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attivita’ dell’ufficio che necessitano di uniforme indirizzo.

5.-7. (omissis).».

– Si riporta il testo dell’art. 2, comma 31, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche’ per l’emanazione di un testo unico):

«31. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneita’ degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonche’ sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalita’ dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonche’ mutare dalla funzione giudicante e requirente, e viceversa, in sedi e uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6).».

– Si riporta il testo dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego):

«Art. 33. – I posti di pianta organica degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano sono riservati ai cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino in rapporto alla loro consistenza quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell’ultimo censimento della popolazione.».

Art. 3 ter

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Il magistrato capo dell’ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l’informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l’organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l’uniformita’ delle procedure di gestione nonche’ le attivita’ di monitoraggio e di verifica della qualita’ e dell’efficienza del servizio.

1-ter. Il magistrato capo dell’ufficio giudiziario e’ tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all’andamento dell’organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttivita’ dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica nel sito internet del Ministero della giustizia».

– Si riporta il testo dell’art. 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 (Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonche’ decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150), come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 (Titolarita’ dell’ufficio giudiziario). – 1. Sono attribuite al magistrato capo dell’ufficio giudiziario la titolarita’ e la rappresentanza dell’ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonche’ la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’attivita’ giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.

1-bis. Il magistrato capo dell’ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l’informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l’organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l’uniformita’ delle procedure di gestione nonche’ le attivita’ di monitoraggio e di verifica della qualita’ e dell’efficienza del servizio.

1-ter. Il magistrato capo dell’ufficio giudiziario e’ tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all’andamento dell’organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttivita’ dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica nel sito internet del Ministero della giustizia.».

Art. 3 quater

Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, concernenti la formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:

«d-bis) all’organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado»;

b) nel titolo III, dopo il capo II e’ inserito il seguente:

«Capo II-bis

CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO

Art. 26-bis (Oggetto). – 1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonche’ all’acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l’applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi. 

2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonche’ di ogni altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacita’ organizzative.

3. Gli elementi di valutazione sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell’incarico direttivo.
 
4. Gli elementi di valutazione conservano validita’ per cinque anni.

5. Possono concorrere all’attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione». 

2. All’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: «sul servizio giudiziario» sono inserite le seguenti: «o sui servizi organizzativi e informatici».

3. All’attuazione del presente articolo si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

– Si riporta il testo dell’art. 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante: «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita’, nonche’ modifica della disciplina in tema di incompatibilita’, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 (Illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni). – 1. Costituiscono illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:

a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), i comportamenti che, violando i doveri di cui all’art. 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

b) l’omissione della comunicazione, al Consiglio superiore della magistratura, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilita’ di cui agli articoli
18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati dall’art. 29 del presente decreto;

c) la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;

d-bis) all’organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado;
 
e) l’ingiustificata interferenza nell’attivita’ giudiziaria di altro magistrato;

f) l’omessa comunicazione al capo dell’ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;

g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;

h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;

i);

l) l’emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione e’ richiesta dalla legge;

m) l’adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;
 
n) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti;
 
o) l’indebito affidamento ad altri di attivita’ rientranti nei propri compiti;

p) l’inosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l’ufficio in assenza dell’autorizzazione prevista dalla normativa vigente se ne e’ derivato concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosita’;

q) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto;

r) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all’attivita’ di servizio;

s) per il dirigente dell’ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l’omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti;

t) l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell’organo competente; 

u) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonche’ la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando e’ idonea a ledere indebitamente diritti altrui;

v) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonche’ la violazione del divieto di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;
 
z);

aa) il sollecitare la pubblicita’ di notizie attinenti alla propria attivita’ di ufficio ovvero il costituire e l’utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati;

bb);

cc) l’adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilita’ tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

dd) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell’ufficio, della sezione o del collegio;

ee) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilita’ previste dagli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificati dall’art. 29 del presente decreto, ovvero delle situazioni che possono dare luogo all’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati dagli articoli 26, comma 1 e 27 del presente decreto;

ff) l’adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza;

gg) l’emissione di un provvedimento restrittivo della liberta’ personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) e ff), l’attivita’ di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilita’ disciplinare.».

Art. 3 quinquies

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195,  e al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160

1. All’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al terzo comma, le parole: «, esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture,» sono soppresse;

b) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:  «Il Ministro della giustizia, ai fini del concerto di cui al terzo comma del presente articolo e al comma 1 dell’articolo 45 del  decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacita’ organizzative dei servizi».
 
2. All’articolo 45, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, dopo le parole: «il magistrato puo’ essere confermato» sono inserite le seguenti: «, previo concerto con il Ministro della giustizia.».

– Si riporta il testo dell’art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), come
modificato dalla presente legge:
 
«Art. 11 (Funzionamento del Consiglio). – Nelle materie indicate al n. 1 dell’art. 10 il Ministro per la grazia e giustizia puo’ formulare richieste.

Nelle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4) dello stesso articolo, il Consiglio delibera su relazione della Commissione competente, tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia.

Sul conferimento degli uffici direttivi il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento.

Il Ministro della giustizia, ai fini del concerto di cui al terzo comma del presente articolo e al comma 1 dell’art. 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacita’ organizzative dei servizi».

– Si riporta il testo dell’art. 45 del citato decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, come modificato dalla presente legge:

«Art. 45 (Temporaneita’ delle funzioni direttive). – 1. Le funzioni direttive di cui all’art. 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato puo’ essere confermato, previo concerto con il Ministro della giustizia per un’ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell’attivita’ svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non puo’ partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, e’ assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

3. All’atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni ne’ direttive ne’ semidirettive.».

Art. 4

Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia

1. Con uno o piu’ decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2.

2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1.

Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All’articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:  «1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell’articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell’articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e’ effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

2. Con uno o piu’ decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita’ dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l’indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario.»;

b) (soppressa)

3-bis. Il secondo comma dell’articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, introdotto dal comma 5 dell’articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ sostituito dal seguente: «Nell’albo e’ indicato, oltre al codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione».

4. All’articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l’importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo e’ fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.».

5. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui agli Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell’archivio informatico dell’ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, e’ sospesa l’applicazione dell’Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali e’ possibile calcolare le pagine memorizzate.

6. Il maggior gettito derivante dall’aumento dei diritti di cui ai commi 4 e 5 e’ versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, per la quota parte eccedente rispetto a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera b), ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con esclusione delle spese di personale.

7. Il Ministero della giustizia puo’ avvalersi di Consip S.p.a., anche in qualita’ di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l’attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell’Amministrazione della giustizia e per le ulteriori attivita’ di natura informatica individuate con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia e Consip S.p.a. stipulano apposite convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle attivita’ di cui al presente comma, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze ai fini dell’esercizio dei diritti dell’azionista, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le disposizioni del presente comma si applicano subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea, previa notifica da parte del Ministero della giustizia.

8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che indica il proprio codice fiscale»;

b) all’articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il cognome e la residenza dell’attore» sono sostituite dalle seguenti: «il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore» e le parole: «il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono»;
 
c) all’articolo 167, primo comma, dopo le parole: «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare» sono inserite le seguenti: «le proprie generalita’ e il codice fiscale,»;

d) dopo l’articolo 149 e’ inserito il seguente:

«Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica). – Se non e’ fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo’ eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. 

Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto e’ stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalita’ previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.»;

d-bis) all’articolo 530 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Il giudice dell’esecuzione puo’ stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l’incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonche’ il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita’ telematiche.

In ogni caso il giudice dell’esecuzione puo’ disporre che sia effettuata la pubblicita’ prevista dall’articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto»;

d-ter) all’articolo 533, primo comma, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Il commissionario assicura agli interessati la possibilita’ di esaminare, anche con modalita’ telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l’esperimento di vendita e non puo’ consegnare la cosa all’acquirente prima del pagamento integrale del prezzo»;

d-quater) il primo comma dell’articolo 540 e’ abrogato;

d-quinquies) all’articolo 569, dopo il terzo comma e’ inserito il seguente: «Con la stessa ordinanza, il giudice puo’ stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonche’ il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita’ telematiche»;

d-sexies) all’articolo 591-bis, primo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l’articolo 569, quarto comma»;
 
8-bis. Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
 
a) dopo l’articolo 161-bis e’ inserito il seguente:

«Art. 161-ter (Vendite con modalita’ telematiche). – Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitivita’, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarita’ delle procedure telematiche.

Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all’evoluzione scientifica e tecnologica»;

b) nel titolo IV, capo II, dopo l’articolo 169-ter sono aggiunti i seguenti:

«Art. 169-quater (Ulteriori modalita’ del pagamento del prezzo di acquisto). – Il prezzo di acquisto puo’ essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.

Art. 169-quinquies (Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite). – I soggetti nominati commissionari a norma dell’articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell’articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell’esecuzione, al presidente del tribunale e all’ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell’articolo 518 del codice, della stima effettuata dall’esperto nominato e del prezzo di vendita»;

c) l’articolo 173-quinquies e’ sostituito dal seguente:

«Art. 173-quinquies (Ulteriori modalita’ di presentazione delle offerte d’acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo). – Il giudice, con l’ordinanza di vendita di cui all’articolo 569, terzo comma, del codice, puo’ disporre che la presentazione dell’offerta d’acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi.

Il versamento del prezzo puo’ essere effettuato con le stesse modalita’ di cui al primo comma».

8-ter. Il decreto del Ministro della giustizia che stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle vendite con modalita’ telematiche, previsto dall’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal comma 8-bis, lettera a), del presente articolo, e’ adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo  unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attivita’ di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell’amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d’entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, le modalita’ tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l’interconnessione dei sistemi di pagamento, nonche’ il modello di convenzione che l’intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono che gli oneri derivanti dall’allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati.

10. Il Ministro della giustizia e’ autorizzato ad adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalita’ di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell’Amministrazione della giustizia all’archivio informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi dell’articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, derivanti dall’adesione a contratti quadro stipulati dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione.

– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

– Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, reca: «Codice dell’amministrazione digitale».

– Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, reca: «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3».

– Si riporta il testo dell’art. 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge:
 
«Art. 51 (Comunicazioni e notificazioni per via telematica). – 1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell’art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell’art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui all’art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e’ effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con uno o piu’ decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita’ dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
 
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l’indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario.

4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell’art. 170 del codice di procedura civile.

5. Il secondo comma dell’art. 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e’ sostituito dal seguente: “Nell’albo e’ indicato, oltre al codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell’art. 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata ed i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense ed al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”.».

– Si riporta il testo dell’art. 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), come modificato dalla presente legge:

«Art. 16. – Per ogni Tribunale civile e penale sono costituiti un albo di avvocati e un albo di procuratori. La data dell’iscrizione stabilisce la anzianita’ per ciascun professionista.

Nell’albo e’ indicato, oltre al codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell’art. 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Il Consiglio dell’ordine degli avvocati e dei procuratori procede al principio di ogni anno alla revisione degli albi ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. La cancellazione e’ sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l’iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti.

E’ iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione siano emersi fatti che possono formarne oggetto.

A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell’ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.

Il Consiglio dell’ordine, inoltre, mantiene aggiornato il registro dei praticanti, annotando in esso coloro che, avendo prestato il giuramento a norma dell’art. 8, sono ammessi all’esercizio del patrocinio davanti alle Preture. 

Un elenco dei praticanti, con le annotazioni di cui al precedente comma, e’ comunicato alle Preture del distretto della Corte d’appello ed e’ affisso nelle sale di udienza delle Preture medesime.».

– Si riporta il testo dell’art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 40 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A), come modificato dalla presente legge:

«Art. 40 (L) (Determinazione di nuovi supporti e degli importi). – 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l’incasso dei diritti.

1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l’importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo e’ fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.».

– Si riporta il testo dell’art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE): 

«Art. 33 (Principi generali delle verifiche ai fini della validazione). – 1. La verifica ai fini della validazione, eseguite nel rispetto delle disposizioni della norma UNI GEI EN ISO/IEC 17020.

progetto preliminare costituito dai documenti di progetto descritti nella Sezione I – Articoli 1/2/3/4/5/6/7 del presente atto;

progetto definitivo costituito dai documenti progettuali descritti alla Sezione II – Articoli 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 del presente atto.
 
2. Gli aspetti del controllo sono:

a) completezza della documentazione progettuale;

b) contenuto degli elaborati;

c) congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche;

d) controllo incrociato tra gli elaborati;

e) affidabilita’ e funzionalita’ tecnica dell’intervento. 

a) Completezza della documentazione progettuale. 
Controllo della regolare sottoscrizione dei documenti, della sussistenza dell’obbligo normativo di sottoporre a particolari verifiche il progetto e verifica dell’esistenza di quanto prescritto dalle normative vigenti.

b) Controllo del contenuto degli elaborati.
Controllo relativo alla completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico economici anche in relazione alla documentazione di riferimento al fine di raggiungere un’univoca e puntuale computazione dei manufatti e delle opere oggetto delle rappresentazioni grafiche e delle descrizioni contenute nelle relazioni tecniche (geometria delle opere, tipo, caratteristiche, qualita’ e quantita’ dei materiali).

c) Congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche.
Univoca definizione dell’opera negli elaborati grafici, nelle relazioni tecniche, nei capitolati e nelle quantita’ riportate nei computi metrici, per quanto riguarda la corrispondenza tra elaborati progettuali e computi metrici estimativi.

Congruenza tra i risultati delle verifiche interne eseguite, sopra descritte, e le prescrizioni contenute nello schema di contratto.

d) Controllo incrociato fra elaborati.
Verifica dell’assenza di discordanze fra elaborati riguardanti la medesima opera ed afferenti a tematiche progettuali e/o discipline distinte.
 
Verifica dell’assenza di eventuali incongruenze all’interno della singola opera caratterizzata da processi costruttivi successivi e/o diversi tra di loro.
 
e) Affidabilita’ e funzionalita’ tecnica dell’intervento. 
Accertamento del grado di approfondimento delle indagini, delle ricerche, degli studi e delle analisi eseguite a supporto della progettazione.
 
Rispondenza dei criteri di scelta e dimensionamento delle soluzioni progettuali alle indagini eseguite, alle prescrizioni e alle indicazioni fornite nella documentazione di riferimento e nelle specifiche fornite dal committente.

Attuabilita’ delle soluzioni proposte per quanto riguarda la cantierizzazione e le fasi degli interventi in relazione alle funzionalita’ dell’opera, comparando il progetto con altri simili gia’ realizzati e sperimentati.

Verifica dell’attendibilita’ delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti con particolare riguardo ai procedimenti di calcolo e ai livelli di sicurezza per l’analisi del comportamento delle opere provvisionali e definitive.

Verifica del livello di dettaglio dei calcoli in rapporto alle indagini eseguite, alle descrizioni delle relazioni tecniche e alle illustrazioni degli elaborati grafici delle diverse parti delle opere.

Rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione.

Verifica di ottemperanza alle prescrizioni degli organismi preposti alla tutela ambientale e paesaggistica, nonche’ di eventuali altri organismi e controllo del rispetto dei parametri fissati da norme italiane e/o internazionali.

Rispondenza dell’intervento a quanto previsto dal decreto legislativo 14 agosto 1990, n. 494 e dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 520, in materia di piani di sicurezza, ivi comprese le computazioni analitiche dei relativi costi della sicurezza.

Rispondenza dei tempi di risoluzione delle interferenze con l’avvio dei lavori principali o, nel caso di sovrapposizione dei tempi con i lavori principali, esistenza di specifiche norme nel capitolato speciale d’appalto.

3. A conclusione delle attivita’ di verifica viene redatto un rapporto finale sottoscritto dal responsabile del gruppo di ispezione e dagli ispettori. Il rapporto attesta l’esito finale della verifica.».

– Si riporta il testo dell’art. 125 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge: 

«Art. 125 (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte). – Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale.

La procura al difensore dell’attore puo’ essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purche’ anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.».
 
– Si riporta il testo dell’art. 163 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge: 

«Art. 163 (Contenuto della citazione). – La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. 

Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell’anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

L’atto di citazione deve contenere:

1) l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda e’ proposta;

2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto e’ una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
 
6) il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata gia’ rilasciata;

7) l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167.

L’atto di citazione, sottoscritto a norma dell’art. 125, e’ consegnato dalla parte o dal procuratore all’ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.».

– Si riporta il testo dell’art. 167 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge: 

«Art. 167 (Comparsa di risposta). – Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalita’ e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. Se e’ omesso o risulta assolutamente incerto l’oggetto o il titolo della domanda riconvezionale, il giudice, rilevata la nullita’, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.

Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell’art. 269.».

– Si riporta il testo dell’art. 530 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge: 

«Art. 530 (Provvedimento per l’assegnazione o per l’autorizzazione della vendita). – Sulla istanza di cui all’articolo precedente il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza per l’audizione delle parti. 

All’udienza le parti possono fare osservazioni circa l’assegnazione e circa il tempo e le modalita’ della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia’ decadute dal diritto di proporle.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice dell’esecuzione dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita.
 
Se vi sono opposizioni il giudice dell’esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita.

Qualora ricorra l’ipotesi prevista dal secondo comma dell’art. 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell’esecuzione provvedera’ con decreto per l’assegnazione o la vendita; altrimenti provvedera’ a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell’art. 525.

Il giudice dell’esecuzione puo’ stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l’incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonche’ il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita’ telematiche.

In ogni caso il giudice dell’esecuzione puo’ disporre che sia effettuata la pubblicita’ prevista dall’art. 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto.».

– Si riporta il testo dell’art. 533 e 540 del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge:

«Art. 533 (Obblighi del commissionario). – Il commissionario assicura agli interessati la possibilita’ di esaminare, anche con modalita’ telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l’esperimento di vendita e non puo’ consegnare la cosa all’acquirente prima del pagamento integrale del presso.

Egli e’ tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice dell’esecuzione nel suo provvedimento.

Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinche’ siano venduti all’incanto.
 
Il compenso al commissionario e’ stabilito dal giudice dell’esecuzione con decreto.».

«Art. 540 (Pagamento del prezzo e rivendita). – Se il prezzo non e’ pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilita’ dell’aggiudicatario inadempiente.

La somma ricavata dalla vendita e’ immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.».
 
– Si riporta il testo dell’art. 569 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge: 

«Art. 569 (Provvedimento per l’autorizzazione della vendita). – A seguito dell’istanza di cui all’art. 567 il giudice dell’esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell’art. 567, nomina l’esperto convocandolo davanti a se’ per prestare il giuramento e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all’art. 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l’udienza non possono decorrere piu’ di centoventi giorni.

All’udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalita’ della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia’ decadute dal diritto di proporle.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’art. 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalita’ con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’art. 573 e provvede ai sensi dell’art. 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d’acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell’art. 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall’art. 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.
 
Con la stessa ordinanza, il giudice puo’ stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonche’ il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita’ telematiche.

Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell’esecuzione dispone la vendita con ordinanza.

Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all’art. 498 che non sono comparsi.».

– Si riporta il testo dell’art. 591-bis del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge: 

«Art. 591-bis (Delega delle operazioni di vendita). – Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’art. 569, terzo comma, puo’, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’art. 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalita’ indicate al terzo comma del medesimo art. 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalita’ della pubblicita’, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 571 e il luogo ove si procede all’esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell’eventuale incanto. Si applica l’art. 569, quarto comma.

Il professionista delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’art. 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall’esperto nominato dal giudice ai sensi dell’art. 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell’art. 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;

2) agli adempimenti previsti dall’art. 570 e, ove occorrenti, dall’art. 576, secondo comma;

3) alla deliberazione sull’offerta a norma dell’art. 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;

4) alle operazioni dell’incanto e all’aggiudicazione dell’immobile a norma dell’art. 581;

5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all’art. 583;

6) sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’art. 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all’art. 585, secondo comma;

7) sulla istanza di assegnazione di cui all’art. 590;

8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d’acquisto ai sensi dell’art. 591;

9) alla fissazione dell’ulteriore incanto nel caso previsto dall’art. 587;

10) ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario a norma dell’art. 508;

11) alla esecuzione delle formalita’ di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonche’ all’espletamento delle formalita’ di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 586;

12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell’esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell’art. 596;

13) ad ordinare alla banca o all’ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari.

La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.
 
Nell’avviso di cui all’art. 570 e’ specificato che tutte le attivita’, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell’esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell’ordinanza di cui al primo comma. All’avviso si applica l’art. 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Il professionista delegato provvede altresi’ alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalita’ delle persone presenti, la descrizione delle attivita’ svolte, la dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria con l’identificazione dell’aggiudicatario.

Il verbale e’ sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all’art. 579, secondo comma. Se il prezzo non e’ stato versato nel termine, il professionista delegato ne da’ tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo con le modalita’ stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell’esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell’immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell’art. 591. Contro il decreto previsto nel presente comma e’ proponibile l’opposizione di cui all’art. 617.

Le somme versate dall’aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.

I provvedimenti di cui all’art. 586 restano riservati al giudice dell’esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.».
 
– Il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, reca: «Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie».
 
– Si riporta il testo dell’art. 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita’ e finanza pubblica).

«Art. 34 (Impegni). – 1. I dirigenti, nell’ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.

2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all’esercizio in corso.

4. Previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze, con salvaguardia della compatibilita’ con il fabbisogno e l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale a legislazione vigente, ove cio’ sia indispensabile per assicurare la continuita’ dei servizi, e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l’amministrazione ne riconosca la necessita’ o la convenienza.

5. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell’anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione per le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali e’ consentita l’imputazione in conto residui.

6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in piu’ esercizi si applicano le disposizioni dell’art. 30, comma 2.
 
7. Alla chiusura dell’esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno puo’ essere assunto a carico dell’esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all’applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell’ultimo quadrimestre dell’anno.».

Art. 4 bis

Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244

1. All’articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «per gli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2012».

– Si riporta il testo dell’art. 3, comma 128 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), come modificato dalla presente legge:

«Art. 3. – 128. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia e’ autorizzato a coprire, fino al 31 dicembre 2012, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilita’, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. Le procedure di mobilita’ sono attivate, ove possibile, a seguito degli accordi di cui al comma 124. La sottoscrizione dell’accordo costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Parimenti lo stesso Ministero e’ autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l’utilizzazione in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.».

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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