Norme & Prassi

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2010, n.4

Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2010)

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere all’amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati determinate dall’eccezionale incremento delle procedure penali e di prevenzione relative al sequestro ed alla confisca di beni sottratti alla criminalita’ organizzata, aggravate dall’eccezionale numero di beni gia’ confiscati e non ancora destinati a finalita’ istituzionali e di utilita’ sociale; 

Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di istituire un organismo che assicuri l’unitaria ed efficace amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni mafiose, anche attraverso uno stabile raccordo con l’autorita’ giudiziaria e le amministrazioni interessate, al fine di garantire un rapido utilizzo di tali beni;
 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata

1. E’ istituita l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata, di seguito denominata: «Agenzia».

2. L’Agenzia ha personalita’ giuridica di diritto pubblico ed e’ dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed e’ posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno.

3. All’Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata, di cui all’articolo 2-duodecies, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575;

acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell’utilizzo dei beni; programmazione dell’assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonche’ delle criticita’ relative alla fase di assegnazione e destinazione; 

b) amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

c) amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali si applica l’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;

d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui alla citata legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito al procedimento penale per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali si applica l’articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, e successive modificazioni;

f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

Art. 2

Organi dell’Agenzia

1. Sono organi dell’Agenzia:

a) il Direttore;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Collegio dei revisori.

2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, e’ nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed e’ collocato in posizione di fuori ruolo.

Il posto corrispondente nella dotazione organica dell’amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo.

3. Il Consiglio direttivo e’ presieduto dal Direttore dell’Agenzia ed e’ composto:

a) da un rappresentante del Ministero dell’interno; 

b) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia; 

c) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

d) dal Direttore dell’Agenzia del demanio o da un suo delegato. 

4. Il Ministro dell’interno propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3.

5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, e’ nominato con decreto del Ministro dell’interno fra gli iscritti all’albo ufficiale dei revisori dei conti. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell’economia e delle finanze.

6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell’Agenzia.

Art. 3

Attribuzioni degli organi dell’Agenzia

1. Il Direttore dell’Agenzia ne assume la rappresentanza legale, puo’ nominare uno o piu’ delegati, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l’ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresi’, all’attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consultivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell’interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull’attivita’ svolta dall’Agenzia, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-duodecies, comma 4, ultimo periodo, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. L’Agenzia provvede all’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalita’ istituzionali e sociali, secondo le modalita’ indicate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nelle ipotesi eccezionali previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l’Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta, altresi’, i provvedimenti di vendita, distruzione o demolizione, secondo le modalita’ previste dalla medesima legge n. 575 del 1965.
 
3. L’Agenzia per le attivita’ connesse all’amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati puo’ avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.

4. L’Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:

a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;

b) programma l’assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;

c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati; 

d) richiede la modifica della destinazione d’uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalita’ istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

f) verifica l’utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;

g) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalita’ indicate;

h) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalita’ del presente decreto;

i) provvede all’eventuale istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie;

l) adotta un regolamento di organizzazione interna.

5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, dell’autorita’ giudiziaria, di enti ed associazioni di volta in volta interessati.

6. Il collegio dei revisori provvede:

a) al riscontro degli atti di gestione;

b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;

c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.

Art. 4

Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu’ regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sono disciplinati:

a) l’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia;

b) la contabilita’ finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell’Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attivita’ di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;

c) le comunicazioni, anche telematiche, tra l’Agenzia e l’Autorita’ giudiziaria, nonche’ i flussi informativi necessari per l’esercizio dei compiti attribuiti all’Agenzia, anche in relazione ai procedimenti penali e di prevenzione di cui all’articolo 1, comma 3, lettere b), c), d) ed e), pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento.

2. I rapporti tra l’Agenzia e Agenzia del demanio per l’amministrazione e la custodia dei beni confiscati, di cui all’articolo 1, comma 3, lettere d) ed e), sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa.

3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando piu’ di uno, dell’ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l’Agenzia per l’assolvimento dei suoi compiti puo’ avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose.
 
4. L’Agenzia e’ inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

Art. 5

Disposizioni sull’attivita’ dell’Agenzia  e rapporti con l’autorita’ giudiziaria

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2-sexies:

1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e affida all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata l’amministrazione giudiziaria. L’Agenzia viene immessa nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria. L’Agenzia ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell’intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditivita’ dei beni. Al fine di consentire la verifica dell’andamento dell’amministrazione l’Agenzia trasmette al tribunale periodiche relazioni.»;

2) al comma 2 il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «L’Agenzia puo’ farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilita’, da tecnici o da altre persone retribuite.»; 

3) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. L’Agenzia si avvale, ove possibile, di coadiutori ed esperti scelti tra gli iscritti nell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari e non puo’ avvalersi di persone nei cui confronti il provvedimento e’ stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, ne’ delle persone condannate ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.»;

4) il comma 4 e’ abrogato;

5) il comma 4-bis e’ sostituito dal seguente: «4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, l’Agenzia di cui al comma 1 si avvale preferibilmente di persone scelte nella sezione di esperti in gestione aziendale dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari. L’Agenzia deve presentare al tribunale, entro sei mesi dall’affidamento dell’amministrazione, una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonche’ sullo stato dell’attivita’ aziendale. Il tribunale, sentiti l’Agenzia e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell’impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell’impresa.»;

6) al comma 4-ter le parole: «l’amministratore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «l’Agenzia»;

7) al comma 4-quinquies, primo periodo, le parole: «con la nomina di un amministratore giudiziario» sono soppresse;

b) all’articolo 2-septies:

1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata puo’ stare in giudizio, contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi, previo nulla osta del giudice delegato.»;

2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. L’Agenzia deve presentare al giudice delegato, entro tre mesi dall’affidamento, una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull’amministrazione, esibendo, se richiesta, i documenti giustificativi; deve altresi’ segnalare al giudice delegato l’esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuta a conoscenza nel corso della gestione.»;

3) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. L’Agenzia adotta tutte le determinazioni necessarie al fine di assicurare la tempestiva destinazione dei beni confiscati. A tale fine richiede alle competenti amministrazioni tutti i provvedimenti che si rendono necessari, previa comunicazione al giudice delegato.»;

4) il comma 4 e’ abrogato; 

c) all’articolo 2-octies:

1) al comma 1 le parole: «dall’amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata» e le parole: «da lui» sono sostituite dalle seguenti: «da essa»;

2) al comma 3 le parole: «all’amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «all’Agenzia» e le parole: «da lui» sono sostitute dalle seguenti: «da essa»;

3) al comma 4 le parole: «e del trattamento di cui al comma 4 dell’articolo 2-septies» sono soppresse;

4) al comma 5 la parola: «concede» e’ sostituita dalle seguenti: «dispone entro cinque giorni» e le parole: «dell’amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Agenzia»;
 
5) al comma 6 le parole: «all’amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «all’Agenzia»;

6) al comma 7 le parole: «l’amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «l’Agenzia»;

d) all’articolo 2-nonies:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «nonche’» sono inserite le seguenti: «all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata e», dopo la parola: «prefetto» sono inserite le seguenti: «territorialmente competente» e le parole «e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno» sono soppresse;

2) il comma 2 e’ abrogato;

3) al comma 3, le parole: «L’amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «L’Agenzia»;

e) all’articolo 2-decies:

1) i commi 1 e 2 sono sostituti dai seguenti:  «1. Ferma la competenza dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata di cui agli articoli 2-nonies e 2-undecies della presente legge e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali e’ effettuata con provvedimento del direttore dell’Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all’articolo 2-septies, comma 2, della presente legge e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall’Agenzia una nuova stima.

2. L’Agenzia provvede entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo 2-nonies, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse, all’adozione del provvedimento di destinazione. Anche prima dell’adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’articolo 823 del codice civile.»;

2) il comma 3 e’ abrogato;

f) all’articolo 2-undecies:

1) al comma 1:

1.1) nell’alinea, le parole: «L’amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata»;

1.2) alla lettera b), il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Se la procedura di vendita e’ antieconomica l’Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene.»;
 
2) al comma 2, lettera b), dopo la parola: «trasferiti» sono inserite le seguenti: «con provvedimento dell’Agenzia» e l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «Se entro un anno l’ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»;
 
3) al comma 2, lettera c), in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: «Se entro un anno l’ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»;

4) al comma 2-bis dopo le parole: «sono destinati» sono inserite le seguenti: «con provvedimento dell’Agenzia»;

5) al comma 3:

5.1) alla lettera a), dopo le parole: «all’affitto» sono inserite le seguenti: «con provvedimento dell’Agenzia» e le parole: «previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze,» sono soppresse;

5.2) alla lettera b), le parole: «del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «eseguita dall’Agenzia» e le parole: «da parte del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dell’Agenzia»;

6) al primo periodo del comma 3-bis:

6.1) le parole: «I beni mobili iscritti in pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri»;

6.2) dopo le parole: «essere affidati» sono inserite le seguenti: «all’Agenzia o»;

7) al comma 4:

7.1) dopo la parola: «provvede» e’ inserita la seguente: «l’Agenzia»;

7.2) le parole da: «previo parere» fino a «2-decies» sono soppresse;

7.3) le parole: «Il dirigente del competente ufficio dell’Agenzia del demanio» sono sostituite dalle seguenti: «L’Agenzia»;

8) al comma 6 le parole: «L’amministrazione delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «L’Agenzia»;

g) all’articolo 2-duodecies, comma 4, le parole: «dei beni sequestrati e confiscati.» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni sequestrati e confiscati, nonche’ la trasmissione dei medesimi dati all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata.».

2. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, il comma 4-bis e’ sostituito dal seguente: «4-bis. Ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, relativi ai procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Le medesime disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi da quelli di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un amministratore. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.».

Art. 6

Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575,  e al codice penale

1. All’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «alla camorra» sono inserite le seguenti: «, alla ‘ndrangheta».

2. All’articolo 416-bis, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: «alla camorra» sono inserite le seguenti: «, alla ‘ndrangheta».

Art. 7

Disciplina transitoria

1. Nella fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto:

a) la dotazione organica dell’Agenzia e’ determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unita’, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, e’ assegnato all’Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza;

b) il Direttore dell’Agenzia, nei limiti della dotazione organica, e’ autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operativita’ dell’Agenzia.

2. A decorrere dalla nomina di cui all’articolo 2, comma 2, cessa l’attivita’ del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e vengono contestualmente trasferite le funzioni e le risorse strumentali e finanziarie gia’ attribuite allo stesso Commissario, nonche’, nell’ambito del contingente indicato al comma 1, lettera a), le risorse umane, che restano nella medesima posizione gia’ occupata presso il Commissario. L’Agenzia subentra nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario. L’Agenzia, nei limiti degli stanziamenti di cui all’articolo 10, puo’ avvalersi di esperti e collaboratori esterni.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando piu’ di uno, dell’ultimo dei regolamenti previsti dall’articolo 4, ai procedimenti di cui all’articolo 1, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 1, comma 3, pendenti alla stessa data.

Art. 8

Rappresentanza in giudizio

1. All’Agenzia si applica l’articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e nell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 9

Foro esclusivo

1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall’applicazione del presente decreto, ivi incluse quelle cautelari, e’ competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d’ufficio.

2. Nelle controversie di cui al comma 1, l’Agenzia e’ domiciliata presso l’Avvocatura generale dello Stato.

Art. 10

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, pari a 3,4 milioni di euro per l’anno 2010 e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l’anno 2010 e 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno, nonche’ quanto a 150 mila euro per l’anno 2010 e 200 mila euro a decorrere dall’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

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