Legge 13 giugno 1942, n. 794
Onorari di avvocato [e di procuratore] per prestazioni giudiziali in materia civile.
In Gazz. Uff., 23 luglio, n. 172.
La presente legge, che al titolo I dettava norme sugli onorari degli avvocati, e al titolo II disposizioni sugli onorari e i diritti di procuratore, deve intendersi implicitamente abrogata a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo unico l. 7 novembre 1957, n. 1051, che detta i criteri per la determinazione degli onorari e dal d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, contenente disposizioni generali e tabelle di onorari, eccezion fatta per gli articoli da 24 a 30, che regolano il procedimento di liquidazione degli onorari.
(2) L’albo dei procuratori legali è stato soppresso dall’art. 1, l. 24 febbraio 1997, n. 27. La medesima legge ha, tra l’altro, stabilito che in tutte le disposizioni legislative vigenti al termine “procuratore legale” va sostituito quello di “avvocato”.
(Omissis).
Art. 1.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.
Art. 2.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.
Art. 3.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.
Art. 4.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.
Art. 5.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.
Art. 6.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.
Art. 7.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.
Art. 8.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.
Art. 9.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.
Art. 10.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.
Art. 11.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.
Art. 12.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.
Art. 13.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.
Art. 14.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.
Art. 15.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.
Art. 16.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.
Art. 17.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.
Art. 18.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.
Art. 19.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.
Art. 20.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.
Art. 21.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.
Art. 22.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.
Art. 23.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.
Inderogabilità convenzionali degli onorari e dei diritti.
Ogni convenzione contraria è nulla.
(1) L’albo dei procuratori legali è stato soppresso dall’art. 1, l. 24 febbraio 1997, n. 27. La medesima legge ha, tra l’altro, stabilito che in tutte le disposizioni legislative vigenti al termine “procuratore legale” va sostituito quello di “avvocato”.
Applicazione analogica.
(1) Vedi, ora, l. 7 novembre 1957, n. 1051 e d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.
Efficacia vincolante del parere del Consiglio dell’ordine.
(1) L’albo dei procuratori legali è stato soppresso dall’art. 1, l. 24 febbraio 1997, n. 27. La medesima legge ha, tra l’altro, stabilito che in tutte le disposizioni legislative vigenti al termine “procuratore legale” va sostituito quello di “avvocato”.
Presentazione obbligatoria della parcella.
Il Consiglio assegna all’avvocato [o al procuratore] (1) un termine, non superiore ad un mese, che può essere prorogato, una sola volta, fino a quattro mesi.
Qualora l’avvocato [o il procuratore] (1) non ottemperi all’invito, il Consiglio rilascia al cliente certificato attestante la mancata presentazione della parcella.
Le spese di procedura per la liquidazione giudiziale delle spese, degli onorari e dei diritti sono a carico dell’avvocato [o del procuratore] (1) che non ha ottemperato all’invito, salvo che l’omissione sia giustificata da impossibilità derivate da causa non imputabile al professionista.
(1) L’albo dei procuratori legali è stato soppresso dall’art. 1, l. 24 febbraio 1997, n. 27. La medesima legge ha, tra l’altro, stabilito che in tutte le disposizioni legislative vigenti al termine “procuratore legale” va sostituito quello di “avvocato”.
Forma dell’istanza di liquidazione degli onorari e dei diritti.
(1) L’albo dei procuratori legali è stato soppresso dall’art. 1, l. 24 febbraio 1997, n. 27. La medesima legge ha, tra l’altro, stabilito che in tutte le disposizioni legislative vigenti al termine “procuratore legale” va sostituito quello di “avvocato”.
Procedimento di liquidazione.
Il decreto è notificato a cura della parte istante.
Non è obbligatorio il ministero di difensore.
Il collegio, sentite le parti, procura di conciliarle. Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.
Si applica per le spese l’art. 92, ultimo comma, del codice di procedura civile.
Se una delle parti non comparisce o se la conciliazione non riesce, il collegio provvede alla liquidazione con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese del procedimento.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, davanti al [Conciliatore] (1) e al [Pretore] (2) quando essi sono rispettivamente competenti a norma dell’art. 28.
(1) Ora giudice di pace.
(2) Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l’ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l’ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l’obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l’esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.
Non impugnabilità dell’ordinanza che decide l’opposizione a decreto ingiuntivo.
Il procedimento è regolato dall’articolo precedente.
(1) L’albo dei procuratori legali è stato soppresso dall’art. 1, l. 24 febbraio 1997, n. 27. La medesima legge ha, tra l’altro, stabilito che in tutte le disposizioni legislative vigenti al termine “procuratore legale” va sostituito quello di “avvocato”.
All. 1.
TABELLA A
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, la tabella annessa al d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.
All. 2.
TABELLA B
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, la tabella annessa al d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.