Privacy garantita per l’Anagrafe dei fondi sanitari
Il Garante ha espresso parere favorevole su uno schema di decreto che istituisce l’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il decreto regolamenta il trattamento dei dati che saranno raccolti per la registrazione degli enti, ne disciplina le finalità e stabilisce limiti e condizioni per l’accesso all’archivio che verrà così costituito. L’Anagrafe, una volta realizzata, consentirà di censire i molti soggetti operanti nel settore dell’offerta di prestazioni di sanità integrativa (es. Caspie, Casagit, Fisde, Assida). E permetterà di monitorare e uniformare il fenomeno dell’assistenza complementare, anche allo scopo di garantire una soglia minima delle prestazioni aggiuntive erogate agli assistiti dai singoli fondi.
L’Anagrafe non conterrà dati riferiti alla salute dei beneficiari, che continueranno ad essere trattati esclusivamente dagli enti, ma solo informazioni riguardanti i fondi: l’atto costitutivo, il regolamento, le nomenclature delle prestazioni garantite, il bilancio e lo schema di modello di adesione relativo ai propri iscritti e ai loro familiari. In riferimento a quest’ultimo modulo, il Garante ha ricordato l’obbligo per ciascun ente di raccogliere i soli dati personali strettamente necessari all’erogazione dei propri servizi agli assistiti e di trattarli in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
Vista la richiesta di parere del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Visto l’art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
PREMESSO:
Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha chiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto concernente l’Anagrafe dei fondi sanitari istituita, presso quel ministero, dall’articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dal successivo d.m. 31 maggio 2008.
Il decreto definisce le procedure e le modalità di funzionamento dell’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale e degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, e disciplina i criteri per il calcolo della quota di risorse destinate all’erogazione delle pertinenti prestazioni.
Il parere è reso su un testo che tiene conto delle modifiche e delle integrazioni suggerite all’Amministrazione interessata – nel corso di contatti informali e di un incontro – in particolare per quanto riguarda l’esigenza di introdurre nello schema di decreto una specifica norma volta a precisare le finalità del trattamento e le condizioni di accesso ai dati.
OSSERVA:
1. Come si è anticipato in premessa, lo schema di decreto contiene disposizioni relative al trattamento dei dati personali raccolti per l’iscrizione dei Fondi nella predetta Anagrafe, e disciplina, in particolare, le finalità del trattamento dei dati e i limiti e le condizioni di accesso alle informazioni registrate nell’archivio (art. 4 e disciplinare tecnico allegato).
Residua, peraltro, per evitare equivoci interpretativi, l’esigenza di perfezionare tali disposizioni chiarendo che i dati personali oggetto di trattamento sono esclusivamente quelli raccolti per le finalità del presente decreto e indicati nel disciplinare tecnico allegato. A tal fine, a titolo di collaborazione, all’articolo 4, comma 2, dello schema si suggerisce di sostituire le parole “oggetto di trattamento sono raccolti” con le seguenti: “raccolti per le finalità del presente decreto e indicati nel disciplinare tecnico allegato sono trattati”.
2. Lo schema di decreto prevede che, nell’ambito della documentazione necessaria per l’iscrizione del Fondo nell’Anagrafe, sia inserito nell’archivio anche lo “schema di modello di adesione relativo al singolo iscritto ed eventualmente al nucleo familiare” che ciascun Fondo deve utilizzare per la raccolta di tali dati (art. 3, comma 3, lett. e).
A tal riguardo, pur non ritenendo necessario integrare sul punto lo schema di decreto, resta ovviamente fermo l’obbligo per ciascun Fondo – in quanto autonomo titolare del trattamento – di raccogliere con il modello di adesione i soli dati personali strettamente necessari al perseguimento delle finalità cui è preordinato il trattamento.
CIO’ PREMESSO IL GARANTE:
esprime parere favorevole sullo schema di decreto concernente l’Anagrafe dei fondi sanitari rappresentando l’esigenza di sostituire, al comma 2 dell’articolo 4, le parole “oggetto di trattamento sono raccolti” con le seguenti: “raccolti per le finalità del presente decreto e indicati nel disciplinare tecnico allegato sono trattati”.
Roma, 17 settembre 2009
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi