Confisca per equivalente. Ammisibile solo per il prezzo e non anche per il profitto del reato – CASSAZIONE PENALE, Sezioni Unite Sentenza n. 38691 del 06/10/2009
In riferimento al delitto di peculato, può disporsi la confisca per equivalente, prevista dall’art. 322 ter, comma 1, ultima parte, cod. pen., soltanto del prezzo e non anche del profitto del reato. In particolare, la Corte, stante il tenore della suddetta disposizione, che limita inequivocabilmente la confisca per equivalente al solo “prezzo” del reato, ha dovuto constatare “l’impossibilità di pervenire ad una non consentita estensione “in malam partem” del dettato legislativo”, pur rilevando, dopo un approfondito excursus della normativa nazionale ed internazionale in tema della confisca di valore, la necessità che il legislatore provveda a disciplinare in modo sistematico tutte le ipotesi di confisca obbligatoria e di confisca per equivalente, già previste con norme frammentarie e prive di coordinamento.
Testo Integrale in formato PDF (dal sito della Corte di Cassazione)