Civile

STRANIERO – PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI – GIURISDIZIONE – CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, Ordinanza n. 19393 del 09/09/2009

La domanda riguardante il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di una situazione giuridica qualificabile come diritto soggettivo ed appartenente alla categoria dei diritti umani fondamentali, garantiti dall’art. 2 e 10 della Costituzione e dall’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.


 

Testo Integrale in formato PDF (dal sito della Corte di Cassazione)

 

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