PROVE – CONSULENTE TECNICO – FACOLTA’ DI ASSISTERE ALL’ESAME TESTIMONIALE – CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, Sentenza n. 35702 del 16/09/2009
E’ affetta da nullità a regime intermedio la pronuncia con cui il giudice del dibattimento non consenta al consulente tecnico dell’imputato di assistere all’esame del testimone. Se è vero che la lettura dell’art. 501, comma primo, cod. proc. pen., potrebbe suggerire di equiparare il consulente tecnico al testimone con conseguente impossibilità per il consulente stesso di assistere all’esame degli altri testimoni ex art. 149 disp. att. cod. proc. pen., tuttavia la natura del consulente di “difensore tecnico”, munito di conoscenze specialistiche, e la necessità di garantire pienamente il diritto di difesa consentono di far ritenere che nelle facoltà del medesimo, discendenti dal potere di nomina del consulente stabilito dall’art. 233 cod. proc. pen., rientri anche quella di partecipare de visu all’assunzione del testimone in udienza. La negazione di tale facoltà incide dunque sul profilo dell’assistenza dell’imputato con conseguente nullità ex artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen.
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