OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA – APPELLO – NECESSITA’ DELL’ASSISTENZA DI PROCURATORE LEGALMENTE ESERCENTE – SUSSISTENZA – CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE II, Ordinanza n. 14590 del 19/06/2009
In tema di opposizione a sanzione amministrativa disciplinata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, la difesa personale della parte consentita dall’art. 23, comma quarto, della stessa legge è prevista esclusivamente per il giudizio di primo grado, non trovando applicazione anche per il giudizio di appello, per il quale, in assenza di alcuna specifica previsione contraria, si applica la regola generale di cui al terzo comma dell’art. 82 cod. proc. civ., secondo cui davanti al tribunale e alla corte di appello la parte deve stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente.
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