Non c’è obbligo di tradurre le sentenze in latino del Tribunale Ecclesiastico- CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 19808/2009
Per le sentenze in latino con le quali la Chiesa annulla un matrimonio non esiste ”l’obbligo della traduzione nella lingua italiana”. Lo rileva la Cassazione occupandosi di un caso di delibazione di una sentenza eccelesiastica che ha dichiarato la nullita’ di un matrimonio di una coppia marchigiana con un figlio a causa dell’immaturita’ del coniuge.
Tutt’al piu’, osserva la suprema Corte, il giudice ha ”la facolta’ di disporre la traduzione della sentenza in latino per il caso in cui non conosca la lingua, ovvero sia insorta controversia tra le parti sul significato di determinate espressioni”. Il caso arrivato in Cassazione riguarda il matrimonio naufragato dopo 22 anni di una coppia marchigiana, R. B. e L. F. che aveva visto pronunciare l’annullamento delle nozze nell’aprile 2001 dal Tribunale ecclesiastico regionale di Ascoli Piceno. In pratica, come ricostruisce la sentenza 19808 della prima sezione civile, il Tribunale ecclesiastico aveva annullato le nozze a causa di un ”grave difetto di discrezione e di giudizio” del marito ”medico affermato”