Tradimento prenuziale? Nozze nulle per la Chiesa, non per lo Stato – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Untite, Sentenza n. 19809 del 22/07/2008
Prima del grande passo, per lo Stato, siamo
tutti “liberi”, per la Chiesa no. Infatti il matrimonio civile resta valido
anche se uno dei due ha scoperto l’infedeltà dell’altro, consumata quando si era
ancora solo fidanzati. Mentre il sacramento celebrato in Chiesa può essere
annullato.è quanto hanno stabilito le sezioni unite civili della Cassazione che,
con la sentenza 19809, hanno negato la delibazione e cioè il riconoscimento di
una decisione del tribunale ecclesiastico del Triveneto che aveva decretato la
nullità del matrimonio religioso perchè era saltato fuori il tradimento di lei,
prima del matrimonio.Il collegio esteso ha stabilito con questa importante
sentenza che una bugia, legata a una condotta prematrimoniale, non può far
cadere l’unione civile: “Appare certo che – si legge nelle motivazioni – anche a
tener conto che la menzogna di regola non rileva come artificio o raggiro per
capire il consenso, nella concreta fattispecie, essa ha dato luogo a un errore
riguardante una condotta temporanea di infedeltà prematrimoniale, nel rapporto
di fatto precedente l’atto di matrimonio, nel quale la regola è quella della
libertà e non è previsto un obbligo di fedeltà , che sorge dal matrimonio e
rileva in sede di separazione, per un eventuale addebito”.Di diverso avviso il
tribunale ecclesiastico che a marzo del 2000, confermando il decreto di quello
regionale lombardo, annullò il matrimonio religioso dei due. E ciò perchè la
ragazza aveva nascosto al marito una relazione avuta prima del matrimonio. In
sostanza, a parere delle sezioni unite, non tutte le cause di annullamento del
matrimonio ecclesiastico sono valide anche per lo Stato: infatti il matrimonio
civile può essere annullato solo se ci sono “errori sull’identità o su qualità
significative della persona” quali per esempio “una malattia fisica o psichica o
una deviazione sessuale che impediscano lo svolgimento della vita coniugale”.
Non solo. Altre cause che legittimano la delibazione dell’annullamento
ecclesiastico sono “una condanna per delitto non colposo, una dichiarazione di
delinquenza abituale o professionale, una condanna per delitti concernenti la
prostituzione, lo stato di gravidanza procurato da soggetto diverso da quello
caduto in errore”.