Allontanamento dalla casa familiare per il marito violento – CASSAZIONE PENALE, Sentenza n. 28958/2008
Il marito indagato per
maltrattamenti puo’ essere allontanato dalla casa familiare anche se i coniugi
non sono realmente conviventi e non deve avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla
moglie. Lo sottolinea la Cassazione, confermando un’ordinanza del tribunale del
Riesame di Cagliari che aveva disposto, come già fatto dal gip, la misura
cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare di un uomo indagato per
maltrattamenti in famiglia. Per il tribunale, lo scopo della misura cautelare
era quello di "tutelare l’incolumità della persona offesa e di prevenire il
pericolo di violenze e abusi nell’ambito familiare", per cui non aveva
rilevanza, per accogliere l’istanza di revoca della misura, "la comprovata
convivenza dei due coniugi in appartamenti separati, muniti di ingressi
autonomi, pur se facenti parti della medesima unità immobiliare". Contro tale
verdetto, l’indagato si era rivolto alla Suprema Corte, ma i giudici della sesta
sezione penale hanno dichiarato inammissibile il suo ricorso: "la misura
cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare – ricordano gli ‘ermellini’ –
non presuppone necessariamente la convivenza tra le parti, ma è applicabile
anche quando l’indagato abbia già abbandonato il domicilio domestico per
intervenuta separazione coniugale". L’articolo 282 bis del codice di procedura
penale, infatti, si legge nella sentenza n.28958, "prevede espressamente non
solo l’allontanamento del convivente dalla casa familiare, ma anche la
prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona
offesa".