Civile

Nessuna responsabilità solidale per le obbligazioni assunte dal condominio verso i terzi -; CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 9148 del 08/04/2008

La
Corte, sostiene che per  determinare i principi di diritto, che regolano le
obbligazioni (contrattuali) unitarie che vincolano una pluralità di soggetti
passivi, nel caso di specie i condomini, occorre muovere dal fondamento della
solidarietà. L’assunto è che la solidarietà passiva scaturisce dalla
contestuale presenza di diversi requisiti, in mancanza dei quali e di una
specifica disposizione di legge, il criterio non si applica, non essendo
sufficiente la comunanza del debito  tra la pluralità dei debitori e l’identica
causa dell’obbligazione; nessuna specifica disposizione contempla la
solidarietà tra i condomini, cui osta la parziarietà della prestazione.Inoltre,
la solidarietà non puo’ ricondursi all ‘unitarietà del gruppo , in quanto il
condominio non raffigura un “ente di gestione”, ma una organizzazione
pluralistica e l’amministratore rappresenta i singoli partecipanti, nei limiti
del mandato conferitogli e in virtù delle quote di ciascuno.

Per
quanto riguarda la struttura delle obbligazioni assunte nell’interesse del
condominio, ascritte ai singoli condomini, si riscontrano la pluralità dei
debitori ( i condomini) e la eadem causa obbligandi, la unicità della causa,
ovvero il contratto da cui ha origine l’obbligazione.Discutibile è l’unicità
della prestazione, la quale è unica ed indivisibile per il creditore, il quale
pone in essere una prestazione nell’interesse dei condomini,( il rifacimento
della facciata, la fornitura del carburante per il riscaldamento ecc ) viceversa
l’obbligazione dei condomini, consistendo in una prestazione di denaro è una
prestazione comune, ma naturalisticamente divisibile; nessuna norma di legge
espressamente dispone che il criterio della solidarietà si applichi alle
obbligazioni dei condomini.Quindi, ritenuto che la solidarietà passiva, in
linea di principio, esige la sussistenza non soltanto della pluralità dei
debitori e della identica causa dell’obbligazione, ma anche della
indivisibilità della comune prestazione e che in mancanza di quest’ultimo
requisito e di una espressa disposizione di legge, prevale la intrinseca
parziarietà delle obbligazioni, dato che l’obbligazione ascritta a tutti i
condomini, anche se comune, è divisibile, trattandosi di somma di denaro e dato
che la solidarietà nel condominio non è trattata da nessuna disposizione di
legge. Infine , rilevato che l’amministratore vincola i singoli nei limiti delle
sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, le
obbligazioi dei condomini e la relativa responsabilità sono governate dal
criterio della parziarietà. Concludendo, la Corte afferma che ai singoli
partecipanti si imputano, in proporzione delle rispettive quote, le obbligazioni
assunte nell’interesse del condominio, in relazione alle spese per la
conservazione e per il godimento delle cose comuni dell’edificio, per la
prestazione nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla
maggioranza. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri
consiminli a quelli dettati dagli art. 752 e 1295, in materia di obbligazioni
ereditarie, in virtù dei quali i coeredi concorrono al pagamento dei debiti
ereditari in proporzione alle loro quote e l’obbligazione in solido di uno dei
condebitori tra gli eredi si ripartisce in proporzione alle quote ereditarie. La
Corte afferma che il criterio della parziarietà appare prefeibile, in quanto
non costringe i debitori ad anticipare somme a volte rilevantissime in seguito
alla scelta operata dal creditore.


CASSAZIONE CIVILE, Sezioni
Unite, Sentenza n. 9148 del 08/04/2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con decreto 24 marzo 1884,
il Presidente del Tribunale di Bologna ingiunse al Condominio di via F., ed ai
condomini Anna, Adriana e Alfredo R., Ugo C., Giampaolo B., Donata M., Adriana
T. ed alla società I.B.O. s.r.l. di pagare alla E. s.r.l. lire 66.800.276,
quale residuo del corrispettivo per i lavori eseguiti nell’edificio
condominiale.

Proposero opposizione con distinti atti di citazione Anna e Adriana R., le quali
dedussero l’inammissibilità della duplice condanna emessa sia a carico del
condominio, sia nei loro confronti in via solidale, posto che avevano adempiuto
pro quota alle obbligazioni assunte nei confronti della società E.; Alfredo R.
asseri’ di aver acquistato il solo diritto di usuftutto di una unità
immobiliare in data 2 giugno 1993, quando i lavori commessi alla società E.
erano stati già ultimati: in ogni caso, trattandosi di spese riguardanti opere
di manutenzione straordinaria, esse erano a carico del nudo proprietario.

Riuniti i giudizi e chiamati in causa il Condominio, i condomini Innocenza Q.,
Tranquilla B. e la società I.B.O. s.r.l., i quali chiesero il rigetto della
domanda proposta con il ricorso per ingiunzione, con sentenza 28 aprile 2000 il
Tribunale di Bologna revoco’ il decreto; con sentenza 19 febbraio 2003, la Corte
d’Appello di Bologna respinse l’impugnazione proposta dalla società E..

Ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi la società E.; hanno
resistito con controricorso Anna, Adriana e Alfredo R. Non ha svolto attività
difensiva l’intimato Condominio via F. 15, in persona dell’amministratore in
carica.

La Seconda Sezione civile, con ordinanza 7 febbraio 2007, n. 2621, ha rimesso
gli atti al Primo Presidente, avendo ritenuto la sussistenza di un contrasto
all’interno della sezione, posto che per un primo indirizzo (maggioritario) la
responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni assunte dal condominio
verso terzi avrebbe natura solidale, mentre per un secondo orientamento,
decisamente minoritario, avrebbe vigore il principio della parziarietà,
ovverosia dalla ripartizione tra i condomini delle obbligazioni assunte
nell’interesse del condominio in proporzione alle rispettive quote.

Per la risoluzione del contrasto la causa viene alle Sezioni Unite civili.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

La società ricorrente
lamenta:

1.1 con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1115 e 1139
cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. La giurisprudenza
dominante, anche successivamente all’isolata sentenza n. 8530 del 1996, che
aveva affermato la parziarietà, ha sempre sostenuto e continua a sostenere la
natura solidale delle obbligazioni dei condomini;

1.2 con il secondo motivo, falsa applicazione degli artt. 1004 e 1005 cod. civ.,
ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., posto che la ripartizione delle
spese tra nudo proprietario usufruttuario operano nei rapporti interni e non
sono opponibili al terzo creditore;

1.3 con il terzo motivo, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione
all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., poichè la sentenza di primo grado aveva
posto a fondamento della decisione ragioni diverse da quelle dedotte
nell’opposizione al decreto ingiuntivo;

1.4 con il quarto motivo, omessa compensazione delle spese processuali con
riferimento ad Alfredo R.;

Con il quinto motivo, violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., ai sensi degli
artt. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non sussistendo soccombenza nei confronti
del Condominio, che era stato chiamato in giudizio da Alfredo R.;

Con il sesto motivo, violazione dell’art. 63 disp. att., in relazione all’art.
360, n. 3, cod. proc. civ., non aveva tenuto conto dell’orientamento della
Suprema Corte, secondo cui l’acquirente di una unità immobiliare doveva essere
tenuto alle spese solidalmente al suo dante causa.

 

II

 

2.1 La questione di
diritto, che la Suprema Corte deve risolvere per decidere la controversia,
riguarda la natura delle obbligazioni dei condomini.

Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza, la responsabilità
dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal "condominio" verso i
terzi ha natura solidale, avuto riguardo al principio generale stabilito
dall’art. 1294 cod. civ. per l’ipotesi in cui più soggetti siano obbligati per
la medesima prestazione: principio non derogato dall’art. 1123 cod. civ., che si
limita a ripartire gli oneri all’interno del condominio (Cass., Sez. II, 5
aprile 1982, n. 2085; Cass., Sez. II, 17 aprile 1993, n. 4558; Cass., Sez. II,
30 luglio 2004, n. 14593; Cass., Sez. II, 31 agosto 2005, n. 17563).

Per l’indirizzo decisamente minoritario, la responsabilità dei condomini è
retta dal criterio dalla parziarietà: in proporzione alle rispettive quote, ai
singoli partecipanti si imputano le obbligazioni assunte nell’interesse del
"condominio", relativamente alle spese per la conservazione e per il godimento
delle cose comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse
comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Pertanto, le
obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati
dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie, secondo cui al
pagamento dei debiti ereditari i coeredi concorrono in proporzione alle loro
quote e l’obbligazione in solido di uno dei condebitori si ripartisce tra gli
eredi in proporzione alle quote ereditarie (Cass., Sez. II, 27 settembre 1996,
n. 8530).

2.2 Per determinare i principi di diritto, che regolano le obbligazioni
(contrattuali) unitarie le quali vincolano la pluralità di soggetti passivi – i
condomini – occorre muovere dal fondamento della solidarietà.

L’assunto è che la solidarietà passiva scaturisca dalla contestuale presenza
di diversi requisiti, in difetto dei quali – e di una precisa disposizione di
legge – il criterio non si applica, non essendo sufficiente la comunanza del
debito tra la pluralità dei debitori e l’identica causa dell’obbligazione; che
nessuna specifica disposizione contempli la solidarietà tra i condomini, cui
osta la parziarietà intrinseca della prestazione; che la solidarietà non possa
ricondursi alla asserita unitarietà del gruppo, in quanto il condominio non
raffigura un "ente di gestione", ma una organizzazione pluralistica e
l’amministratore rappresenta immediatamente i singoli partecipanti, nei limiti
del mandato conferito secondo le quote di ciascuno.

La disposizione dell’art. 1292 cod. civ. – è noto – si limita a descrivere il
fenomeno e le sue conseguenze. Invero, sotto la rubrica "nozione della
solidarietà", definisce l’obbligazione in solido quella in cui "più debitori
sono obbligati tutti per la medesima prestazione" e aggiunge che ciascuno puo’
essere costretto all’adempimento per la totalità (con liberazione degli altri).
L’art. 1294 cod. civ. stabilisce che "i condebitori sono tenuti in solido, se
dalla legge o dal titolo non risulta diversamente".

Nessuna delle norme, tuttavia, precisa la ratio della solidarietà, ovverosia ne
chiarisce il fondamento (che risulta necessario, quanto meno, per risolvere i
casi dubbi).

Stando all’interpretazione più accreditata, le obbligazioni solidali,
indivisibili e parziarie raffigurano le risposte dell’ordinamento ai problemi
derivanti dalla presenza di più debitori (o creditori), dalla unicità della
causa dell’obbligazione (eadem causa obbligandi) e dalla unicità della
prestazione (eadem res debita).

Mentre dalla pluralità dei debitori e dalla unicità della causa
dell’obbligazione scaturiscono questioni che, nella specie, non rilevano, la
categoria dell’idem debitum propone problemi tecnici considerevoli: in
particolare, la unicità della prestazione che, per natura, è suscettibile di
divisione, e la individuazione del vincolo della solidarietà rispetto alla
prestazione la quale, nel suo sostrato di fatto, è naturalisticamente
parziaria.

Semplificando categorie complesse ed assai elaborate, l’indivisibilità consiste
nel modo di essere della prestazione: nel suo elemento oggettivo, specie laddove
la insussistenza naturalistica della indivisibilità non è accompagnata
dall’obbligo specifico imposto per legge a ciascun debitore di adempiere per
l’intero. Quando la prestazione per natura non è indivisibile, la solidarietà
dipende dalle norme e dai principi. La solidarietà raffigura un particolare
atteggiamento nei rapporti esterni di una obbligazione intrinsecamente parziaria
quando la legge privilegia la comunanza della prestazione. Altrimenti, la
struttura parziaria dell’obbligazione ha il sopravvento e insorge una pluralità
di obbligazioni tra loro connesse.

E’ pur vero che la solidarietà raffigura un principio riguardante i condebitori
in genere. Ma il principio generale è valido laddove, in concreto, sussistono
tutti i presupposti previsti dalla legge per la attuazione congiunta del
condebito. Sicuramente, quando la prestazione comune a ciascuno dei debitori è,
allo stesso tempo, indivisibile. Se invece l’obbligazione è divisibile, salvo
che dalla legge (espressamente) sia considerata solidale, il principio della
solidarietà (passiva) va contemperato con quello della divisibilità stabilito
dall’art. 1314 cod. civ., secondo cui se più sono i debitori ed è la stessa la
causa dell’obbligazione, ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito
che per la sua parte.

Poichè la solidarietà, spesso, viene ad essere la configurazione ex lege, nei
rapporti esterni, di una obbligazione intrinsecamente parziaria, in difetto di
configurazione normativa dell’obbligazione come solidale e, contemporaneamente,
in presenza di una obbligazione comune, ma naturalisticamente, divisibile viene
meno uno dei requisiti della solidarietà e la struttura parziaria
dell’obbligazione prevale.

Del resto, la solidarietà viene meno ogni qual volta la fonte dell’obbligazione
comune è intimamente collegata con la titolarità delle res.

Le disposizioni di cui agli artt. 752, 754 e 1295 cod. civ. – che prevedono la
parziarietà delle obbligazioni dei coeredi e la sostituzione, per effetto
dell’apertura della successione, di una obbligazione nata unitaria con una
pluralità di obbligazioni parziarie – esprimono il criterio di ordine generale
del collegamento tra le obbligazioni e le res.

Per la verità, si tratta di obbligazioni immediatamente connesse con
l’attribuzione ereditaria dei beni: di obbligazioni ricondotte alla titolarità
dei beni ereditari in ragione dell’appartenenza della quota. Ciascun erede
risponde soltanto della s

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