Civile

L’interruzione del processo si verifica nel momento in cui il procuratore della parte dichiara in giudizio l’evento interruttivo che colpisce la parte costituita – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 7443 del 20/03/2008


Risolvendo un contrasto di giurisprudenza le S.U. hanno statuito
che, nell’ipotesi di eventi interruttivi che colpiscano la parte costituita in
giudizio a mezzo di procuratore, l’interruzione del processo si verifica dal
momento in cui il procuratore della parte dichiara in udienza l’evento
interruttivo che ha colpito il proprio assistito o lo notifica alle altre parti.
Pertanto, da tale momento decorre il termine per la riassunzione e non dal
provvedimento dichiarativo dell’interruzione.


CASSAZIONE
CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 7443 del 20/03/2008


Con due atti di citazione notificati il 16 marzo 1989 C . A.,
titolare della ditta individuale Teorema Confezioni, conveniva in giudizio
dinanzi al Tribunale di Pistoia la T. s.r.l. proponendo opposizione contro due
decreti ingiuntivi con i quali gli era stato intimato il pagamento delle somme
rispettive di L. 39.437.460 e di L. 18.973.520. Sosteneva l’opponente che i
crediti azionati in via monitoria erano relativi a forniture di tessuti affetti
da vizi e difetti tempestivamente denunciati e in via riconvenzionale chiedeva
la condanna della società intimante al risarcimento dei danni in misura di L.
73.332.478 a titolo di danno emergente e di ulteriori L. 100.000.000 a titolo di
lucro cessante.


Le due cause venivano riunite per ragioni di opportunità con
altra causa promossa dalla T. s.r.l. nei confronti della E. s.n.c. con
l’intervento della M. s.r.l. chiamata in causa.


All’udienza del 4 maggio 2000 veniva dichiarato in udienza
dall’avv. Lazzatà, per delega dell’avv. Bottari, procuratore costituito della
società, l’intervenuto fallimento della T. s.r.l..


Con ordinanza depositata in cancelleria in data 11 maggio 2000,
comunicata il 22 maggio successi, vo al procuratore dell’opponente, veniva
disposta l’interruzione del processo.


Con ricorsi depositati in cancelleria in data 8 gennaio 2001,
notificati al Fallimento T. il 17 maggio successivo, l’opponente provvedeva alla
riassunzione dei primi due processi riuniti nei soli confronti del Fallimento T..


Il Fallimento T. si costituiva in giudizio riportandosi a tutte
le conclusioni, difese, eccezioni ed istanze già assunte nella precedente fase
processuale e solo successivamente eccepiva l’estinzione del processo.


Il C. sosteneva la tempestività della riassunzione osservando
che l’interruzione era stata dichiarata con ordinanza pronunciata fuori udienza.


Con ordinanza del 14 novembre 2001 – 31 gennaio 2002, notificata
il 14 febbraio successivo, veniva dichiarata l’estinzione del processo.


Contro l’ordinanza proponeva appello l’opponente con atto di
citazione notificato anche alla E. s.r.l. e alla M. s.r.l..


Con sentenza del 20 aprile – 16 giugno 2004 la Corte d’Appello di
Firenze rigettava l’impugnazione.


Premesso che l’eccezione di estinzione doveva ritenersi
tempestiva e rituale avendo esplicitamente dichiarato il fallimento T. di
volerla proporre in via pregiudiziale, sicchè andava esclusa ogni rinuncia
implicita per il fatto che nella comparsa di costituzione depositata nel
giudizio riassunto il difensore avesse fatto riferimento alle precedenti difese
di merito, la Corte osservava che la dichiarazione di fallimento effettuata in
udienza dall’avv. Lazzatà, per delega del difensore avv. Bottari, alla presenza
del procuratore di controparte era rituale e idonea a provocare l’interruzione
del processo ed affermava che dalla dichiarazione in udienza dell’evento
interruttivo decorreva il termine semestrale per la riassunzione del processo
allorquando, come nella specie, l’evento interrutti vo riguardasse la parte
costituita e assistita da procuratore e non consistesse in vicende riguardanti
il procuratore costituito ovvero nella morte o nella perdita di capacità della
parte verificatasi anteriormente alla costituzione in giudizio.


Precisava che l’estinzione colpiva solo i due processi tra
l’opponente e il Fallimento T. e non anche il diverso processo riunito, promosso
dalla T. s.r.l., poi fallita, contro la E. s.r.l. e la M. s.r.l., e che esso non
poteva essere dichiarato estinto – come richiesto dalla M. s.r.l. – trattandosi
di processo tuttora pen dente in primo grado, la cui estinzione non poteva
essere dichiarata dal giudice di appello.


Contro la sentenza ricorre per Cassazione C.A., titolare della
cessata ditta individuale Teorema Confezioni, con cinque motivi.


Resiste con controricorso il Fallimento della T. s.r.l. in
persona del curatore F.S..


Non hanno presentato difese la E. s.r.l. (già E. s.n.c.) e la M.
s.r.l..


Con ordinanza del 22 giugno – 10 luglio 2007 è stata disposta la
rimessione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle
Sezioni Unite della questione relativa all’individuazione del momento iniziale
di decorrenza del termine semestrale previsto dalla legge per la riassunzione
del processo interrotto, investita dal terzo motivo di ricorso e in ordine alla
quale è stato rilevato un contrasto in giurisprudenza.


La risoluzione del contrasto è stata rimessa alle Sezioni Unite.


Motivi della
decisione


Con il terzo motivo di ricorso, che per motivi di
ordine logico va esaminato in via preliminare, il C. denuncia la violazione e la
falsa applicazione degli


artt. 300 e 305 cod. proc. civ.

in relazione

all’art. 360 c.p.c.

, n. 3, dello stesso codice e sostiene che erroneamente il termine per la
riassunzione del processo interrotto per sopravvenuto fallimento della parte
costituita sarebbe stato fatto decorrere dalla dichiarazione in udienza
dell’evento interruttivo e sostiene che l’interruzione del processo si
identifica con il provvedimento del giudice che la dichiara poichè,
diversamente opinando, si vincolerebbe la parte alla riassunzione di un processo
quando il giudice non abbia ancora accertato la sussistenza dei presupposti
all’uopo richiesti dalla legge per la sua interruzione e, nel contempo, se ne
precluderebbe la riassunzione quando la dichiarazione dell’interruzione
avvenisse dopo il decorso del termine di sei mesi dalla dichiarazione
dell’evento interruttivo.


Ripropone in subordine la questione di legittimità
costituzionale già sollevata nella memoria di replica depositata nel giudizio
di appello, motivatamente disattesa dalla sentenza impugnata.


Va rilevato al riguardo che la decisione della pronuncia
impugnata è conforme all’orientamento assolutamente maggioritario della
giurisprudenza secondo cui nell’ipotesi di eventi interruttivi che colpiscano la
parte costituita in giudizio a mezzo di procuratore l’interruzione del processo
si verifica dal momento in cui il procuratore della parte dichiara in udienza
l’evento interruttivo che ha colpito il proprio assistito o lo notifica alle
altre parti, con la conseguenza che da tale momento decorre il termine
semestrale per la riassunzione o la prosecuzione del processo, mentre non ha
alcuna efficacia, al fine di uno spostamento del momento iniziale di
operatività dell’interruzione, la circo stanza che il provvedimento
dichiarativo dell’interruzione sia stato pronunziato solo successivamente (Cass.
15 maggio 1972, n. 1444; 29 ottobre 1975, n. 3647; 19 luglio 1983, n. 4981; 25
agosto 1994, n. 7507; 25 luglio 1996, n. 6721; 23 marzo 2001, n. 4203).


Due recenti pronunzie hanno invece affermato che il termine per
la riassunzione decorre dal giorno dell’emissione dell’ordinanza dichiarativa
dell’interruzione quando di essa sia stata data lettura in udienza alla presenza
del procuratore della parte interessata alla riassunzione o, in difetto di tale
lettura, dal giorno in cui detta parte sia venuta a conoscenza in forma legale
della pronunzia a seguito della sua comunicazione o notificazione (Cass. 7
luglio 2004, n. 12454; 16 marzo 2006, n. 5816).


L’orientamento interpretativo prevalente merita conferma poichè
le sentenze che costituiscono espressione dell’orientamento minoritario non
prospettano alcun reale sviluppo argomentativo a sostegno delle ragioni di
contrasto con quello prevalente: l’assunto della prima di esse si risolve,
infatti, in una petizione di principio sostanzialmente immotivata, priva di ogni
confronto col panorama giurisprudenziale tendenzialmente consolidato e
confortato anche dagli interventi del giudice delle leggi (Corte cost. sent. 27
marzo 1992, n. 136; sent. 24 maggio 2000, n. 151; ord. 1 luglio 2005, n. 252),
mentre la seconda, pur facendo riferimento alla sentenza della Corte
costituzionale n. 136 del 1992 e all’ordinanza n. 252 del 2005, nonchè alla
sentenza della cassazione n. 4203 del 2001, ribadisce il principio affermato
senza approfondire le ragioni della sua adesione a tale orientamento, ponendosi
anzi in antitesi con quello assolutamente predominante rappresentato dalle
pronunce da essa cita te in motivazione.


Va infatti considerato che anche dopo gli interventi
della Corte costituzionale relative alle fattispecie della morte, sospensione o
radiazione dall’albo del procuratore (sent. n. 139 del 1967) e della morte o
perdita della capacità della parte prima della sua costituzione in giudizio (sent.
n. 159 del 1971) è rimasta ferma la disciplina dell’interruzione nell’ipotesi
di eventi interruttivi che colpiscano la parte costituita in giudizio mediante
procuratore che subordinava, e continua a subordinare, l’effetto interruttivo
alla coesistenza di due elementi essenziali, costituiti dal verificarsi
dell’evento previsto come causa di interruzione del processo e dalla relativa
dichiarazione formale in giudizio o dalla sua notificazione ad opera del
procuratore della parte colpita da detto evento, mancando la quale l’evento
interruttivo non produce alcun effetto processuale e il processo continua sino
all’esaurimento del grado di giudizio in cui esso si è verificato giacchè la
morte o la perdita della capacità della parte costituita non estinguono il
mandato conferito al difensore in quanto, per effetto dell’eccezionale
previsione

dell’art. 300 cod. proc. civ.

, è stato sancito il principio dell’ultrattività della rappresentanza
processuale, fondato sul rilievo che l’obbligo del mandatario di eseguire il
mandato con la diligenza del buon padre di famiglia gli impone di portare a
conoscenza del mandante (e dei suoi eredi che succedono nel processo ai sensi

dell’art. 110 cod. proc. civ.

) le circostanze sopravvenute che possano comportare la revoca o la modifica del
mandato, sicchè il procuratore costituito non provocherà l’interruzione del
processo prima di averla concordata con i successori e di averla ritenuta utile
per la migliore tutela dei loro interessi.


Ribadito che l’interruzione del processo consegue
alla dichiarazione in giudizio o alla notificazione dell’evento interruttivo da
parte del procuratore costituito anche nell’ipotesi di fallimento della parte
(fino alla modifica del


R.D. n. 267 del 1942, art. 43

ad opera del

D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41

che prevede invece l’interruzione
automatica del processo a seguito dell’apertura del fallimento) deve escludersi,
agli effetti della decorrenza del termine semestrale per la riassunzione, ogni
rilevanza del provvedimento del giudice dichiarativo dell’interruzione, del
quale, del resto, non è traccia negli artt. 299 e segg. cod. proc. civ..


Il giudice che è chiamato a verificare la sussistenza delle
condizioni che possono sottrarlo al dovere di giudicare non compie, infatti, un
vero e proprio accertamento degli effetti interruttivi – che comporterebbe
l’apertura di una fase incidentale preliminare alla sua dichiarazione – ma
procede solo ad una delibazione sommaria delle comunicazioni del procuratore
della parte colpita dall’evento interruttivo e dei fatti portati alla sua
conoscenza, limitandosi a verificare se essi corrispondono alle ipotesi tipiche
previste dalla legge e se concorrono tutte le condizioni necessar

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