E’ infortunio “in itinere” l’incidente occorso al lavoratore che va a casa per la pausa pranzo – CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 25742 del 10/12/2007
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La
Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi relativamente al ricorso
presentato dal Sig.X dipendente della Cassa di Risparmio, nei confronti dell’Inail,
con il quale chiedeva la condanna alla corresponsione di una rendita, previo
accertamento che l’infortunio in itinere occorsogli era avvenuto in occasione
del lavoro. L’Inail si costituiva in giudizio,ostenendo che l’uso del mezzo
privato da parte del Sig.X non era necessario e pertanto col suo comportamento
il ricorrente aveva assunto un rischio elettivo non indennizzabile. Il Giudice
di primo grado rigettava il ricorso con sentenza sostenendo che il ricorrente
non aveva provato circostanze decisive come ad esempio gli orari delle corse
degli autobus e la non coincidenza con i propri orari di lavoro, sentenza
confermata dalla Corte di Appello.
la Corte di Cassazione,
pero’, ribadisce che “l’infortunio è indennizzabile solo quando l’uso del mezzo
privato di trasporto si renda necessario in base ad una ragionevole scelta del
lavoratore, sicchè la sua configurabilità va esclusa nell’ipotesi in cui il
tragitto dall’abitazione al luogo di lavoro possa essere agevolmente coperto,
anche per il ritorno, mediante l’uso del mezzo pubblico” (Cass. N.15068/2001, n.
7208/2001). Dunque, rischio elettivo è la condotta del lavoratore avulsa
dall’esercizio della prestazione lavorativa ed ad essa non riconducibile,
esercitata per motivi personali (Cass.n. 11950/2005, n.18980/2003).
Quindi, non rappresenta
rischio elettivo, l’uso del mezzo privato per andare al lavoro e ritornare a
casa qualora il tragitto non sia coperto da un regolare servizio dei mezzi di
trasporto che consenta al lavoratore di viaggiare in tempi ragionevoli.
Pertanto, la Corte ritiene
il ricorso fondato affermando che le lacune lamentate in grado di appello
relativamente agli orari alle fermate dei mezzi pubblici potevano essere
superate acquisendo ex officio la documentazione necessaria, o invitando le
parti a depositarla.
CASSAZIONE CIVILE, Sezione
Lavoro, Sentenza n. 25742 del 10/12/2007
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 18 maggio
2000 al Tribunale di Teramo, B. Domenico, dipendente della Cassa di Risparmio di
Teramo e addetto alla sede centrale di quell’Istituto, conveniva in giudizio l’Inail
e ne chiedeva la condanna alla corresponsione di una rendita, previo
accertamento che l’infortunio in itinere occorsogli in data 1° dicembre 1999 era
avvenuto in occasione di lavoro. In ricorso l’assicurato esponeva che quel
giorno, mentre nell’ora di pausa pranzo si recava in motocicletta dalla sede
della banca alla propria abitazione, era stato investito da altro autoveicolo
riportando serie lesioni personali. Assumeva di essere costretto a recarsi a
casa per il pranzo in motorino perchè nella sede di lavoro mancava una mensa
aziendale e perchè la frequenza dei mezzi pubblici di trasporto non gli
consentiva di andare a casa e tornare nel breve tempo della pausa.
L’Inail si costituiva e resisteva osservando che nella specie il ricorrente
aveva fatto uso non necessitato del mezzo privato, assumendo cosi’ un rischio
elettivo non indennizzabile.
Il Tribunale di Teramo respingeva il ricorso con sentenza confermata in secondo
grado dalla Corte di Appello di L’Aquila.
La Corte territoriale osservava che l’assicurato non aveva provato circostanze
decisive, quali gli orari delle corse dei mezzi pubblici, la loro
incompatibilità con l’orario di inizio e termine dell’intervallo destinato al
pranzo, i tempi di percorrenza tra la sede dell’impresa e la propria abitazione.
La Corte rilevava, altresi’, che il prospetto con gli orari del servizio
pubblico di trasporto depositato dall’appellante, non erano sufficienti poichè
nell’atto di appello mancava qualsiasi precisazione in ordine alle fermate di
partenza e di arrivo che interessavano il B.; per contro l’Inail aveva dedotto
che la distanza tra il posto di lavoro e l’abitazione dell’appellante era di
soli km 2,5 e che le fermate dei mezzi pubblici distavano dalla sede
dell’ufficio e dall’abitazione, rispettivamente, m. 200 e m. 100.
Per la cassazione di tale sentenza l’assicurato ha proposto ricorso sostenuto da
due motivi. L’Inail resiste con controricorso illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo,
denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente osserva
che il fondamento della tutela assicurativa dell’infortunio in itinere è, come
per l’infortunio sul lavoro in genere, l’occasione di lavoro e che, dunque,
anche per esso vale la regola generale che esclude l’indennizzabilità solo in
ipotesi di rischio elettivo, inteso come scelta del dipendente dettata da
motivazioni personali non ricollegabili ad esigenze lavorative. Sostiene che dal
prospetto depositato la Corte era in grado di rilevare che il lavoratore per
recarsi a casa poteva utilmente avvalersi di una sola linea, in funzione nel
solo periodo scolastico, e che il tempo di percorrenza tra la fermata di Piazza
Garibaldi, la più vicina al posto di lavoro, e quella di Villa Mosca, la più
vicina all’abitazione, era di 15 minuti, mentre per il ritorno non vi erano
corse che gli consentissero di essere presente in ufficio alla ripresa del
lavoro.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 421 c.p.c., il
ricorrente si duole che la Corte territoriale, pur in presenza di un principio
di prova fornito dal lavoratore, non abbia fatto uso dei poteri officiosi per
svolgere tutti gli accertamenti necessari al fine di stabilire la compatibilità
o l’incompatibilità degli orari dei mezzi pubblici con il breve tempo concesso
al dipendente per raggiungere la propria abitazione, pranzare e tornare in
ufficio.
In controricorso l’Inail ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perchè
notificato in data 24 dicembre 2004, ben oltre il termine breve fissato dagli
artt. 325 e 326 c.p.c. e decorrente dalla notificazione della sentenza
impugnata, notifica avvenuta ad istanza dello stesso B. in data 25 febbraio
2004. L’eccezione è infondata. L’Inail non ha fornito alcuna prova della
notifica della sentenza del Tribunale di Teramo n. 100/2004 nella causa tra il
B. e lo stesso Istituto. Per contro il sig. B. ha prodotto certificazione
dell’Ufficio unico esecuzioni e notifiche presso la Corte di Appello di L’Aquila
attestante che in data 25 febbraio 2004 è stata notificata all’Inail la
sentenza n. 104/2004 nella causa tra Inail e P. Angelo, e quindi una sentenza
diversa da quella che qui interessa.
Nel merito il ricorso è fondato per le seguenti considerazioni.
Premesso che alla fattispecie in esame ratione temporis non è applicabile il
disposto dell’art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, va ricordato che in
tema di infortunio in itinere questa Corte ha ripetutamente affermato che detto
infortunio è indennizzabile solo quando l’uso del mezzo privato di trasporto si
renda necessario in base ad una ragionevole scelta del lavoratore, sicchè la
sua configurabilità va esclusa nell’ipotesi in cui il tragitto dall’abitazione
al luogo di lavoro possa essere agevolmente coperto, anche per il ritorno,
mediante l’uso del mezzo pubblico (Cass. n. 15068/2001, n. 7208/2001). Dunque
anche per la tutela assicurativa dell’infortunio in itinere vale la regola
generale per cui per rischio elettivo, che esclude l’occasione di lavoro, si
intende una condotta del lavoratore avulsa dall’esercizio della prestazione
lavorativa o ad essa non riconducibile, esercitata per ragioni del tutto
personali, al di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa (Cass.
n. 11950/2005, n. 18980/2003); di conseguenza non costituisce rischio elettivo
l’uso del mezzo proprio di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro e per
tornare alla propria abitazione quando la distanza non sia coperta da un
regolare servizio di mezzi pubblici che assicurino il trasporto in tempi
ragionevoli, specie quando, come nel caso di specie, il lavoratore nello spazio
di un’ora di pausa pranzo, deve raggiungere la propria abitazione, desinare e
tornare al lavoro.
Il giudice di appello, che mostra di tenere nel dovuto conto questi principi, ha
tuttavia respinto l’appello ritenendo che da parte del lavoratore era mancata la
prova di essere stato costretto a far uso del proprio veicolo per la mancanza di
un adeguato e tempestivo servizio pubblico di trasporto.
Al riguardo il giudice di appello ha ritenuto non rilevante il prospetto con gli
orari della linea 3 del servizio pubblico, depositato dall’appellante, "in
mancanza di qualsiasi precisazione in ordine a quali sarebbero state le fermate
di partenza e di arrivo", agli orari delle corse ed alla loro compatibilità con
l’orario di lavoro, ai tempi di percorrenza. Allo stesso modo ha ritenuto privo
di alcun valore probatorio il documento prodotto dall’appellante contenente la
dichiarazione del datore di lavoro attestante l’orario di lavoro del B. con la
precisazione che "a pranzo con una sola ora di intervallo non è possibile
andare a lavorare con i mezzi pubblici".
Osserva la Corte che la suddetta documentazione costituiva comunque un principio
di prova dei fatti costitutivi allegati dall’appellante che non poteva esimere
il giudice di merito dall’esercitare i poteri d’ufficio assegnatigli dall’art.
421 c.p.c.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che nel rito del lavoro, caratterizzato
dall’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca
della verità materiale, allorchè le risultanze di causa offrano significativi
dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi
insufficienti le prove già acquisite, deve esercitare il potere-dovere previsto
dall’art. 437 c.p.c. di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da
tale materiale probatorio e idonei a superare l’incertezza sui fatti costitutivi
dei diritti in contestazione, purchè i fatti stessi siano allegati nell’atto
introduttivo, senza che possano rilevare eventuali preclusioni o decadenze
processuali, in quanto la prova disposta d’ufficio è solo un approfondimento,
ritenuto indispensabile ai fini del decidere, di elementi probatori già
obbiettivamente presenti nella realtà del processo (Cass. n. 2379/2007, n.
278/2005).
Nella specie le lacune lamentate dal giudice di appello in ordine agli orari
delle corse dei mezzi pubblici, alle fermate, ai tempi di percorrenza, alla
compatibilità con gli orari di lavoro ecc. avrebbero potuto essere facilmente
superate acquisendo ex officio i necessari documenti, peraltro di facile
reperimento, o invitando le parti a produrli.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere
cassata con rinvio ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà
anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il
ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle
spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Ancona.