Amministrativa

Le regole per le prove scritte tradizionali non si applicano per i quesiti a risposta multipla – CONSIGLIO DI SATAO, Sezione VI, Sentenza n. 5799 del 13/11/2007

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Non si viola
il principio dell’anonimato che regola lo svolgimento delle prove scritte di un
concorso se nel compilare il questionario di una prova a quiz si mettono le
crocette in un punto diverso da quello indicato nelle istruzioni, in quanto le
regole previste per le prove scritte tradizionali non trovano applicazione nei
quesiti a risposta multipla in quanto nella valutazione del risultato di queste
ultime l’Amministrazione non ha un margine di discrezionalità  ma il giudizio è
vincolato al risultato  


CONSIGLIO DI
SATAO, Sezione VI, Sentenza n. 5799 del 13/11/2007 (
Presidente,
Claudio Varrone; Estensore, Roberto GIOVAGNOLI)

Ritenuto e
considerato che sussistono i presupposti per l’emissione di sentenza in forma
semplificata, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 1034/1971;

Considerato
che gli odierni appellati sono stati esclusi dal concorso a 451 posti di vice
sovrintendente del Corpo Forestale dello Stato a causa di un errore commesso
nella redazione della prova scritta a quiz, ed in particolare nell’apposizione
di una X in un punto diverso da quello indicato nelle istruzioni, in particolare
per aver apposto il segno X sulla risposta anzichè su una della tre lettere (A,
B, C);

Considerato
che il T.a.r. per il Lazio ha accolto, dopo averli riuniti, i ricorsi proposti
dagli odierni appellati con la sentenza n. 1740/2002, oggetto del presente
giudizio di appello;

Considerato
che l’appello dell’Amministrazione censura la decisione del T.a.r. adducendo
che, stante la particolare impostazione della prova, schematica nella
formulazione dei quesiti, qualsiasi segno diverso da quello strettamente
necessario per la compilazione del questionario, risulta anomalo e come tale
idoneo a costituire un segno di riconoscimento del candidato, con conseguente
violazione dei principi dell’anonimato e dell’imparzialità;

Ritenuto che
nei concorsi pubblici, la segretezza delle prove scritte si giustifica con la
necessità che la correzione dell’elaborato avvenga ignorando la paternità del
compito, quale garanzia di imparzialità del giudizio e che, pertanto, tale
regola generale non si applica, nel caso in cui, secondo le modalità di
svolgimento delle prove previste dal bando, l’elaborato non sia da ritenere
soggetto alle regole tipiche della prova scritta, ad esempio perchè
l’Amministrazione non dispone nella correzione di alcun margine di valutazione;

Ritenuto che
nel caso di specie, trattandosi di prova concorsuale consistente nella soluzione
di quesiti a risposta multipla (di cui una sola esatta), non risultano
riconosciuti all’Amministrazione margini di discrezionalità valutativa;

Rilevato,
viceversa, che l’apprezzamento rimesso all’Amministrazione ha natura rigidamente
vincolata;

Osservato,
inoltre, che non vi è prova alcuna del fatto che l’osservanza della regola
procedimentale dell’anonimato – di cui si contesta la violazione – avrebbe
determinato un differente esito della valutazione;

Ritenuto,
pertanto, che l’appello debba essere respinto;

Ritenuto,
altresi’, che devono essere poste a carico dell’Amministrazione appellante le
spese del presente giudizio di appello, che si liquidano in dispositivo;

P.Q.M.

Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando,
respinge l’appello in epigrafe.

Condanna
l’Amministrazione appellante, in persona del legale rappresentante, in favore
dei resistenti in solido, al pagamento delle spese del presente grado del
giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.000 oltre CPA ed IVA come per
legge;

Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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